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Notizie sulla regolarizzazione – Sanatoria 2002

IL PASSAPORTO

Alla domanda di regolarizzazione deve essere allegata la fotocopia completa di TUTTE le pagine del documento valido per l’espatrio (passaporto) in possesso del lavoratore straniero interessato alla regolarizzazione. Il problema è che dai timbri sul passaporto possono risultare date d’ingresso in Italia successive al 10 giugno che potrebbero dar luogo ad equivoci interpretativi (si spera in prossime emanazioni di circolari per chiarimenti).

CHI NON È IN POSSESSO DI UN PASSAPORTO

È un problema grave perché notizie di questi giorni ci dicono che molte ambasciate non rilasciano nemmeno il certificato di identità consolare ed inoltre non è ancora chiaro se tale documento potrà essere usato al posto del passaporto al momento dell’inoltro della domanda di regolarizzazione. Il buon senso fa pensare che dovrebbe essere considerato valido anche perché così è stato in TUTTE le precedenti sanatorie. È prassi consolidata che le ambasciate non rilascino o rinnovino passaporti a chi non ha già un permesso di soggiorno nel territorio in cui si trova. Normalmente quindi l’unico documento che viene rilasciato in via provvisoria è il certificato di identità consolare. Nei moduli da compilare per la sanatoria c’è scritto che deve essere allegato il documento valido per l’espatrio ma può succedere che un cosiddetto clandestino non abbia con sé il passaporto o per scelta o perché perso, rubato, ecc. Le notizie che abbiamo per il momento sono che alcuni funzionari delle Prefetture hanno espresso (ma solo in modo informale) l’avviso che non sia possibile usare questi documenti nemmeno provvisoriamente, ai fini della regolarizzazione ; purtroppo, questo disorientamento si deve da un lato al fatto che si tratta di funzionari incaricati per la prima volta di trattare le pratiche di soggiorno e di regolarizzazione, mentre d’altro canto la Circolare del Ministero dell’Interno del 9 settembre 2002 nulla si dice a questo riguardo. Addirittura giungono notizie allarmanti per quanto riguarda alcune ambasciate, che rifiuterebbero perfino di rilasciare anche il certificato di identità consolare (per esempio l’Ambasciata della Romania e della Russia). Questo dato è preoccupante perché può escludere dalla sanatoria persone che stanno lavorando ma però non sono munite di un documento valido per l’espatrio.

Che cos’è il Certificato di identità consolare Attestato munito di fotografia rilasciato provvisoriamente ai cittadini stranieri che non sono in possesso di un documento valido per l’espatrio. È un documento provvisorio che normalmente viene rilasciato a chi si trova all’estero ed ha la necessità di rientrare nel proprio paese. Dunque, si tratta di un documento valido per il rimpatrio : non può essere usato per uscire dal proprio paese ma può essere usato solo per rientrarvi eventualmente transitando per paesi terzi.

PASSAPORTO SCADUTO

Si tratta comunque di un documento di identificazione riconosciuto internazionalmente. Questo perché le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento dei passaporti non fanno alcuna menzione della data di validità o di scadenza. Inoltre, nella prassi, uno straniero con passaporto scaduto può essere benissimo rimpatriato senza nemmeno la necessità di ottenere il rilascio da parte dell’ambasciata competente di un certificato di identità consolare. Dunque, non si vede perché il passaporto scaduto che normalmente viene considerato come un documento di identificazione non possa essere (almeno provvisoriamente) considerato come documento di identificazione al momento dell’inoltro della domanda di regolarizzazione.

CONSIGLIO di non far finta di perdere il passaporto per il problema delle date di ingresso e di uscita dal territorio italiano perché ciò rischia di complicare le cose e non di risolverle. Il problema dei timbri sul passaporto potrà essere risolto con una interpretazione corretta che si attende da parte del Ministero dell’Interno (speriamo al più presto) e non perdendo il documento perché, come detto sopra, al momento si dubita che le persone semplicemente dotate di certificato di identità consolare possano perfezionare la domanda di regolarizzazione.

Per chi non ha in realtà il passaporto ed ha fretta di inoltrare la domanda di regolarizzazione consigliamo di allegare comunque il certificato di identità consolare.

Per chi ha un passaporto scaduto consigliamo di allegare comunque la fotocopia completa del documento scaduto.

TUTTI questi aspetti sono ancora dubbi a causa della inefficienza del Ministero dell’Interno, che non ha ancora chiarito quasi nulla, ma attendiamo a breve termine ulteriori chiarimenti, sui quali aggiorneremo costantemente gli interessati.

Tipologie contrattuali che consentono la regolarizzazione

– contratto a tempo indeterminato
– contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno

In contratto di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato impegna normalmente il lavoratore a tempo pieno, ovvero per 40 ore settimanali ; é comunque ammesso in entrambi i casi anche il contratto part-time, con la possibilità quindi di indicare nell’apposito modulo l’orario settimanale di lavoro, che ad avviso del Ministero del Lavoro non potrebbe comunque essere inferiore alle 20 ore settimanali (si veda al riguardo l’allegata circolare del Ministero del Lavoro n° 50 del 20 settembre 2002).Non vi sono dunque problemi per il cosiddetto part-time orizzontale (es. : “mezza giornata” per tutti i giorni lavorativi della settimana), mentre per quanto riguarda il c.d. part-time verticale (es. : orario lavorativo a tempo pieno per sei mesi nell’arco di ogni anno, oppure per otto ore ogni tre giorni di ciascuna settimana), nella modulistica troviamo una lacuna perché non c’è lo spazio apposito in cui indicare questa tipologia contrattuale. L’unico limite è quello del reddito. Anche se il contratto ha un orario ridotto è importante che il reddito minimo non sia inferiore a 439 euro.

NON è prevista la regolarizzazione per il lavoro interinale svolto per conto di agenzie specificamente autorizzate alla prestazione.

Non ci sono limiti numerici per imprese o aziende. È possibile che sorgeranno dei sospetti, quindi la necessità di verificare e controllare quelle aziende che magari fino a ieri non avevano nessun dipendente in regola e domani presenteranno decine di richieste di regolarizzazione. È infatti legittimo pensare che si tratti di un azienda che vende opportunità di regolarizzazione.

CONSIGLIO agli interessati di NON dare fiducia a quelle persone poco raccomandabili che promettono e soprattutto vendono a caro prezzo opportunità di regolarizzazione che non hanno speranza di essere perfezionate.

LE COOPERATIVE

Si tratta di una categoria particolare di lavoratori perché, il linea generale, il lavoro nell’ambito di una cooperativa deve essere svolto soltanto dai SOCI. Questo particolare vincolo che intercorre tra il lavoratore e la cooperativa (rapporto di società) lo configura come attività di lavoro autonomo. Per il lavoro autonomo non è prevista la possibilità di regolarizzazione. Tuttavia è bene ricordare che in materia di lavoro nelle cooperative esiste una recente legge che ha rivoluzionato completamente il regime dei rapporti di lavoro. Si tratta della Legge n.142/2001 che stabilisce il principio per cui OLTRE al contratto sociale (adesione del lavoratore come socio della cooperativa) sarà comunque necessario stipulare separatamente uno specifico contratto di lavoro, nella maggior parte dei casi un vero e proprio contratto di lavoro subordinato. Nella misura in cui la cooperativa può (deve, nella maggior parte dei casi) stipulare un contratto ANCHE di lavoro subordinato con i propri soci dovremmo ritenere ammissibile alla regolarizzazione anche i lavoratori immigrati, che di fatto hanno operato fino ad ora e continuano a lavorare nell’ambito della cooperativa. Perché non solo dovrebbero essere regolarizzati mediante associazione alla cooperativa (socio) ma anche mediante la specifica stipula di un contratto di lavoro subordinato, che quindi fa rientrare questi lavoratori all’interno della regolarizzazione. Il discorso, dal punto di vista tecnico, sarebbe un po’ più lungo perché la legge n.142/2001 prevede che entro un termine (scaduto al 30 giugno 2002 ma di cui è in discussione una possibile proroga al 30 dicembre) ciascuna cooperativa debba dotarsi di uno specifico regolamento destinato a regolare i rapporti di lavoro tra i soci e la cooperativa. Nell’ambito di questo regolamento la legge prevede che debbano essere previste in maniera specifica le tipologie contrattuali che potranno essere perfezionate tra i soci e la cooperativa. Si prevede che la cooperativa possa stipulare con i propri soci un contratto di lavoro subordinato oppure di lavoro autonomo ma questo non dipende semplicemente dalla volontà dei soggetti. Dipende dalla concreta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Facciamo un esempio tipico, quello delle cooperative di facchini : normalmente il socio-lavoratore deve presentarsi ad un orario ben preciso presso un magazzino, dove troverà altri suoi colleghi e soci della cooperativa, per lavorare in squadra, con un caposquadra a coordinare i lavori e dirigerli, ecc. ; è difficile immaginare che un lavoro organizzato in questo modo si possa qualificare come attività di lavoro autonomo anziché lavoro dipendente. Ecco che le cooperative più scrupolose nell’applicazione della legge citata, ovvero quelle che intendono rispettarla realmente, potranno regolarizzare anche i lavoratori stranieri privi di un permesso di soggiorno, provvedendo a stipulare sia un contratto sociale e sia un contratto di lavoro subordinato. Prima di perfezionare la procedura di regolarizzazione le singole cooperative interessate dovrebbero convocare l’assemblea dei soci, approvare il regolamento previsto dalla legge 142/2001, che dovrà disciplinare i diversi tipi di contratto applicabili.