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Circolare del Ministero del Lavoro n. 52 del 25 ottobre 2002

Integrazione e precisazione ad alcune circolari diramate sulle imprese agricole

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Impiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie Prot. n. 3610 Allegati: CIRCOLARE N. 52 /2002

Roma, 25 ottobre 2002

Alle Direzioni Regionali del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Settore Ispezione del Lavoro Loro Sedi Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro Servizio Ispezione del Lavoro Loro Sedi Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro Bolzano Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro Trento Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per l’Impiego Trieste Regione Siciliana Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro Palermo e, p.c. Assessorati al lavoro Regionali e Provinciale e delle Province Autonome Loro Sedi Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro Roma Ministero dell’Interno Gabinetto del Ministro – Roma Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Roma Ministero della Salute
Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero – Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie – Roma INPS-Direzione Generale – Roma

Oggetto : 1) Integrazione alla circolare n.50 del 20 settembre 2002. 2) Art. 22 L. 189/2002.

1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda l’applicazione nel settore agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone, considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno (10 settembre 2002 – 10 settembre 2003) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate.

2) Relativamente all’art. 22 della legge n. 189/2002, che ha aggiunto alle tipologie dei casi particolari, già previsti dall’art. 27, comma 1 D.Lgs. 286/1998, la categoria degli infermieri professionali, da assumersi con contratto di lavoro subordinato presso strutture sanitarie pubbliche e private (lett. r-bis), al di fuori delle quote stabilite con i flussi di ingresso, restando, comunque, in vigore le norme generali che disciplinano le autorizzazioni di cui all’art. 27 sopracitato e poichè la fattispecie di autorizzazioni per infermieri professionali è già stata disciplinata da diverse circolari, si dispone che, nelle more dell’emanazione delle norme di attuazione della legge 189/2002, le Direzioni Provinciali del Lavoro possano continuare a rilasciare le autorizzazioni ex art. 27 di cui sopra. Nel ribadire che le predette disposizioni riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo necessario per la qualificazione di “professionale” e che gli unici soggetti legittimati ad assumere, tramite la specifica procedura, sono le strutture sanitarie, sia pubbliche che private si ritiene, inoltre, possibile la richiesta di assunzione da parte di una società di lavoro interinale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata, mentre la cooperativa sociale, per la forma giuridica, non può qualificarsi soggetto legittimato alla presentazione della richiesta autorizzativa in argomento, a meno che la cooperativa stessa non gestisca direttamente la struttura sanitaria.

Si precisa, inoltre, a parziale modifica della circolare n. 3 del 21 gennaio 2002 e per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, che il rilascio, da parte di codeste sedi provinciali, delle autorizzazioni al lavoro per gli infermieri professionali dotati di specifico riconoscimento del titolo conseguito all’estero secondo le modalità previste, può avvenire a prescindere dalla acquisizione da parte della Direzione stessa della copia conforme del decreto dal Ministero della Salute, essendo sufficiente la copia conforme del decreto allegata alla richiesta nominativa della struttura sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE Lea Battistoni