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Può essere revocato il permesso di soggirono per matrimonio se non c’è più la convivenza?

Domanda: Cittadina non comunitaria sposata per circa due anni con cittadino italiano si vede recapitare un provvedimento firmato dalla questura di Ravenna di revoca del permesso del soggiorno per motivi di famiglia. Il motivo della revoca è che, dopo un controllo negli uffici dell’anagrafe del comune, la signora non risulta più convivente con il marito.

Risposta: L’art. 30 comma 1 bis, inserito dalla legge Bossi Fini, prevede che in caso di matrimonio con cittadino/a italiana è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole.
Nel caso che stiamo esaminando la signora non convive più con il marito solo da qualche mese mentre per quasi due anni ha vissuto sotto lo stesso tetto.
C’è da dire che la signora, come osserva chi ci scrive, avrebbe dovuto avere la carta di soggiorno e non il semplice permesso di soggiorno, in quanto coniugata con cittadino italiano. In caso di matrimonio con italiani il rilascio della carta è immediato, non si deve attendere il compimento del sesto anno di anzianità di soggiorno. Chi ci scrive si chiede se sia legittimo revocare il permesso di soggirono perché è venuto a mancare il requisito della convivenza. Si specifica inoltre che la nuova sistemazione abitativa è avvenuta in accordo con il marito per problemi legati ai figli di lui. La coppia esiste ancora legalmente, vanno d’accordo e il loro rapporto sta proseguendo. Questi sono fatti esclusivamente loro per questo l’ingerenza della questura sembra veramente assurda.

Il comma 1 bis è chiaramente destinato a sanzionare le situazioni di matrimonio “di comodo” per garantire un permesso di soggiorno. Mentre il caso che ci è stato segnalato è diverso perché la convivenza c’è stata, non c’è nemmeno la separazione tra i coniugi perché hanno ancora una comunione effettiva, da marito e moglie. Quindi, in questo caso, non si può applicare la norma in questione.
D’altra parte il comma 5 dello stesso articolo 30 precisa che, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può comunque essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio.

Se la signora i questione sta svolgendo una attività lavorativa dovremmo ritenere che non sia comunque possibile la revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ma semmai la conversione per motivi di lavoro.
Riteniamo quindi che la signora abbia buon diritto a rivendicare il suo soggiorno in Italia.