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Regolarizzazione – La perdita del posto di lavoro

Cosa fare durante questo lungo tempo di attesa?

Il sottosegretario Mantovano aveva promesso (all’interno di una conferenza pubblica) l’emanazione in poco tempo di una circolare che avrebbe consentito il rilascio del permesso di soggiorno di sei mesi per ricerca lavoro. Ancora però non abbiamo notizie.
Abbiamo notizie invece di una cattiva applicazione se non addirittura mancata applicazione delle istruzioni già impartire dal Ministero dell’Interno e cioè che per coloro che sono stati “licenziati” dai datori di lavoro rifiutandone la regolarizzazione (nel caso di denuncia presentata entro l’11 novembre), fosse predisposto il rilascio di una autorizzazione di sei mesi per ricerca lavoro.

Proprio su questo da Treviso ci viene segnalato un fatto preoccupante.
L’avvocato dell’Asgi Bruno Martellone segnala che la questura non sta rilasciando il permesso in questione e nemmeno la ricevuta ovvero il cosiddetto permesso di soggiorno provvisorio, senza lasciare la possibilità a queste persone concretamente di proporsi nel giro di sei mesi per un nuovo lavoro. La questura di Treviso ha rilasciato un biglietto di appuntamento per l’inoltro della domanda di permesso di soggiorno fra sei mesi. Per appuntamento invita l’interessato a ripresentarsi tra sei mesi per poter chiedere un permesso di soggiorno….. della durata di sei mesi. Naturalmente il momento in cui verrà presentata la richiesta non coinciderà con il rilascio del permesso di soggiorno.
Ma ciò che stupisce ancora di più sulla vicenda di questo biglietto di appuntamento, è che viene specificato che l’istanza ha per oggetto un permesso per motivi di giustizia, invitando l’interessato a documentare l’esito favorevole della vertenza.

Ricordo che, secondo le direttive impartite a uffici di questure e prefetture dal sottosegretario all’interno Mantovano, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno di sei mesi per ricerca lavoro era ed è riconosciuta a chi ha aperto una vertenza nelle modalità sopra descritte.
Sappiamo che una vertenza di lavoro può durare anche degli anni quindi, se si volesse condizionare il rilascio della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per ricerca occupazione addirittura all’esito favorevole della causa davanti al giudice del lavoro, significherebbe prendere in giro gli interessati ovvero rinviarli ad anni di attesa senza, nel frattempo, una possibilità di lavoro legittimo.
Infatti si prevede, nel biglietto di appuntamento rilasciato dalla questura di Treviso, un futuro permesso di soggiorno per motivi di giustizia che, in quanto tale, non permetterebbe di lavorare regolarmente a meno che non sia espressamente indicato nel permesso stesso. In una situazione del genere è comprensibile immaginare la diffidenza dei datori di lavoro ai quali andranno a proporsi per l’assunzione questi lavoratori. I datori di lavoro in questo caso non avranno nessuna certezza se stanno facendo qualcosa di lecito (ovvero instaurare un rapporto regolare in queste condizioni) o stanno commettendo il reato che oggi con la Bossi Fini è sanzionato dall’art. 22 comma 12 del Testo Unico sull’immigrazione.

Riteniamo che la prassi della Questura di Treviso invece di produrre un controllo della situazione produrrà ulteriore disordine e illegalità, sia da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro ma soprattutto non sia per niente conforme alle indicazioni già impartite dal Ministero dell’Interno.
La prassi illegale degli appuntamenti deve finire.

QUANDO LO STRANIERO SI PRESENTA IN QUESTURA PER CHIEDERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO LA QUESTURA DEVE RITIRARE LA SUA DOMANDA E RILASCIARE UNA RICEVUTA. SE INTENDE RIFIUTARE LA SUA DOMANDA HA L’OBBLIGO (PREVISTO DALLA LEGGE) DI NOTIFICARE UN PROVVEDIMENTO, IN LINGUA CONOSCIUTA DALL’INTERESSATO, INDICANDO :
– LE MOTIVAZIONI DEL RIFIUTO

– L’AUTORITÀ AVANTI ALLA QUALE È POSSIBILE FARE RICORSO.

Questa è la legge e, in fin dei conti, è il minimo comune denominatore che deve sempre esistere tra colui che sta da una parte e colui che sta dall’altra dello stesso sportello. Quindi tra l’immigrato e il poliziotto che si trovano presso la questura come minimo deve esserci il comune rispetto della legge. Anche della legge che prevede l’obbligo dell’autorità di polizia di ricevere fisicamente la domanda dell’interessato e di rilasciare formalmente una risposta o quantomeno una ricevuta e NON un biglietto di appuntamento.
Naturalmente continuiamo a sperare che il Sottosegretario Mantovano si prenda carico del problema, dia alle questure direttive più precise ma nel frattempo non possiamo rinunciare a un rispetto delle norme e quindi possiamo solo fornire le indicazioni agli interessati di diffidare formalmente le questure a rilasciare quella che è una vera e propria ricevuta attestante l’inoltro della domanda di regolarizzazione.
Ricevuta che non può essere modificata d’ufficio da parte della questura: se l’interessato chiede un permesso di soggiorno per attesa occupazione la questura ha due possibilità :
– rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno

– accettare la richiesta e rilasciare un ricevuta che attesti l’inoltro della domanda per questo specifico motivo ovvero per la ricerca di occupazione.

Modificare la domanda di permesso di soggiorno per ricerca lavoro in domanda per premesso di soggiorno per motivi di giustizia rappresenta una violazione delle indicazioni impartite dal Ministero dell’Interno. Inoltre, rappresenta una arbitraria modifica di ciò che l’interessato ha inteso chiedere.

La Prefettura di Trento fornisce indicazioni su cosa bisogna fare quando c’è la necessità che subentri un nuovo datore di lavoro.

Abbiamo appena esaminato la situazione di chi dovrebbe beneficiare delle indicazioni date dal Ministero dell’Interno. Ora vediamo la situazione di chi ancora attende indicazioni ovvero chi si trova nella necessità di cambiare datore di lavoro per le più varie motivazioni e non sa cosa fare.

L’unica ipotesi presa in considerazione sinora è quella riguardante la morte della persona assistita dalla “badante”. Per questi casi la Prefettura di Trento ha distribuito un modulo che prevede la possibilità che subentri un nuovo datore di lavoro. Il modulo non sembra essere il risultato di istruzioni impartite a livello governativo ma una idea in senso pratico partorita direttamente dagli uffici di Trento. Dal modulo risulta la PROCEDURA con cui si dispone che il nuovo datore di lavoro sottoscriva una dichiarazione di subentro (anche se in senso tecnico non si tratterebbe di questo ma di un nuovo contratto di lavoro), una dichiarazione con cui il datore di lavoro di impegna all’assunzione del lavoratore immigrato, da inoltrare all’ufficio polifunzionale della prefettura assieme alla richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno di sei mesi per ricerca lavoro del lavoratore, richiesta che verosimilmente dovrebbe essere girata direttamente dalla prefettura alla questura.
Staremo a vedere se questa procedura verrà adottata anche da altre prefetture e se, quantomeno per questi casi (cioè la morte della persona assistita), vi sarà un meccanismo minimamente funzionante per consentire di cambiare datore di lavoro.

Per tutte le altre ipotesi che pure corrispondono per cosi dire a situazioni fisiologiche di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento a seguito della cessazione dell’attività aziendale, di mancanza di liquidità, dimissioni da parte del lavoratore, altre…) non ci sono indicazioni.

Una delle tante richieste di chiarimenti viene dal centro di accoglienza di Como. Si chiede di specificare se nel caso di una persona che sta attendendo la regolarizzazione di un lavoro part time sarebbe comunque possibile, oltre a quel rapporto di lavoro, iniziarne un altro a titolo di lavoro subordinato sempre part time o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
Purtroppo anche a questo riguardo non possiamo dare indicazioni CERTE perché non possiamo assicurare che il nuovo datore di lavoro instauri un regolare rapporto senza commettere reato. È spiacevole non poter dare indicazioni pratiche e utili ma non è possibile nemmeno inventare soluzioni che competono al Ministero dell’Interno.

Ricordiamo che questa sanatoria era stata concepita per essere perfezionata nel giro di 30 giorni per colf e badanti e 60 giorni per gli altri lavoratori, quindi entro questi termini avrebbe potuto essere tollerata la impossibilità di cambiare datore di lavoro. Ma ora che si sta prospettando sotto gli occhi di tutti un tempo di attesa che può andare oltre i due anni è chiaro che DOVRÀ ESSERE RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI CAMBIARE DATORE DI LAVORO. Naturalmente, se il Ministero dell’Interno non dovesse intervenire sulla questione (a causa di pressione di componenti del governo che pretendono di “buttare a mare gli immigrati”) l’unica via sarebbe quella dell’iniziativa giudiziaria. Ci auguriamo che non sia necessario anche perché non c’è un avvocato per ogni immigrato.