Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

A cura dell'Avv. Paolo Cognini

Ricongiungimenti familiari: che cosa cambia con la legge Bossi Fini

Le modifiche alla normativa sull’immigrazione introdotte dalla L.189/2002, intervengono anche sull’istituto del ricongiungimento familiare, che viene riformulato sotto molteplici profili:

1) sotto il profilo dei soggetti legittimati ad accedere alricongiungimento;

2) sotto il profilo dei requisiti richiesti;

3) sotto il profilo della documentazione da produrre e delle procedure da seguire;

Per quanto riguarda il punto 1, la L. 189/2002 opera una drastica restrizione in ordine ai soggetti legittimati ad accedere al ricongiungimento. La normativa precedente consentiva, infatti, al migrante regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, di chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari:
a) coniuge (non legalmente separato);
b) figli minori a carico;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il 3° grado inabili al lavoro secondo la legislazione italiana;

Le morifiche della Bossi Fini
Con le modifiche introdotte dalla L.189/02 il previsto ricongiungimento per i parenti inabili al lavoro è stato eliminato: sopravvive solamente la possibilità di conseguire il ricongiungimento per il figlio maggiorenne che risulti invalido totale (la sostituzione del parametro della “inabilità al lavoro” con il parametro della “invalidità totale che per ragioni oggettive non consente di provvedere al proprio sostentamento” ha un’ulteriore funzione di restrizione).
Nel contempo, la stessa possibilità di ricongiungimento con i propri genitori (art.23 L.189/02) è possibile solamente nei casi in cui i genitori non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero nel caso in cui i genitori abbiano superato i 65 anni di età e gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per “…documentati gravi motivi di salute.”

Va, inoltre, osservato che l’art.23 della L.189/02 parla genericamente di genitori che “…hanno altri figli nel Paese di origine…”, senza specificare se gli altri figli debbano risultare o meno conviventi con i genitori: stando alla lettera dell’art.23, ad oggi, sarebbe sufficiente che il genitore abbia nel Paese di origine o di provenienza un figlio, seppur inserito in contesti familiari diversi o, addirittura, residente in altra località del Paese, per rendere impossibile il ricongiungimento. D’altra parte va pure rilevato che la stessa norma non ha neanche introdotto, in funzione di temperamento della disposizione di legge, la possibilità di dimostrare l’insufficienza del reddito degli altri figli presenti nel Paese di origine ai fini del mantenimento dei genitori.

In sintesi, quindi, con l’entrata in vigore della L.189/02 i ricongiungimenti saranno possibili solo nei seguenti casi:

a) coniuge (non legalmente separato)

b) figli minori a carico

c) figli maggiorenni a carico che a causa di invalidità totale non possano provvedere al loro sostentamento

d) genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza

e) genitori a carico ultrasessantacinquenni con altri figli che siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute

Documentazione e procedura

La L.189/02 è intervenuta anche sulle procedure da seguire e la documentazione da produrre al fine di conseguire il nullaosta al ricongiungimento.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre, oltre a quella già prevista dalla normativa preesistente, essa dovrà comprendere la documentazione attestante la “vivenza a carico” e i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticati dall’autorità consolare italiana.

A tale documentazione si dovrà aggiungere, qualora si versi nelle ipotesi sopra descritte ai punti “C”,”D” e “E”, quella relativa alla stato di salute del figlio maggiorenne, all’assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero allo stato di salute degli stessi qualora si chieda il ricongiungimento con genitore ultasessantacinquenne i cui figli, nel Paese di origine, siano impossibilitati a provvedere al suo sostentamento per ragioni di salute.

Tale documentazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura (UTG) competente per il luogo di dimora del richiedente.
Lo Sportello, che è tenuto a rilasciare al richiedente copia timbrata e sottoscritta della documentazione prodotta, dopo aver effettuato i relativi accertamenti presso la Questura competente, rilascia il nullaosta o emette un provvedimento di diniego.
Qualora, trascorsi 90 gg, lo Sportello non abbia adottato alcun provvedimento in ordine alla richiesta, l’interessato potrà richiedere il visto di ingresso direttamente alle autorità consolari italiane producendo la copia, timbrata e sottoscritta dallo Sportello, della documentazione presentata.

La documentazione aggiuntiva richiesta, va tradotta e legalizzata.

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


Studio Legale
Corso Matteotti Giacomo 69/b - Jesi (AN)
tel: 073157416
email: [email protected]