Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza della Corte di appello di Firenze sul ricongiungimento familiare

In una precedente puntata abbiamo trattato del rinnovo o richiesta del permesso di soggiorno riferito al caso di Ravenna dove la Questura pretende, oltre alla documentazione classica, un documento aggiuntivo, non previsto dalla legge, ovvero il consenso del proprietario dell’alloggio.
Abbiamo commentato questa prassi sottolineandone la illegittimità perché la legge chiede allo straniero semplicemente di dimostrare l’esistenza, l’effettività di un domicilio, di un luogo dove dormire senza entrare nel merito specifico. Non esiste nessuna norma che pretende o impone allo straniero di documentare il consenso del proprietario dell’immobile. La Questura non ha nessun diritto di intromettersi negli affari di privati specialmente laddove non ci sia nessun tipo di problematica rilevante dal punto di vista dell’ordine pubblico.
Abbiamo ricordato questo argomento perché ci giunge segnalazione relativa ad una sentenza della Corte di Appello di Firenze, della quale non è ancora stata depositata la motivazione ma in estrema sintesi si forniscono le motivazioni così riportate.
” La Corte di Appello di Firenze ha recentemente accolto il ricorso di una cittadina cinese, stabilendo che l’espressione “disponibilità di alloggio” , prevista dall’art.29, comma.3, lettera a del T.U. n.286/98 (in questo caso si trattava di una procedura di ricongiungimento familiare) deve essere interpretata nel senso piu’ favorevole al cittadino straniero. “Quest’ultimo non dovrà, pertanto essere necessariamente in possesso di un contratto di locazione per ottenere il nulla osta, essendo sufficiente anche una mera dichiarazione di ospitalità rilasciata da terzi”.

Ebbene, se la dichiarazione di ospitalità è addirittura sufficiente per ottenere l’autorizzazione all’ingresso dall’estero di familiari (per la ricongiunzione) a maggior ragione dovrebbe essere ritenuta sufficiente per il richiedente che domanda semplicemente il rinnovo del permesso di soggiorno. D’altra parte si tratta di principi elementari, nel senso che la legge non è particolarmente complicata nella sua formulazione ed è fin troppo evidente che questa pretesa di ulteriori documentazioni rappresenta di fatto un occasione per rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, non si sa per quale esito e utilità per la comunità. È chiaro che nel momento in cui una persona che lavora, paga le tasse, si vede rifiutare il rinnovo del pds solo perché non ha portato la dichiarazione di consenso del proprietario dell’abitazione, beh..questo significa produrre semplicemente un nuovo clandestino…..