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Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2003, n. 16

Rilascio del codice fiscale ai lavoratori immigrati in fase di regolarizzazione

Direzione centrale gestione tributi

Circolare 16/E/2003 del 21.2.2003

Oggetto: Emersione del lavoro irregolare di extracomunitari ai sensi della legge 189/2002 e del decreto legge 195/2002, convertito con modificazioni dalla legge 222/2002. Attribuzione del codice fiscale

Con la circolare n. 79/E del 16 ottobre 2002 sono state definite le modalità di attribuzione del codice fiscale ai lavoratori extracomunitari che verranno regolarizzati in base alle norme in oggetto indicate.

La procedura descritta con la suddetta circolare, che prevede l’attribuzione del codice fiscale in back-office e la consegna dello stesso all’interessato in sede di convocazione allo Sportello Polifunzionale, contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno, è ormai pienamente operativa.

Considerato il gran numero di istanze di regolarizzazione presentate, la lavorazione di tutte le posizioni richiederà tempi piuttosto lunghi. Potrà quindi capitare, con sempre maggior frequenza, che il cittadino extracomunitario in attesa del completamento della procedura di regolarizzazione abbia la oggettiva necessità di avere attribuito il codice fiscale.

Vista la particolarità di tali soggetti, per i quali l’iter di regolarizzazione potrebbe non concludersi positivamente, i codici fiscali ad essi attribuiti devono essere generati in modo riconoscibile.

A tal fine, la procedura di attribuzione del codice fiscale è stata ulteriormente integrata con l’aggiornamento del campo “Regolarizzazione lavoratori extracomunitari”.

In particolare sarà possibile distinguere:

– i soggetti ai quali il codice fiscale venga attribuito dall’ufficio in back-office, con possibilità di annullamento, secondo la procedura prevista dalla citata circolare 79/2002;

– i soggetti che pur non avendo completato la procedura di regolarizzazione, avendo necessità del codice fiscale, ne facciano richiesta ad un Ufficio locale dell’Agenzia.

Le modalità di utilizzo del campo “Regolarizzazione lavoratori extracomunitari” sono descritte in dettaglio nella guida allegata alla presente circolare.

Per i soggetti di cui al precedente punto 2, relativamente ai documenti da esibire ai fini del rilascio del codice fiscale, sono applicabili le disposizioni contenute nella circolare 80/E del 28 marzo 1996. Considerato che i dati anagrafici contenuti nella domanda di regolarizzazione verranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate, secondo il flusso previsto dalla circolare 79/2002 e utilizzati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, è opportuno che gli uffici acquisiscano anche copia di tale domanda, insieme alla copia del tagliando della cedola dell’assicurata relativa alla presentazione della stessa.

Ai fini della presentazione delle istanze di regolarizzazione, il Ministero dell’Interno ha ribadito la validità di passaporti e attestazioni diplomatiche-consolari anche scaduti, mantenendo l’obbligo del possesso del passaporto valido o documento equipollente in sede di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Polifunzionale. Per uniformità di trattamento, i citati documenti ancorché scaduti (ed analogamente i passaporti sprovvisti del visto d’ingresso, o con visto d’ingresso scaduto) potranno essere ritenuti validi anche ai fini del rilascio del codice fiscale, purché accompagnati dalla copia della domanda di regolarizzazione, insieme alla copia del tagliando della cedola dell’assicurata relativa alla presentazione della domanda stessa.

Il datore di lavoro che ha presentato la domanda di regolarizzazione per il lavoratore extracomunitario e che sia tenuto agli obblighi di indicazione del codice fiscale per il medesimo lavoratore, prima del completamento della procedura di regolarizzazione, può chiederne l’attribuzione ai sensi dell’art 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, e successive modificazioni. In tal caso è obbligatoria la presentazione della copia della domanda di regolarizzazione, insieme alla copia del tagliando della cedola dell’assicurata relativa alla presentazione della domanda stessa, e della copia del documento del lavoratore secondo le regole già sopra definite.

Gli uffici, nel rilasciare codici fiscali ai soggetti di cui al punto 2, avranno cura di informare i richiedenti che il codice fiscale attribuito, generato in modo riconoscibile, verrà confermato solo al completamento della procedura di regolarizzazione e che fino ad allora non potrà essere prodotto il tesserino plastificato.

ALLEGATO

GUIDA OPERATIVA

Attribuzione del codice fiscale a lavoratori extracomunitari in corso di regolarizzazione.

Utilizzo del campo “Regolarizzazione lavoratori extracomunitari”

Nell’ambito dell’area “Servizi per il contribuente” del collegamento A.T. sono state apportate delle modifiche alla procedura di attribuzione del codice fiscale per le persone fisiche, in particolare nell’utilizzo del campo “Regolarizzazione lavoratori extracomunitari”.

Tale campo serve unicamente a consentire una gestione controllata dei codici fiscali attribuiti a cittadini che hanno in corso la procedura di regolarizzazione ai sensi della legge 189/2002 e del decreto legge 195/2002, convertito con modificazioni dalla legge 222/2002, e può essere impostato ai valori “01” o “02” secondo le regole sotto specificate; in tutti gli altri casi deve essere impostato al valore “NO”.

Campo “Regolarizzazione lavoratori extracomunitari” = 01

L’attuale valore “01” corrisponde al valore “SI” fino ad oggi utilizzato per le attribuzioni in back office del codice fiscale ai lavoratori extracomunitari, come previsto dalla circolare 79/E del 16/10/2002.

Il codice fiscale che viene così generato può essere annullato fino a quando non viene movimentato per effettuare un aggiornamento di dati anagrafici o di residenza o per richiedere il tesserino plastificato.

Impostando il campo al valore “01” non può essere richiesto l’invio del tesserino plastificato in fase di attribuzione del codice fiscale.

Sono inoltre inibite le funzioni di richiesta del tesserino stesso tramite sportello self-service o dal sito Internet dell’Agenzia. Non è possibile, infine, effettuare operazioni di collegamento ad altri codici fiscali.

A seguito della convocazione del cittadino presso lo Sportello Polifunzionale, l’ufficio può procedere, a seconda dell’esito della procedura di regolarizzazione, alle seguenti operazioni:

– annullamento;

– aggiornamento dei dati anagrafici o di residenza;

– invio del tesserino plastificato.

In caso di aggiornamento o di invio del tesserino plastificato il sistema fornisce la segnalazione della particolare posizione del soggetto.

A seguito di un operazione di aggiornamento o di invio del tesserino plastificato, l’informazione sullo stato di regolarizzazione del cittadino viene eliminata.

Campo “Regolarizzazione lavoratori extracomunitari” = 02

Il campo va impostato al valore “02” nel caso di attribuzione del codice fiscale a soggetti che, pur non avendo completato la procedura di regolarizzazione, abbiano la oggettiva necessità del codice fiscale. Serve quindi per riconoscere tali soggetti che, successivamente, verranno convocati allo Sportello Polifunzionale per la conclusione della procedura.

Il codice fiscale che viene così generato, essendo stato comunicato al cittadino, può essere annullato solo secondo le normali regole di annullamento e quindi entro il giorno successivo all’attribuzione.

Impostando il campo al valore “02” non può essere richiesto l’invio del tesserino plastificato in fase di attribuzione del codice fiscale.

Sono inoltre inibite le funzioni di richiesta del tesserino stesso tramite sportello self-service o dal sito Internet dell’Agenzia. Non è possibile, infine, effettuare operazioni di collegamento ad altri codici fiscali.

Variazione dati

L’operazione di “variazione dati” è stata modificata per consentire la gestione dei soggetti il cui codice fiscale sia stato attribuito con il campo impostato al valore “02”.

In particolare, per tali soggetti, nello schermo di variazione dati viene visualizzata la seguente dicitura: “soggetto in attesa di regolarizzazione”, accompagnata da un campo di selezione che risulta preimpostato al valore “SI”.

Il valore così impostato sta ad indicare che per il soggetto non è ancora conclusa la procedura di regolarizzazione , ma consente all’ufficio di procedere ad un aggiornamento dei dati del soggetto (anagrafici o di residenza), senza che venga inviato il tesserino plastificato e senza perdere l’informazione sullo stato di regolarizzazione del cittadino.

Nel caso in cui per il soggetto sia stata conclusa la procedura di regolarizzazione, l’ufficio imposta tale campo di selezione al valore “NO”. Contestualmente, se necessario, può procedere ad un aggiornamento dei dati del soggetto (anagrafici o di residenza), con invio regolare del tesserino plastificato.

Quando il campo di selezione viene impostato al valore “NO” l’informazione sullo stato di regolarizzazione del cittadino viene eliminata.

Richiesta del tesserino plastificato

La richiesta del tesserino plastificato può essere effettuata solo dopo aver segnalato, tramite l’operazione di “variazione dati” sopra descritta, che per il soggetto è stata conclusa la procedura di regolarizzazione.