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Come avviene la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro

Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente uno svolgimento limitato di regolare attività lavorativa (part-time). Il limite massimo è di 1.040 ore annue, liberamente distribuite nell’arco dell’anno, all’interno di mesi, settimane e singole giornate. Anche se il permesso di soggiorno per studio implica la possibilità di lavorare (anche se limitatamente) le DPL ritengono invece che in questo caso non sia possibile chiedere la conversione da studio a lavoro autonomo.
È prevista invece dalla legge la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per studio a lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, potendo così ottenere un permesso di soggiorno per lavoro regolarmente rinnovabile.
In altre parole, è previsto in astratto che uno studente possa, senza dover uscire dall’Italia, trasformare il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro a condizione che via disponibilità nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.

La prassi: la domanda di conversione può essere presentata alla questura solo dopo che il datore di lavoro presenta, alla DPL, la domanda di autorizzazione all’assunzione con contratto di lavoro subordinato.