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Gli ingressi per lavoro autonomo all’interno del decreto flussi

E’ prevista l’esclusione dei soci di cooperativa, delle imprese che non sono da considerare di “interesse nazionale”. Dunque questo tipo di quote sono utilizzabili per le libere professioni e attività affini al lavoro subordinato che si chiamano attività di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.). Per la richiesta di ingresso per lavoro autonomo è ancora in vigore la precedente procedura rimanendo valido il Regolamento di Attuazione del 1998 (non è ancora stato emanato il Regolamento di Attuazione della Bossi Fini).
All’art. 39 comma 7 prevede che lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno”. Per fare l’esempio classico, per ottenere la conversione del permesso di soggiorno da turismo a autonomo (fin quando è ancora valido il pds per turismo perché una volta scaduto non è convertibile) può essere richiesto alla questura DOPO che è stata richiesta alla DPL una attestazione dalla quale risulta che esiste ancora disponibilità di quote.

La prassi: le attestazioni della DPL in cui si dichiara che sono ancora disponibili quote per lavoro autonomo vengono portate in Questura con la richiesta di conversione del permesso di soggiorno unitamente alla copia del contratto o documento che dimostra l’attività che l’interessato intende svolgere in Italia.

Nota bene: siccome la norma fa riferimento al possesso di un regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di un attività lavorativa, nella prassi degli uffici del lavoro si ritiene che non sia possibile rilasciare l’attestazione di quote di disponibilità per lavoro autonomo nei confronti di persone che possiedono un permesso di soggiorno per motivi di studio.