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È possibile convertire il pds per motivi di salute in pds per motivi di famiglia?

Prendiamo in considerazione la situazione di uno straniero regolarmente soggiornante in Italia ovvero di colui che ha appena perfezionato la regolarizzazione e la situazione della moglie che è in possesso di un pds per motivi di salute.
Lo spunto per prendere in considerazione questa possibilità la fornisce un’ordinanza d’urgenza del Tribunale di Torino del 25 maggio 2002.

Teniamo presente che la prassi ormai costante delle questure è quella di escludere categoricamente che il p.s. per motivi di salute connesso alla gravidanza possa essere convertito in qualsiasi altro genere di permesso di soggiorno (salvo che il neonato sia figlio di cittadino/a italiani.). Anzi, alcune questure ritengono che sia possibile emettere il provvedimento di espulsione e semplicemente tenerne sospesa l’efficacia –nel rispetto del divieto di espulsione di cui all’art.19—e differirne l’esecuzione al momento della scadenza del p.s. per motivi di salute.
Con questa ordinanza, invece, si conferma il diritto della donna immigrata irregolare, moglie di cittadino già regolarmente soggiornante, di fare la conversione, e si dichiara inoltre che la pregressa espulsione non costituisce un ostacolo in senso assoluto.

L’art 30 comma 6 del T.U. prevede il diritto di fare ricorso presso il tribunale del luogo di residenza dello straniero, avverso tutti i provvedimenti che precludono l’esercizio del diritto alla coesione familiare. L’ordinanza del Tribunale di Torino si riferisce alla valutazione del provvedimento con cui la Questura aveva rifiutato di autorizzare questo tipo di conversione. Con provvedimento di carattere urgente il Tribunale ha dichiarato che le norme che tutelano il diritto dello straniero a mantenere o riacquistare l’unità familiare e le altre specifiche disposizioni a favore dei minori, sono da considerarsi prevalenti rispetto alla valutazione della Questura sulla natura particolare o eccezionale del pds per motivi di salute previsto dall’art. 19. Questo perché si tratta pur sempre di un regolare permesso di soggiorno, previsto da una legge dello Stato e non è stabilito da alcuna disposizione di legge che questo pds non possa dar luogo ad una conversione per motivi diversi.

Le stesse ragioni, secondo il giudice del Tribunale di Torino, devono altresì ritenersi prevalenti rispetto alla preesistenza di un provvedimento di espulsione, in quanto esso non viene considerato irrevocabile in presenza di figli minori, peraltro regolarmente soggiornanti in Italia perché inseriti nel pds del padre al momento della regolarizzazione; il Tribunale di Torino ha quindi ritenuto che la valutazione della Questura debba considerarsi illegittima, specie perché, in considerazione della necessità di effettuare una attenta valutazione da parte della competente amministrazione, che tenga conto dell’indispensabile bilanciamento degli interessi tutelati dalla normativa in materia, nel provvedimento impugnato non è stata fornita alcuna motivazione sulla opportunità o meno di revocare la precedente espulsione.

Riassumendo, da un lato sussistono tutte le possibilità di effettuare la conversione del pds da motivi di salute a motivi di coesione familiare perché questa non è vietata dalla legge; dall’altro, la preesistenza di un provvedimento di espulsione di per sé non può automaticamente escludere la possibilità di far valere la conversione per chi ha già un permesso valido e ne chiede uno per un motivo diverso, in quanto la Questura avrebbe dovuto dare adeguata valutazione sui motivi di opportunità che giustificano un rifiuto di revocare l’espulsione della signora. Questo perché le stesse circolari del Ministero dell’Interno (con la circolare n.8 6 del 24/11/98) ritengono che per motivi di opportunità possa essere adeguatamente valutata la revoca di un provvedimento di espulsione.

Di conseguenza, si potrebbe sostenere il diritto di convertire il pds per motivi di salute in motivi di famiglia se il coniuge ha già un pds per motivi di lavoro e dispone dei requisiti di reddito e di alloggio previsti dalla legge.
Si tratta di un ordinanza di tribunale che naturalmente non dà garanzia di essere condivisa da tutti gli altri tribunali italiani, si tratta di provvedimento a carattere pionieristico ma vale la pena sottolineare che è comunque uno spiraglio piuttosto consistente.
Altrimenti bisognerebbe immaginare come soluzione alternativa che le donne in questa situazione, nonostante il pds per motivi di salute, debbano comunque organizzare il viaggio di rientro in patria e poi la procedura di ricongiunzione familiare. Ma un serio ostacolo c’è nel momento in cui, prima di ottenere questo tipo di pds, abbiano riportato un provvedimento di espulsione. A quel punto attivare la procedura di ricongiunzione familiare (richiedendo il visto d’ingresso dall’estero) poco servirebbe in quanto verrebbe bloccata a fronte della verifica di una preesistente espulsione.

Nella pratica, per tentare di risolvere tali problematiche viene praticata –con esiti diversificati da caso a caso e con diversi orientamenti dei tribunali competenti— la soluzione alternativa del ricorso al tribunale per i minorenni, di cui abbiamo parlato più volte. Per l’appunto, l’art.31 comma 3 del T.U prevede la possibilità di richiedere una speciale autorizzazione al soggiorno per motivi di famiglia, che può essere concessa in deroga alle norme in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione, per garantire adeguata tutela e l’indispensabile ambiente familiare ai figli minori. Sempre che questi ultimi siano già regolarmente soggiornanti in Italia.