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Quesito sul permesso di soggiorno per motivi di salute (gravidanza)

La domanda è molto interessante perché c’è sempre stato il problema interpretativo di capire che natura abbia il permesso di soggiorno per motivi di salute che in base all’art. 19 T.U. deve essere rilasciato alle donne incinte e fino ai sei mesi successivi alla nascita del bambino.
Questo pds è previsto come provvedimento eccezionale, vale a dire che quando si tratta di persone prive di pds (che normalmente dovrebbero essere espulse) si prevede questa deroga a tutte le norme in materia di ingresso e soggiorno nel caso vi sia la condizione di gravidanza o il bimbo non abbia compiuto i sei mesi di età.

In questo particolare periodo di vulnerabilità della madre e del neonato è previsto per motivi di tutela il diritto di soggiornare in Italia temporaneamente.
Se questo tipo di permesso di soggiorno sia convertibile o meno è già stato chiarito da una prassi constante delle questure e alcune pronunce della giurisdizione amministrativa. In altre parole, la natura eccezionale di questo pds non consentirebbe alcuna forma di conversione stando in Italia. Questo pds nasce con l’inizio della gravidanza e finisce, senza nessuna possibilità di trasformazione, con il compimento del sesto mese di vita del bimbo. Dopodiché si ripristina la possibilità per lo Stato di disporre l’espulsione con accompagnamento alla frontiera.
È chiaro che durante la validità di questo pds la persona non dovrebbe avere problemi di nessun tipo, anzi potrà beneficiare delle cure sanitarie e pediatriche.

Tuttavia, non conviene attendere la scadenza di questo pds perché allo scadere dei sei mesi del bimbo la polizia potrebbe farsi subito viva per attuare l’espulsione. A seguito di questo e del conseguente inserimento nel S.I.S. (sistema informativo Schengen) sarà ben difficile attivare una forma di ingresso regolare (e questo in tutta Europa, in base alle norme del trattato di Schengeen che ora sono trasfuse nelle istituzioni comunitarie).

È chiaro che in questa situazione l’interessata avrà convenienza a preparare tutto quello che serve per una successiva procedura di ricongiunzione familiare. Procedura che non può essere perfezionata direttamente in Italia.
In altre parole l’interessata dovrà utilizzare questo pds per uscire dall’Italia prima della sua scadenza e preparare tutte le carte per la ricongiunzione in modo tale da potersi presentare il più presto possibile all’ambasciata italiana nel suo paese di origine per chiedere il visto d’ingresso per motivi di coesione familiare. Nel frattempo, mentre si preparano i documenti da presentare al consolato italiano assieme al nulla osta, il marito (con soggiorno regolare in Italia) potrà avviare la procedura presso la competente questura per il rilascio del nulla osta.

Conviene dunque evitare che la signora rimanga in Italia fino alla scadenza del pds per motivi di salute anche perché c’è il rischio che proprio nel momento in cui esce dall’Italia sia adottata l’espulsione. È sempre più frequente l’uso della polizia di frontiera di provvedimenti di espulsione anche quando lo straniero sta uscendo spontaneamente con le sue gambe. Questa espulsione bloccherebbe sicuramente la possibilità di un nuovo ingresso regolare anche nel caso vi fossero tutti i requisiti previsti dalla legge per la ricongiunzione familiare. In questo caso, resterebbe la possibilità di inoltrare l’istanza di speciale autorizzazione al Ministro dell’interno, come prevista dall’art.13, comma 13, del T.U., per chiedere che venga benevolmente esercitato il potere discrezionalissimo di revocare l’espulsione o quantomeno i suoi effetti ostativi, consentendo l’esame favorevole della domanda di nulla osta alla ricongiunzione familiare ed il successivo rilascio del visto di ingresso.

Non ci sono statistiche sulla percentuale di accoglimento di queste istanze, si può dire soltanto che vengono accolte più facilmente (comunque con tempi di attesa di molti mesi, ben che vada) nel caso di persone coniugate con cittadini italiani, ma non sono affatto ignoti casi di provvedimenti favorevoli anche a coppie di stranieri, specie se con figli già soggiornanti in Italia. L’unica alternativa a questa procedura, alternativa che, peraltro, potrebbe essere messa in atto prima ancora, è il ricorso al tribunale per i minorenni previsto all’art.31, comma 3, del T.U., di cui abbiamo parlato diverse volte.

È possibile con un pds per motivi di salute uscire e rientrare in Italia?

In linea teorica si dovrebbe dire di sì anche se però è opportuno ricordare che questo tipo di pds è un provvedimento di natura eccezionale. È molto probabile che qualche funzionario di polizia pensi di poter interpretare la norma nel senso di consentire il soggiorno fintantoché si dimostra di volersi avvalere della possibilità di soggiornare in Italia. Ed è altrettanto probabile che qualche funzionario di polizia non veda l’ora di interpretare questa norma nel senso che non sarebbe possibile uscire e poi rientrare in Italia utilizzando questo tipo di pds. E’ ben vero che nessuna disposizione prevede per questo tipo di pds un’eccezione alla regola per cui, durante il periodo di validità del pds, lo straniero non deve più chiedere il visto di reingresso ma può uscire e rientrare quando vuole, sia pure coi limiti di cui all’art.13, comma 4, del regolamento di attuazione. Ma non posso comunque escludere questo rischio, quindi per prudenza raccomando alla signora di organizzare il suo rientro in Marocco in funzione della sua richiesta del visto di ricongiunzione familiare, senza contare troppo sulla possibilità di rientrare in Italia utilizzando il pds per motivi di salute.