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Il pds per motivi familiari consente di lavorare?

Confermiamo quanto osservato nella domanda, perché con il pds per motivi familiari (rilasciato a seguito del ricongiungimento familiare) è possibile svolgere immediatamente attività lavorativa ed anche lavoro autonomo. Una conferma in tal senso la troviamo all’art. 6 comma 1 del T.U. laddove si specifica che “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”.

Ad ulteriore conferma, l’art. 14 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 394 del 31/08/89) prevede che “il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso”.
In altre parole, è chiaro che una persona in possesso di un pds per motivi familiari può immediatamente svolgere attività lavorativa e non deve, fino a quando il pds è in corso di validità, recarsi in Questura per modificare il permesso da motivi familiari a motivi di lavoro subordinato.
Non essendoci tempi di attesa collegati alla necessità di modificare il pds, è chiaro che può andare a lavorare immediatamente.

Cosa succede in seguito?

Al momento della scadenza del pds per motivi di famiglia, se la persona sta svolgendo una regolare attività di lavoro subordinato, dovrà provvedere al rinnovo del pds direttamente per lavoro subordinato. Allo stesso modo, se la persona in possesso del pds per motivi familiari sta svolgendo al momento della scadenza del suo permesso una attività di lavoro autonomo, si provvede al rinnovo direttamente per motivi di lavoro autonomo. Questo viene precisato sempre all’art. 14 comma 3, del Regolamento di Attuazione, laddove si stabilisce che “con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta”.

Quindi esiste concretamente la possibilità, ma soltanto al momento della scadenza del pds per motivi familiari, di effettuare la procedura del rinnovo modulata volta per volta in base all’attività realmente effettuata al momento della domanda.

Esempio pratico: possiamo immaginare una persona che arriva a seguito della ricongiunzione familiare e che ha un età per cui può svolgere immediatamente una attività lavorativa. Se quando scade il permesso sta lavorando, gli verrà rilasciato un pds per lavoro subordinato e se, successivamente, dovesse rimanere senza lavoro, dovrà essere ripristinato l’originario pds per motivi familiari. Ciò avverrà sempre se nel frattempo ha continuato a convivere con i familiari (che hanno ottenuto la ricongiunzione) ed è a loro carico.

Questo in base ad una semplice lettura delle norme, anche se purtroppo presso le questure non avviene sempre così.

Per i minori: è possibile svolgere regolarmente attività lavorativa solo se si dimostra di avere ottenuto l’ammissione e la promozione al secondo anno della scuola superiore.