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Il richiedente asilo in fase di sanatoria deve revocare la richiesta di asilo?

Casi di questo genere si sono già verificati in diverse parti d’Italia. Non si vede perché il richiedente asilo non dovrebbe avere il diritto di regolarizzarsi e di continuare la procedura volta all’ottenimento di uno status giuridico che è sicuramente più favorevole e conferisce maggiori garanzie e tutele rispetto al normale pds.

Se questa persona ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato vuol dire che teme con ragione di essere perseguitata nel suo paese di origine e, di conseguenza, ottenere tale status rappresenta una garanzia maggiore rispetto ad un rischio futuro di rimpatrio e, quindi, di persecuzione nel proprio paese. Con un normale pds ci sono minori garanzie perché in linea teorica questa persona potrebbe lavorare per molti anni, perdere il posto di lavoro e non riuscire a trovarne in tempo uno nuovo con conseguente perdita del pds e rischio di espulsione.

Questa persona ha tutto il diritto di continuare la procedura volta al riconoscimento dello status di rifugiato.

Sappiamo che richieste come quella della Questura di Bari sono già state fatte anche presso altre Questure ove è stato consigliato “molto caldamente” all’interessato di ritirare la domanda di asilo già presentata.
E’ evidente che nel momento stesso in cui la persona interessata firma una dichiarazione di rinuncia a proseguire la procedura stessa, dal punto di vista burocratico non è più ravvisabile alcun obbligo in capo alle autorità competenti e si potrà dire che questa si è avvalsa della facoltà di rinunciare alla richiesta di asilo.
Ma ben diverso sarebbe indurre una persona a rinunciare ad un proprio diritto che non è negato da alcuna norma di legge, né da una circolare, né potrebbe esserlo visto che si tratta di un diritto internazionalmente riconosciuto.

I due diritti (procedura di regolarizzazione e richiesta di asilo) sono perfettamente compatibili e possono fare percorsi paralleli senza che vi sia nessun conflitto.

Peraltro in una nota esplicativa del Ministero dell’Interno del 4 novembre 2002 si precisa che “la regolarizzazione può riguardare anche chi ha chiesto asilo in Italia ed è in attesa di essere chiamato dalla competente commissione che deve esaminare e riconoscere lo status di rifugiato. In questo caso l’iter procedurale non viene sospeso e va avanti, anche se il soggetto ottiene il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In seguito, una volta ottenuto lo status di rifugiato, l’extracomunitario potrà convertire il permesso di soggiorno per lavoro con l’altro, più vantaggioso, legato alla natura di rifugiato”

Suggerisco di formalizzare una vera e propria diffida e messa in mora a provvedere nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’organo preposto all’esame delle domande, ovvero la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato (istituita dall’art.1 della legge n. 39/90 e regolamentata con il DPR 15.05.1990 n. 136 ), perché ottemperi al suo obbligo di esaminare nel merito la domanda di asilo in base alle norme stabilite dalla legge, non essendovi alcuna previsione specifica che consenta di sospendere l’esame della pratica. Men che meno si potrebbe obbligare il diretto interessato a rinunciare all’esercizio di un diritto che è riconosciuto a livello internazionale e, quindi, in termini particolarmente vincolanti per l’ordinamento giuridico italiano.