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Per la conversione del pds da turismo a lavoro autonomo serve l’attestato di qualifica?

E’ la prima volta che ci giunge notizia di una Questura che richiede un attestato di qualifica quale requisito per la conversione di un permesso di soggiorno da turismo a lavoro autonomo. Sappiamo che la maggior parte di queste conversioni viene fatta non tanto per effettuare attività in forma individuale o associata, quanto per svolgere un’altra tipologia tipica del lavoro autonomo, ovvero la cosiddetta “para-subordinazione” rappresentata dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

Si tratta di contratti mediante i quali un individuo si obbliga nei confronti di un impresa a prestare un’ attività da svolgersi in modo autonomo, ma in forma coordinata, ovvero assolvendo alle aspettative dell’impresa ma rimanendo però in posizione di autonomia, senza quindi che vi sia sottoposizione al controllo costante e agli ordini di un datore di lavoro.

Le tipologie di co.co.co. sono infinite e vi rientrano molte attività che si svolgono in forma autonoma e che possono avere molte affinità con le corrispondenti qualifiche che conosciamo nell’ambito del lavoro dipendente.

– Ciò che differenzia la co.co.co. da una normale attività di lavoro dipendente, è il fatto che vi è autonomia da parte del soggetto che deve garantire una prestazione liberamente organizzata.

– Ciò che differenzia la co.co.co. come attività di lavoro autonomo rispetto ad altre attività sempre di lavoro autonomo (imprenditore individuale o libero professionista), è che viene svolta per conto di un soggetto ben specifico e quindi non costituisce di per sé un’attività imprenditoriale. In altre parole colui che presta l’attività di co.co.co. non si rivolge al mercato e non ha un’organizzazione propria (attrezzature, uffici, investimenti, ecc.), ma offre la sua collaborazione ad un unico soggetto, che normalmente è un imprenditore, il quale non dirige l’attività del collaboratore ma si limita a coordinarla per la realizzazione dei propri scopi. Si tratta di una figura ibrida che si pone tra quella dell’”imprenditore di se stesso” e quella del classico lavoratore dipendente.

Fatte queste doverose premesse ci si chiede se e perché debba essere necessariamente esibito un attestato di qualifica nei confronti della Questura per il perfezionamento della procedura di conversione di un permesso di soggiorno in lavoro autonomo .
Diciamo subito che tale requisito non è previsto non solo da alcuna norma, ma nemmeno da alcuna circolare ministeriale. Non dico, quindi, che questa materia non sia disciplinata da alcuna norma, ma che nessuna norma richiede che vi sia in questi casi un attestato di qualifica.

L’attestato di qualifica è un requisito previsto dalla legge per i lavoratori dipendenti per perfezionare l’iscrizione nelle liste di collocamento oppure per consentire lo svolgimento di una particolare attività imprenditoriale.
La qualifica professionale (ben diversa dal cosiddetto “titolo di studio” in senso stretto) si può conseguire, alternativamente, in due modi:

1) “sul campo”, ovvero quando si acquisisce con l’esperienza lavorativa presso un’azienda e il datore di lavoro riconosce al lavoratore l’inquadramento contrattuale nella qualifica corrispondente alle mansioni che il lavoratore ha imparato a svolgere;

2) a seguito di corsi di formazione professionale..

Esempio pratico: se una persona intende iscriversi all’albo delle imprese artigiane come installatore elettrotecnico sarà necessario che dimostri di avere già conseguito una determinata esperienza e anzianità professionale, da dimostrare mediante libretto di lavoro o attestato di qualifica rilasciato dalle imprese presso le quali ha già lavorato, oppure in base ad un diploma professionale conseguito in territorio italiano presso un istituto riconosciuto di formazione. L’attestato di qualifica è infatti richiesto espressamente dalla legge per poter essere titolari di un impresa abilitata a certificare degli impianti elettrotecnici (lo stesso dicasi per essere abilitati all’esercizio dell’attività di estetista, parrucchiere, installatore termoidraulico, ecc.). Questo vale per moltissime attività ma non per tutte, ad esempio, per iscriversi all’albo delle imprese artigiane come imbianchino-decoratore non necessità alcun previo attestato di qualifica.

Per il lavoro subordinato e per poter essere iscritti come lavoratori dipendenti a determinate “classi” di collocamento è, quindi, necessario dimostrare che si possiede già la qualifica. Si evidenzia però che la legge 56 del 1987 ( Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) all’articolo 14 (Collocamento ordinario – liste di collocamento – accertamento della professionalità ai fini dell’iscrizione) prevede anche che, nel caso in cui il soggetto non sia in grado di dimostrare con un attestato specifico la propria qualifica professionale, l’ufficio deve provvedere alla verifica “in concreto” della professionalità del lavoratore effettuando una prova pratica eventualmente attraverso convenzioni con istituti o enti di formazione professionale.
Vediamo, quindi, che nemmeno per l’iscrizione al collocamento di un lavoratore dipendente è indispensabile possedere già un attestato di qualifica.

Men che meno possiamo prendere in considerazione le norme che richiedono, per lo svolgimento di determinate attività professionali o imprenditoriali, il possesso di determinati requisiti o attestazioni perché nel caso della co.co.co. ci si riferisce ad una attività che non si svolge quali titolari di una posizione di partita iva, iscrizione al registro ditte, albi professionali, ecc., ma di una attività che viene svolta unicamente e in modo diretto in favore di un committente che coordina lo svolgimento della prestazione stessa.

Colui che la assegna è liberissimo, in base alla legge, di valutare autonomamente e insindacabilmente l’idoneità e la capacità di un determinato soggetto di svolgerla e, quindi, di qualificare quella attività indipendentemente dalla preesistenza di attestati.

Quindi per tutto quanto appena esposto, sottolineo nuovamente che l’attestato di qualifica non è richiesto dalla legge per svolgere attività di co.co.co. e non esiste nemmeno un ufficio, un ente, una autorità competenti in tal senso; per l’appunto, nel quesito inviatoci si fa presente che nemmeno la certificazione della competente rappresentanza consolare avrebbe un senso in questo caso. Ed in effetti quello che possiamo dire è che la Questura di Ravenna ha preteso la dimostrazione di un requisito che non esiste.

Il consiglio che mi sento di dare a chi scrive, quindi, è di diffidare formalmente la Questura di Ravenna a provvedere sulla domanda di conversione del pds, anche in assenza di una attestazione che non solo non esiste, ma non è prevista da nessuna norma.