Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Quesito su assunzione di cittadini provenienti da paesi entrati nella UE

Anche se la Polonia (come altri paesi dell’Est) è entrata nell’ambito dell’Unione Europea (Il Trattato sull’U. E. adottato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il primo novembre 1993, prevede all’art. 49 che ogni Stato europeo che rispetti i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, può domandare di diventare membro dell’Unione), è giusto ricordare che l’assimilazione di questi cittadini al trattamento comunitario a tutti gli effetti, sarà molto, e sottolineo molto, graduale nel tempo (si precisa che nel dicembre 2002, a Copenaghen, il Consiglio europeo ha preso la storica decisione di consentire nel 2004 l’adesione all’Unione di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia; degli Stati baltici Estonia, Lettonia e Lituania; e delle isole mediterranee di Malta e Cipro. Per altri due paesi candidati, la Bulgaria e la Romania, l’adesione sarà possibile nel 2007, a condizione che essi si adeguino nei tempi richiesti ai criteri di preadesione). Nella fase attuale ai cittadini dei nuovi paesi dell’U. E. non è stato esteso il diritto a circolare liberamente all’interno della Comunità, che invece hanno i cittadini dei paesi membri a tutti gli effetti. Di conseguenza, dal punto di vista amministrativo (ingresso e soggiorno), un cittadino polacco è interamente soggetto al trattamento riservato ai cittadini non comunitari.

La persona interessata dovrà fare la normale procedura di autorizzazione all’assunzione dall’estero attraverso la consueta procedura attivabile in base al decreto flussi. Poiché le quote per l’anno 2003 sono state anticipate solo provvisoriamente e solo per il lavoro di tipo stagionale, purtroppo, per l’assunzione della cittadina polacca, si dovrà attendere la prossima pubblicazione del decreto, con l’augurio che vi siano quote utilizzabili per la Polonia per l’ingresso per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Alla domanda se è possibile fare un’assunzione a tempo pieno a parziale come colf, in linea teorica, in mancanza di un divieto previsto dalla legge, questo dovrebbe essere possibile a condizione che l’attività lavorativa part time consenta comunque un reddito tale da raggiungere o superare il cosiddetto “minimo vitale” (ovvero l’importo dell’assegno sociale di circa 5.000 euro). Queste informazioni le diamo col beneficio di inventario perché stiamo parlando di una possibilità di assunzione dall’estero che deve ancora concretizzarsi, in mancanza di decreti operativi per l’anno 2003, eccezion fatta per il lavoro stagionale.