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Sentenza TAR Emilia Romagna n. 540/2003

Regolarizzazione - Accolto ricorso contro provvedimento di rigetto della domanda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’ EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

SEZIONE I

Registro Sentenze: 540/2003
Registro Generale: 1215/2001

nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore
ALBERTO PASI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell’Udienza Pubblica del 27 Marzo 2003

Visto il ricorso 1215/2001 proposto da:****

rappresentato e difeso da:
VALGIMIGLI AVV. LORENZO
CAPPELLO AVV. CARMELA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RUBBIANI 3
presso
VALGIMIGLI AVV. LORENZO

contro

MINISTERO DELL’INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede

QUESTURA DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4
presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto 9.6.2001 del Questore di Bologna con il quale è stata negata l’autorizzazione all’ingresso per l’inserimento nel mercato del lavoro presentata dal ricorrente a favore della sorella;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL’INTERNO
QUESTURA DI BOLOGNA

Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 21.11.2001 n. 921, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell’impugnato provvedimento;
Udito nella pubblica udienza del 27 marzo 2003 il relatore cons. Rosaria Trizzino;
Ritenuto in fatto e diritto:

Fatto

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna in data 9.6.2001, di diniego dell’autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro della sorella Ben Tajer Nadia.
Secondo il Questore il ricorrente sarebbe privo dei requisiti che le norme in materia richiedono per il garante, risultando denunciato per oltraggio, resistenza e violenza a P.U. in data 2.5.1996;
Sostiene, invece, il ricorrente che tale diniego sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 23 del D.Lvo 25.7.1998 n. 286 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, erronea supposizione di causa ostativa, difetto di istruttoria e violazione dell’articolo 13 del D. Lvo 286 del 1998 cit.
Con ordinanza 20.9.2001 n. 756 questo Tribunale Amministrativo Regionale richiedeva alla Questura di Bologna specifici chiarimenti in ordine alle denunce penali a carico del ricorrente menzionate nel provvedimento impugnato.
Con ordinanza 21.11.2001 n. 921 accoglieva l’istanza cautelare sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali emergeva che il procedimento penale a carico del rincorrente risultava archiviato alla data del 31.10.2000.
All’udienza del 27 marzo 2003, fissata per la discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Diritto

Il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio deve preliminarmente rilevare che le norme in materia di ingresso di stranieri per l’inserimento nel mercato del lavoro all’epoca vigenti (articoli 23 T.U. 286 del 1998 e 34 del D.P.R. 31.8.199 n. 394) prescrivevano la prestazione di idonea garanzia da parte di cittadini italiani e di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 9 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all’articolo 31, comma 3 e cioè non risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
Orbene nella fattispecie è stato accertato che il ricorrente era stato denunciato per i reati di oltraggio, resistenza e violenza a P.U. e che il relativo procedimento penale è stato archiviato.
In conseguenza della conclusione del procedimento penale con il provvedimento di archiviazione al ricorrente va riconosciuto il possesso dei requisiti richiesti dal D, Lvo 286 del 1998 per prestare garanzia per l’ingresso in Italia e l’inserimento nel mercato del lavoro a favore di altro cittadino extracomunitario.
Tanto basta a ritenere che il provvedimento impugnato incorre nelle censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con i primi due motivi di gravame.
IL ricorso va dunque accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, I Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre Iva e Cpa come per legge.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Camera di Consiglio, in Bologna il 27 marzo 2003.

Il Presidente
f.to Bartolomeo Perricone

L’Estensore
f.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.
Bologna il 5 MAG. 2003

Il Segretario
f.to Silvia Lazzarini