Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003

Legge 1 agosto 2003, n. 207

Approvazione definitiva del Parlamento per il c.d. "indultino"

Grazie a questo provvedimento al condannato, che ha già scontato almeno la metà della pena detentiva, potrà essere sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni.
La misura non è automatica, ma occorre presentare un’apposita istanza al magistrato di sorveglianza. Il beneficio può essere concesso una sola volta e con esclusione di alcuni reati gravi (ad esempio reati di mafia, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, sequestro, estorsione aggravata).
(Nota a cura della redazione)

LEGGE 1 agosto 2003, n.207

Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva)

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta’ della pena detentiva e’ sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La sospensione dell’esecuzione della pena puo’ essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale e’ stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. La sospensione non si applica:
a) quando la pena e’ conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche’ dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando la persona condannata e’ stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato.

Art. 2.
(Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell’esecuzione)

1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell’interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all’articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il magistrato di sorveglianza puo’ chiedere alle autorita’ competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo 1 e’ data immediata comunicazione all’autorita’ di polizia competente, che vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

5. La sospensione dell’esecuzione della pena puo’ essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all’articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale.

7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena.

8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e’ estinta.

Art. 3.
(Stranieri)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 4.
(Prescrizioni)

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui e’ stata sospesa l’esecuzione, le seguenti prescrizioni:
a) il condannato deve presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l’orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell’attivita’ lavorativa e del luogo di dimora del condannato;
b) al condannato e’ imposto l’obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attivita’ lavorativa. Se per la personalita’ del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l’obbligo di dimora puo’ essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione dove e’ ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell’articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 283 del codice di procedura penale.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, e’ disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione e’ stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio.

Art 5.
(Applicazione dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

Art. 6
(Relazione al Parlamento)

1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7.
(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 1° agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli