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Sentenza TAR Sardegna n.1048/2003

Regolarizzazione - Accolto ricorso contro provvedimento di rigetto della domanda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Registro Sentenze: 1048/2003
Registro Generale: 1158/2003

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1158/03 proposto dal signor Mostafa Ramzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Tola e Giuseppe Onorato, presso lo studio del primo in Cagliari, via Scano n. 18, elettivamente domiciliato;

contro

la Prefettura di Sassari, in persona del Prefetto in carica, non costituita in giudizio;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

per l’annullamento

del provvedimento prefettizio del 12 maggio 2003, prot. n. 740/P.A.-S.P.I./2° settore, di rigetto della istanza presentata dal signor Salvatore Siino per la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario signor Mustafa Ramzi;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 28 agosto 2003 il consigliere Francesco Scano;
UDITI l’avvocato Giuseppe Onorato per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia per il Ministero resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in esame il signor Mostafa Ramzi impugna il provvedimento con il quale il Prefetto di Sassari ha respinto l’istanza del signor Salvatore Siino, intesa a regolarizzare il rapporto di lavoro instaurato con il signor Ramzi, cittadino marocchino che prestava la propria attività presso la ONLUS “Centro Saron”.

A sostegno del ricorso deduce diverse censure, con le quali lamenta la violazione di norme costituzionali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè delle norme di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990; lamenta, altresì, l’eccesso di potere sotto vari profili. In particolare, con la censura di cui al settimo motivo, deduce che l’amministrazione non ha specificamente indicato i reati per i quali il ricorrente sarebbe stato denunciato o condannato.

Si è costituito in giudizia l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno, chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28 agosto 2003, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorso è stato posto in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso si caratterizza per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi del V comma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, l’assunzione della decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.

A fronte delle documentate affermazioni del ricorrente (assenza di precedenti penali e carichi pendenti), il Prefetto indica in termini del tutto generici ipotesi di reato elencate negli articoli 380 e 381 del c.p.p., senza la necessaria specificazione né del tipo di reato ascritto, né dell’esito del relativo procedimento.
Il ricorso risulta quindi fondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida a favore del ricorrente in € 1.500,00, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28 agosto 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente;
Francesco Scano, Consigliere – estensore;
Alessandro Maggio, Consigliere.

Depositata in segreteria oggi:29/08/2003

Il Direttore di segreteria