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Immigrazione: i CPT da Turco-Napolitano a Bossi-Fini/scheda

Ancona, 18 Set- I CPT (Centri di permanenza temporanea) per immigrati sprovvisti di permessi di soggiorno,
sono stati istituiti dall’articolo 12 della legge 40 del 1998 – divenuto poi articolo 14 del testo unico – la cosiddetta legge Turco-Napolitano.

Impossibile identificazione dello straniero, mancanza del “vettore” (inteso come trasportatore), e dei documenti di viaggio sono le ragioni per le quali, nello specifico, era ed è previsto (nonostante la modifica operata dalla legge Bossi-Fini) il trattenimento. L’articolo 14 è stato in parte modificato, dalla legge numero 189 del 30 luglio 2002, la Bossi-Fini, sui tempi di trattenimento e sui metodi di espulsione. La detenzione è prolungata da 30 a 60 giorni: mentre prima della modifica la proroga del trattenimento era possibile solo quando era “imminente l’eliminazione della causa della mancata espulsione”, ora invece la proroga può essere concessa sulla base di “gravi difficoltà per il reperimento dei titoli di viaggio o nelle pratiche di identificazione” (art.14 comma 5).
Sui metodi di espulsione, invece, legati alla detenzione nei CPT, la legge del 2002 prevede che l’intimidazione a lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni venga prevista solo per coloro che non hanno rinnovato il permesso (art. 5 comma 5bis).
Per tutti gli altri, invece, è previsto l’accompagnamento coatto alla frontiera e conseguentemente, per molti casi, il trattenimento nei CPT.
A riguardo, la modifica inserisce anche una nuova ipotesi contravvenzionale, per coloro che non ottemperano all’ordine di lasciare l’Italia, seguita da una seconda espulsione. Prevede, inoltre, una più grave ipotesi delittuosa per coloro che continuano a non obbedire all’obbligo di lasciare il Paese. Questi verranno puniti con la reclusione fino a quattro anni.

Da Ansa.it