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Qual è la prassi per il licenziamento di una colf?

Nei rapporti di lavoro domestico vi è un’eccezione rispetto alle norme sui licenziamenti: il datore di lavoro può licenziare senza dover necessariamente dimostrare una giusta causa od un giustificato motivo di licenziamento, quindi anche in base ad una scelta discrezionale o di opportunità.

Al lavoratore spetta comunque il preavviso, che deve essere lavorato (salva la facoltà di retribuirlo comunque rinunciando alla prestazione lavorativa nel tempo corrispondente): esso deve essere di 15 giorni di calendario per i lavoratori aventi anzianità di servizio fino a cinque anni, e di 30 giorni per anzianità superiore, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r (o facendosi sottoscrivere “per ricevuta” la copia che resta in possesso del datore di lavoro).

Naturalmente, all’atto della cessazione del rapporto vanno liquidate le spettanze retributive, quindi l’ultimo stipendio, il trattamento di fine rapporto (c,d, “liquidazione”), i ratei maturati di ferie e di tredicesima.