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Regolarizzazione: tre quesiti su cambio attività di lavoro e licenziamento post-sanatoria

In generale sia chi è stato licenziato, sia chi ha dato le dimissioni, ha la possibilità di cambiare lavoro.

La legge italiana, infatti, non pone limiti alla possibilità di cambiare datore di lavoro e settore di attività lavorativa.

Esempio pratico: una persona regolarizzata per lavoro domestico o “badante” una volta ottenuto il pds, sia nel caso in cui è stata licenziata che in quello in cui ha dato le dimissioni, potrà andare a lavorare da qualsiasi altra parte senza che vi sia problema alcuno.

Infatti non sono previste nella legge italiana restrizioni relative ai cambiamenti di settore o di qualifica di lavoro. Una restrizione di questo genere era contenuta nella Legge del 30 dicembre 1986, n. 943 (recante “norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”) ed era destinata a durare per i primi 24 mesi di soggiorno in Italia, ma è stata abrogata con l’entrata in vigore del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Una volta chiarito che non ci sono divieti specificamente imposti dalla legge per cambiare datore di lavoro, precisiamo di seguito quali sono le condizioni previste al fine di instaurare il nuovo rapporto di lavoro.

La fase attuale è indubbiamente particolare perché, come abbiamo già detto più volte, è imminente l’emanazione dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge Bossi – Fini. Il Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione che è tuttora in vigore (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) fino all’emanazione del nuovo regolamento, non prevede nessun tipo di particolare condizione per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro da parte di chi ha un pds che consente l’attività lavorativa. In altre parole secondo le norme oggi vigenti può essere instaurato un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Cosa fare – È sufficiente formalizzare l’assunzione (ovviamente con contratto di lavoro), comunicarla al servizio per l’impiego (Direzione provinciale del lavoro) e alla questura competente per territorio.

Il datore di lavoro dovrà seguire tutti i classici adempimenti previsti in generale per i lavoratori, quali la denuncia all’INPS, all’INAIL, l’iscrizione del lavoratore nel proprio libro paga e il libro matricola.

Lavoro domestico – Nel caso del datore di lavoro domestico, la comunicazione di assunzione si effettuerà presso l’apposito sportello del lavoro domestico dell’INPS e la questura.

Si tratta di semplici comunicazioni di avviamento al lavoro che sono obbligatorie, e non è, quindi, necessario chiedere preventivamente nessuna autorizzazione né modificare o aggiornare il pds già in possesso del lavoratore.
Solo alla scadenza del pds stesso, il lavoratore dovrà dimostrare presso la questura la sua attuale situazione di lavoro.

La situazione come appena delineata potrebbe eventualmente cambiare in base alle diverse disposizioni che fossero contenute nel nuovo Regolamento di attuazione e rispetto al quale non abbiamo nessuna notizia ufficiale, ma solo semplici indiscrezioni.