Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero dell’Interno del 5 dicembre 2002

Ammissibilità della domanda in caso di condanna per reati del datore di lavoro

N.300/C/2002/2687/P/12.222.8/3’ DIV

OGGETTO: Procedura di emersione e legalizzazione di lavoratori stranieri irregolari – chiarimenti del dipartimento P.S. alle Questure.

Alle Questure della Repubblica

Di seguito alla circolare N. N.300/C/1704/P/12.222.7/3’ DIV. datata 27 luglio 2002 e con riferimento a quanto emerso nel corso degli incontri del 21 e del 22 novembre 2002 con i dirigenti degli uffici immigrazione di codeste questure, si precisa che l’eventuale sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 31, comma 3 del D.P.R. 394 del 1999 in capo al datore di lavoro, non impongono, tout court, il diniego al rilascio del nulla osta . Esse costituiscono, conformemente al citato dettato normativo, soltanto elemento di valutazione discrezionale da parte delle SS.LL. che nel caso specifico, dovranno orientarsi secondo lo spirito del provvedimento di emersione diretto, come noto, a regolarizzare il maggior numero di rapporti di lavoro di fatto preesistenti.Per quanto concerne l’attività presso gli sportelli polifunzionali, una piu’ attenta riflessione diretta a rispettare le disposizioni generali stabilite da circolare 555I/c£C2/191 del 12 gennaio 2001, senza il ricorso a deroghe, impone l’adozione delle seguenti procedure:

– predisposizione dei permessi di soggiorno presso l’ufficio immigrazione , con relativa firma del titolare dell’ufficio o di altro funzionario;
– consegna degli stessi, il giorno precedente a quello della convocazione, al rappresentante della questura incaricato della consegna presso ciascun sportello polifunzionale:
– verifica, il giorno della convocazione, dell’identità del regolarizzando, della sua immagine e delle foto, e rispondenza dei dati anagrafici con quelli riportati sul permesso di soggiorno da parte dell’incaricato presso lo sportello funzionale;
– apposizione della foto sul permesso, nonché del timbro previsto su parte delle foto;
– consegna del permesso da parte dell’incaricato.

In tal modo verranno differenziati i due momenti (compilazione e firma del titolo da un lato e apposizione della foto e consegna dall’altro) e i due diversi livelli di responsabilita’.Nel pieno rispetto delle procedure esistenti, nel confidare sulla consueta collaborazione delle SS.LL. e di tutto il personale addetto allo specifico settore, si ritiene opportuno richiamare il contenuto dell’art. 2 comma 3 decreto legge del 9 settembre 2002 n. 195 in materia di termini per i rilievi segnaletici nei confronti degli stranieri oggetto delle procedure di emersione.

Il direttore centrale Pansa