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Commento all’ordinanza del Tribunale di Grosseto del 29 settembre 2003 a cura dell’Avv. Marco Festelli

L'espulsione senza traduzione non è valida

Il Giudice Unico del Tribunale di Grosseto ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale il decreto di espulsione dello straniero, ai sensi dell’articolo 13 settimo comma, del d.lvo 286/98 va tradotto, unitamente ad ogni atto concernente l’espulsione (ivi compresa la relata di notifica), in una lingua a lui conosciuta e, solo ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola onde consentire la comprensione della misura adottata nei suoi confronti e garantire un effettivo diritto di difesa.
Nel caso di specie infatti il provvedimento d’espulsione era stato redatto in lingua italiana e conteneva una traduzione in inglese, francese e spagnolo ma non una lingua che risulti conosciuti allo straniero.

Correttamente il Giudicante ha sostanzialmente asserito che è preciso onere probatorio dell’autorità amministrativa (Prefettura) dimostrare che l’espulso sapeva leggere e comprendeva almeno una delle quattro lingue in cui è stato redatto l’atto amministrativo. Al contempo ha logicamente asserito che spetta sempre alla P.A. indicare, in prima battuta nella motivazione dell’atto e poi provare in giudizio, le ragioni tecnico-organizzative che hanno impedito la traduzione in lingua madre del cittadino straniero.

Nel caso che ci interessa l’espulso era di nazionalità rumena sicchè era facile per la P.A. reperire traduttori in tale lingua che si rinvengono invece nelle liste degli esperti e consulenti tecnici tenute dai Tribunali.
Altro aspetto importante dell’ordinanza è la conferma dell’insanabilità del vizio di nullità(invalidità) dell’atto non correttamente tradotto. Si legge infatti che dinanzi a tale violazione di legge ne consegue l’obbligo “automatico” per il Giudice di annullare il provvedimento senza che sia possibile invocarsi la “sanatoria” per l’eventuale raggiungimento dello scopo dell’atto quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso (per ultime si veda anche Cass. 366/2003 e 5732/2003).
Da tale principio ne deriva dunque che il ricorso contro il decreto d’espulsione per violazione dell’articolo 13, 7° comma, può essere proposto anche tardivamente trattandosi di nullità assoluta ed insanabile del provvedimento, con la conseguenza che lo straniero al quale sia stato leso il diritto di difesa può proporre ricorso tardivo godendo della remissione nei termini ex articolo 184 bis c.p.c.