Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La fattispecie del parcheggiatore abusivo

Al di là della stranezza del fatto di cui al quesito che evidenzia forme di pregiudizio nei confronti di cittadini stranieri considerati sostanzialmente come soggetti che non potranno mai vivere come noi, si vuole in questa sede analizzare il caso dal punto di vista giuridico.
La fattispecie relativa al “parcheggiatore abusivo” è prevista e regolata dall’art. 7, comma 15 bis, del Codice della Strada che punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardamacchine, comminando una sanzione pecuniaria compresa tra € 652,00 e € 2.620,00.

Contro tale sanzione amministrativa possono essere scelte due vie di impugnazione, ovvero:

– avanti il Prefetto del luogo di irrogazione della sanzione (art. 203, CDS), entro 60 giorni dalla contestazione

– avanti il Giudice di Pace, sempre entro 60 giorni dalla contestazione (art. 204 bis, CDS).

In entrambi i casi dovrà evidentemente essere allegata la documentazione del caso.

Si deve però precisare che le condizioni previste per l’attivazione della procedura sono differenti e precisamente:

1) condizione di ammissibilità del ricorso innanzi al Giudice di Pace, è il versamento, da effettuarsi al momento del deposito del ricorso stesso, di una somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista dalla norma (art. 204 bis, comma 3, CDS), che nel caso specifico sarebbe pari ad € 1.310,00;

2) nell’impugnazione innanzi al Prefetto (art. 203, CDS), non vi è la necessità di depositare alcuna somma e, qualora la sanzione venga confermata in seguito all’istruttoria, potrà essere applicata una sanzione determinata ” nel limite non inferiore al doppio del minimo….”

Risulta, pertanto, più conveniente proporre ricorso innanzi al Prefetto (dove non è necessario depositare nessuna somma) piuttosto che innanzi al Giudice di Pace.
Nell’ipotesi in cui il Prefetto dovesse confermare la violazione, potrebbe applicarsi una sanzione amministrativa pari a una somma che, come si è sopra precisato, non può essere inferiore al doppio del minimo.

Si consiglia all’interessato di ottenere anche testimonianze degli esercenti i pubblici esercizi limitrofi al luogo dell’accaduto, premurandosi di metterle per iscritto.