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La legge Bossi Fini e il trattamento dei minori non accompagnati

Volendo affrontare il tema dei minori stranieri non accompagnati, è necessario dare conto delle modifiche introdotte all’art. 32 del T.U. sull’immigrazione dalla legge Bossi – Fini (art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189) che prevede la possibilità di rilasciare il pds al compimento della maggiore età per motivi di lavoro e di studio. All’ipotesi contenuta nell’articolo originario con la Bossi Fini se ne è aggiunta un’altra che è bene tenere distinta.

Ricordiamo che il testo originario dell’art. 32 prevedeva che al compimento della maggiore età allo straniero minorenne che sia stato affidato, ai sensi della legge n. 184/83 sulla tutela dei minori, può essere rilasciato un pds per motivi di studio, di accesso al lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cure. Questo tipo di pds era ed è tuttora completamente svincolato dal meccanismo delle quote in base al regime dei flussi migratori.
Sull’applicazione di questa norma c’era stata un’ampia casistica di controversie perché le questure ritenevano che il pds potesse essere convertito da minore età in lavoro solo nei confronti dei minorenni che fossero stati affidati con provvedimento del Tribunale dei Minori.
Successivamente la giurisprudenza – sentenze del TAR Piemonte (n. 952/2002) e Toscana (n. 880/2002) – ha precisato che non c’è nessuna ragione di distinguere tra l’affidamento disposto dal Tribunale dei minori e quello disposto dal Giudice tutelare. Quindi il minore comunque affidato (sia con disposizione del Tribunale per i minori che del Giudice tutelare) aveva diritto alla maggiore età alla conversione del pds, salva la valutazione sulla condotta complessiva dello stesso operata dalle questure, che dovevano verificare se aveva partecipato attivamente al processo di integrazione sociale mediante l’adesione ai progetti di studio o di formazione professionale in cui era stato inserito.

Nonostante queste pronunce non certo isolate, le questure continuavano a mantenere l’orientamento sopra prospettato per cui solo i minori affidati in base al provvedimento del Tribunale potevano beneficiare della possibilità di conversione del pds al compimento della maggiore età.
Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito con la sentenza n. 198 del 5 giugno 2003, con cui si è ritenuto che non vi è ragione di considerare illegittima la norma di cui all’art. 32 del T.U. in quanto, se correttamente applicata, permette di ottenere identiche conseguenze sia nel caso di affidamento disposto dal Tribunale dei minori che di provvedimento di tutela del giudice.

Ecco quindi, che le questure hanno dovuto allinearsi con questa interpretazione, ma sempre con una certa difficoltà a recepirla totalmente e, quindi, ad applicare correttamente la norma.
Una recente circolare del Ministero dell’Interno (n. 400/AA/P/12.214.32) – di cui non si conoscono ancora gli estremi precisi –, avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore età, afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata è stata parificata la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del pds al compimento della maggiore età. La sentenza fa però riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge Bossi – Fini e, quindi, il Ministero esprime l’avviso che i pds rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 189/2002, devono essere convertiti.

Quasi a dire che, invece, i pds rilasciati successivamente alla nuova legge non debbano più essere convertiti in pds per lavoro. Tra le righe della circolare, si legge, pertanto, una certa resistenza ad applicare il principio enunciato dalla Corte Costituzionale che dovrebbe invece trovare identica applicazione anche a seguito delle modifiche apportate della legge Bossi – Fini. È giusto precisare, infatti, che l’art. 32 del T.U. è stato modificato nel senso che oltre all’ipotesi di conversione del pds (originariamente prevista) ne è stata aggiunta un’altra, ben distinta. Ne discende che non vi è ragione alcuna per non continuare ad applicare il principio interpretativo enunciato dalla Corte Costituzionale dal momento che una delle ipotesi previste tuttora dalla legge è ancora quella che ha costituito oggetto di interpretazione da parte della stessa.

Di conseguenza, nemmeno adesso vi è ragione di distinguere tra minori affidati dal Tribunale per i minori e quelli sottoposti a tutela perché – sempre in base al principio enunciato dalla Corte – in entrambi i casi essi, al compimento dei 18 anni, hanno una legittima aspettativa alla conversione del pds per motivi di lavoro o di studio.
In effetti all’art. 32 comma 1 del T.U., la legge Bossi Fini ha aggiunto il comma 1 bis ove si dispone che il pds di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, – sempre che non sia intervenuta una decisione di rimpatrio assistito da parte del Comitato per i minori stranieri – ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore ai due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato…”
Ebbene, questa ipotesi è diversa rispetto quella prevista al comma 1, dove si prevede che i minori affidati al compimento della maggiore età possono ottenere la conversione del pds per motivi di lavoro. Nel comma 1 bis, infatti, non si fa riferimento alcuno ad un provvedimento di affidamento da parte dell’autorità giudiziaria competente, ma si prende in considerazione l’inserimento del minore in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato (iscritto in un apposito registro nazionale). In questo caso si deve trattare di minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto e presenti nel territorio nazionale da non meno di tre anni – come viene precisato al successivo comma 1 ter. Ma, si ripete, si tratta di ipotesi completamente diversa da quella prevista dal comma 1 dell’art. 32.

Riassumendo – L’art. 32, comma 1, prevede il diritto di conversione nel caso dei minori affidati con provvedimento di una autorità giudiziaria (non fa differenza se dal tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare) ad una famiglia, uin parente, od una struttura pubblica o privata messa a disposizione dal servizio sociale; l’art. 32, il comma 1 bis, prevede il diritto di conversione del pds per il soggetto che ha seguito un progetto di integrazione sociale e civile. Sono due situazioni diverse.
In teoria un minore non affidato, ma inserito in un progetto come sopra precisato, può avere la conversione indipendentemente dal fatto che sia intervenuto o meno un provvedimento di affidamento da parte dell’autorità giudiziaria.

In una nota del Ministero del Lavoro si precisa che la normativa di cui all’art. 25 della Bossi Fini integra e non modifica la norma precedente prevista dal T.U., ovvero l’art. 32. In altre parole si precisa che la disposizione di cui al comma 1 bis, aggiunge una ulteriore ipotesi che integra la disciplina preesistente, ma non la modifica. Questo ci conforta nel ritenere che il principio enunciato dalla Corte Costituzionale continua a valere e, quindi, sia i minori affidati che quelli sottoposti a tutela hanno una legittima aspettativa alla conversione del pds al compimento dei 18 anni, così come i minori inseriti in un progetto di integrazione sociale e civile. La prima ipotesi non toglie nulla alla seconda e, di conseguenza, non si comprende l’interpretazione di cui alla circolare sopra citata del Ministero dell’Interno.
Se si tiene in considerazione quanto già precisato rispetto al reato di riduzione in schiavitù o servitù, è indispensabile favorire il più possibile l’inserimento dei minori in progetti di integrazione. Si precisa però che se è importante che i minori vengano sottratti alle forme di sfruttamento da parte della criminalità mediante misure di integrazione, è altrettanto importante che gli stessi minori siano incentivati e che abbiano fiducia nelle istituzioni pubbliche e in questi progetti. Ben poca fiducia potrebbero avere se poi – una volta che il progetto di integrazione si fosse concluso – al compimento della maggiore fossero espulsi perché le questure rifiutano la conversione del pds.

Attualmente le politiche che vengono applicate non soddisfano l’esigenza di sottrarre i minori allo sfruttamento e di accompagnarli in un percorso virtuoso di integrazione sociale. È ovvio che se la prospettiva per il minore inserito è quella di essere espulso al compimento della maggiore età, potrebbe essere dallo stesso considerato meno svantaggioso rimanere in una condizione di sfruttamento nel tentativo di sottrarsi all’espulsione, piuttosto che affidarsi a progetti integrativi mascherati che in realtà si rivelano essere forme di trattenimento finalizzate all’espulsione verso il paese di provenienza.

In questo senso è anche l’intervista dell’avvocato Gianluca Vitali di Torino che denuncia il cattivo uso dei cosiddetti centri di accoglienza per minori non accompagnati nella sua città e che dovrebbe fare anche riflettere sulla necessità di sviluppare politiche reali volte alla risocializzazione dei minori vittime dello sfruttamento.