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Ricongiungimenti familiari: può una questura richiedere un tempo “residuo” di validità del pds per inoltrare la domanda per il nulla osta?

Sappiamo che sempre più vengono ostacolate le procedure di autorizzazione alla ricongiunzione familiare nonostante ciò costituisca un diritto soggettivo ben preciso stabilito non solo dalla legge italiana ma garantito da accordi internazionali come la Convenzione n. 143 del 1975 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Gli ostacoli alla ricongiunzione si verificano non tanto per la formulazione della legge ma per la prassi amministrativa seguita dagli uffici a vario titolo competenti. In più occasioni ci siamo occupati del comportamento delle ambasciate italiane all’estero e dei tempi scandalosamente lunghi per il rilascio del nulla osta, del rilascio del visto da parte della ambasciate fino a denunciare pubblicamente il caso della chiusura per molti mesi del consolato italiano di Casablanca.

La situazione che ci viene segnalata è preoccupante. Alcune questure ritengono che per poter presentare validamente la domanda di ricongiunzione familiare non solo sia necessario avere un normale pds ma che questi abbia ancora davanti a sé un lungo periodo di validità prima di scadere. Ricordiamo l’art. 28 comma 1 del T.U. sull’immigrazione (non modificato dalla Bossi Fini) recita che “Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.”

In tutti questi casi vi è un diritto alla ricongiungimento familiare. Ma la legge (e nessun altra norma oltre a quella citata) specifica se questo pds debba anche avere una durata minima residua nel momento in cui viene presentata la domanda di nulla osta e questo per un motivo ben preciso. Per la legge è sufficiente che la persona interessata sia in possesso di un pds di un determinato tipo da garantire un soggiorno non inferiore ad un anno. Non dice che la domanda al nulla osta può essere presentata subito dopo il rinnovo del pds e non durante il periodo di validità del pds. Quindi l’interpretazione corretta di questa norma porta a ritenere in modo del tutto pacifico che in qualsiasi momento, durante la validità del pds (per lavoro subordinato o lavoro autonomo, per asilo, studio o motivi religiosi) l’interessato abbia il diritto di presentare la domanda di ricongiunzione familiare.

La valutazione che viene fatta dalle questure che richiedono questo periodo minimo di validità residua del pds ha un senso nella logica prettamente burocratica ma non ha senso e giustificazione se si vuole rispettare la legge. Le questure fanno essenzialmente questo ragionamento: siccome la procedura sarà molto lunga potrebbe esserci il rischio che nel momento in cui i familiari arrivano in Italia muniti di visto di ingresso nel frattempo colui che ha fatto la richiesta magari non riesce più a rinnovare il pds. Questa mera eventualità di per sé può consentire all’autorità di polizia di non concedere al momento dell’arrivo il pds per motivi di famiglia oppure di revocarlo in determinati casi MA non c’è nessuna previsione di legge che consenta di rifiutare il ricevimento della domanda di ricongiunzione o dar seguito al procedimento solo perché c’è poco tempo davanti la validità del pds.

Questo è completamente estraneo alla legge. Poiché dobbiamo constatare che questa prassi arbitraria si sta diffondendo presso le questure l’unico consiglio che possiamo dare (anche per contrastare e garantire una corretta applicazione della legge) è utilizzare gli strumenti previsti dalla legge. L’art. 30 comma 6 del T.U. prevede che “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.”

Questo ricorso ha una procedura di urgenza quindi ha dei tempi di risposta celeri, più del tempo necessario per attendere il rinnovo del pds e la successiva riproposizione della domanda di nulla osta. Specie se si considera che ormai dappertutto i tempi per presentare la domanda sono lunghissimi perché è invalsa la prassi degli appuntamenti. Per non contare i tempi “di lavorazione” della domanda.

Mi permetto di dire che la prassi delle questure è assurda (e dimostra che non si sono regole) e contraria alla legge. Secondo la legge è sufficiente possedere un pds di un determinato tipo che abbia una validità di un anno, indipendentemente dal momento in cui si presenta la domanda. E’ la tipologia del pds che da diritto alla domanda di ricongiunzione e non la validità residua. Se fosse come dicono le questure forse la legge lo avrebbe precisato mentre invece è sufficiente il pds delle tipologie sopra descritte.

Secondo la corretta interpretazione della norma dal primo all’ultimo giorno di validità del pds l’interessato ha diritto di chiedere il nulla osta alla ricongiunzione familiare.

Esempio pratico – Anche se fosse l’ultimo giorno e, contemporaneamente alla richiesta del nulla osta, l’interessato presentasse anche la domanda del rinnovo del suo pds questo non dovrebbe ostacolare la definizione della pratica perché tuttalpiù la questura potrà tenere fermo il nulla osta fino al momento in cui è confermato il rinnovo del pds dell’interessato.