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Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n. 683/2003

Regolarizzazione consentita anche al lavoratore che avesse iniziato in data successiva al 10 giugno il rapporto di lavoro

Ric. n. 404/2003 R.G.R. N.683/2003 Reg.Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

composto dai Signori:
Vincenzo Sammarco – Presidente
Enzo Di Sciascio – Consigliere
Oria Settesoldi- Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2003;
Visto l’art. 21 della legge 6.12.1971, n.1034, come modificato dalla legge 21.7.2000, n. 205;
Visto il ricorso proposto da Stela Niculaie, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Candriella Cadetto e Giuseppe Gennari, domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R.;

contro

la Prefettura di Udine– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege;

per

l’annullamento – previa sospensione dell’esecuzione – del provvedimento del Prefetto di Udine prot. n. 29555/12B.10 del 3.6.2003 di archiviazione in relazione alla istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario ricorrente;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Udito il relatore, consigliere Oria Settesoldi, ed uditi, altresì, i procuratori delle parti presenti;
Considerato che l’atto impugnato dispone l’archiviazione della domanda di emersione di lavoro irregolare concernente il ricorrente perché il rapporto di lavoro, essendo iniziato dopo il 9 agosto 2002, non risponderebbe al dettato normativo secondo il quale deve essere iniziato almeno tre mesi prima del 10 settembre 2002 ( data di entrata in vigore della l. 189/2002) ed essersi svolto con continuità in quel lasso di tempo.

Ritenuto che la censura di violazione dell’art. 1 del D.L. 195/02 convertito in legge con la legge n. 222/2002 sia fondata perché la norma non consente di ritenere che il rapporto di lavoro debba essere necessariamente iniziato almeno tre mesi prima della sua entrata in vigore ed essersi protratto continuativamente per tale lasso di tempo; infatti, il succitato disposto normativo prevede che “ Chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.”, e quindi, anteponendo alla previsione dei tre mesi la preposizione “nei” anziché “per” non richiede necessariamente che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata minima pari a tutti e tre i mesi antecedenti la data di entrata in vigore della norma.

Considerato che tale interpretazione è, tra l’altro, conforme alla stessa volontà interpretativa espressa dal legislatore, nell’ordine del giorno del 9.10.2002 (seduta n. 201), nel senso che l’art. 33, comma 1, della legge . 189/02 come pure l’art. 1, comma 1 del decreto legge n. 195/2002 , si interpreta nel senso che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel corso del trimestre indicato, anche se non per tutto il periodo ( vedi anche TAR Emilia Romagna, Bologna n. 769 /2003).

Considerato che l’atto impugnato risulta aver decretato l’archiviazione dell’istanza unicamente per la ragione sopra ricordata, dal momento che la mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione per la definizione della richiesta viene citata unicamente come “presa d’atto”.

Considerato altresì che il ricorrente, in quanto lavoratore extracomunitario riguardo alla cui posizione il datore di lavoro aveva presentato l’istanza che viene archiviata con l’atto impugnato, è sicuramente titolare di un interesse legittimo al corretto espletamento della procedura in questione ed ha quindi interesse a ricorrere avverso l’atto terminale di questa che non sia a lui favorevole, nel senso di non poter rappresentare il necessario presupposto per il successivo e conseguente rilascio del permesso di soggiorno.

Ritenuto che il ricorso vada quindi trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000, ravvisandone il Collegio la manifesta fondatezza.

Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Trieste, 26 settembre 2003
f.to Vincenzo Sammarco – Presidente
f.to Oria Settesoldi – Estensore
f.to Eliana Nardon – Segretario
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 27 settembre 2003
f.to il Segretario Generale