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Sentenza TAR Veneto n.5305/2003

Regolarizzazione - Accolto ricorso contro provvedimento di rigetto della domanda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Italo Franco Consigliere, relatore
Claudio Rovis Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2000/2003 proposto da ****** e ***** , rappresentati e difesi dall’avv.to Francesca Bargelloni con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054

CONTRO

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del Prefetto di Vicenza prot. n. 10584/2003 emesso il 3.7.2003, con cui veniva rigettata l’istanza di regolarizzazione di lavoro subordinato;

Visto il ricorso, notificato l’11.9.2003 e depositato presso la Segreteria il 23.9.2003 con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2003 (relatore il Consigliere Italo Franco) – l’avv.to Iarvasini, in sostituzione di Bargelloni, per il ricorrente;

Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

Considerato

che la domanda di regolarizzazione di lavoratore subordinato extracomunitario è stata respinta con il decreto prefettizio impugnato sul rilievo che l’interessato era stato denunciato per il reato di cui all’art. 377 c.p., rientrante fra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., “salvo nei casi di archiviazione previsti dall’art. 411 c.p.p.”;

che proprio quest’ultima circostanza risulta verificatasi nel caso di specie, dal momento che – come dimostra documentalmente il ricorrente – il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, su conforme richiesta del P.M. ( del 9.2.2003), aveva disposto l’archiviazione dl procedimento penale in data 27.2.2003, vale a dire ancora prima dell’emissione del diniego qui impugnato;

che, pertanto, il ricorso in epigrafe deve essere accolto,
con annullamento di questo diniego;

che, di conseguenza, l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza dovrà disporre il rinnovo del permesso di soggiorno illegittimamente negato;

che, tuttavia, le spese e onorari di giudizio possono dichiararsi irripetibili, nella mancata costituzione della controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie.

Per l’effetto è annullato il provvedimento impugnato.
Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2003.