Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tratto dal sito www.altalex.it

Un crocifisso sempre più scomodo? A cura dell’Avv. Antonino Ciavola

Da un paio di anni, la questione dell’esposizione in luoghi pubblici del crocifisso, e in generale di immagini sacre, è tornata di attualità, suscitando l’attenzione dei mass media (particolarmente attenti, sul tema, alle posizioni del Presidente dell’Unione musulmani d’Italia, Adel Smith, che proponeva di eliminare il crocifisso dalle aule italiane, tenuto conto della possibilità di turbamento che l’immagine potrebbe suscitare nei minorenni).
Nel 2002, la Lega Nord ha presentato una proposta di legge contenente «Norme per disciplinare l’esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica».
Sono seguite polemiche di vario genere e interrogazioni parlamentari.
Si è detto, da una parte, che l’eliminazione dei simboli ridimensionerebbe i valori su cui si fonda la nostra comunità, non solo per il significato che rivestono per i credenti, ma anche per l’importanza storica e culturale che assumono per il nostro Paese.
Dall’altra parte, si sostiene che l’Italia è ormai uno Stato aconfessionale, e che la libertà di culto si dovrebbe concretizzare mediante la non imposizione di simboli relativi a una sola religione, benchè pacificamente maggioritaria.
In questo quadro si inserisce l’ordinanza resa dal giudice monocratico del tribunale di L’Aquila, in un giudizio, avente per oggetto una domanda cautelare e urgente, promosso proprio da Adel Smith, in nome proprio e per conto dei figli minori.
Le prime reazioni alla c.d. “sentenza” (in realtà, come sopra detto, è l’ordinanza che definisce la fase cautelare) hanno posto l’accento, oltre che sul significato politico e religioso della pronuncia, su una violazione di legge, forse “abnorme”, che il giudice avrebbe commesso.
Infatti, è stato detto che il decidente avrebbe disapplicato le norme di legge vigenti, così esercitando un potere a lui non spettante (il giudice non può disapplicare la legge, ma solo rimetterla all’esame della Corte Costituzionale se ne sospetta fondatamente la sua contrarietà rispetto ai principi della Carta fondamentale).
La notizia più recente è che il Ministro della Giustizia, On. Castelli, avrebbe avviato un’ispezione, appunto per verificare se il provvedimento del giudice sia effettivamente “abnorme” (circostanza che potrebbe condurre ad un procedimento disciplinare).
Esaminato il testo, facciamo alcune prime considerazioni in punto di diritto.

Le norme sull’esposizione del crocifisso riguardano le aule scolastiche (due circolari della Pubblica Istruzione, del 22 novembre 1922 e del 26 maggio 1926), negli uffici pubblici in genere (ordinanza ministeriale dell’11 novembre 1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie, con una Circolare del Ministro Rocco, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, recante “Collocazione del Crocifisso nelle aule di udienza”, che recita: “Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocifisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia. I Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, quale si conviene all’altissima funzione della giustizia”.

Entrando nella specifica materia scolastica, la norma fondamentale è l’art. 118 del R.d. 30 aprile 1924 n. 965 (“ogni aula ha l’immagine del Crocifisso”), alla quale si affianca l’all. C al Regio Decreto n. 1297 del 26 aprile 1928.
Secondo una parte della dottrina tali disposizioni, sebbene non siano mai state espressamente abrogate, non troverebbero più applicazione a seguito dell’entrata in vigore della modifica del Concordato e del d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo unico della scuola di ogni ordine e grado.
Tuttavia il Consiglio di Stato, Sezione II, con parere del 27 aprile 1988, n. 63 ha dato un’autorevole interpretazione di segno opposto: “Le norme dell’art. 118, r. d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’all. C al r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 che prevedono l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica”.
Entrambi i provvedimenti sono l’aggiornamento di analoghe norme contenute nella legge Casati del 1859 e nel relativo regolamento, che prescriveva il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.
In tempi più recenti, con circolare n. 367 del 1967, il Ministero dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento delle scuole dell’obbligo anche i crocifissi.

Decisamente rilevante è poi la nota del 5 ottobre 1984 con la quale il Ministero dell‘interno, per giustificare il mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie, ha precisato che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e che «il crocifisso è il simbolo di questa nostra civiltà, della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica» (sono parole assai simili a quelle del Presidente della Repubblica, pronunciate dopo l’ultima ordinanza).
Dopo l’approvazione della L. 25 marzo 1985, n.121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), la Corte Costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulle problematiche religiose in argomento.
Ma già in precedenza, con sentenza 10 ottobre 1979, n. 117 la Corte aveva dichiarato illegittimi, “per violazione dell’art. 19 cost., gli art. 251, 2°comma, c. p. c., nonché, ai sensi dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli art. 142, 1° comma, 316, 2° comma, 329, 1° comma, e 449, 2° comma, c. p. p., nella parte in cui riferiscono anche ai non credenti l’obbligo del giudice di ammonire i testimoni sull’importanza religiosa del giuramento e l’obbligo dei testimoni stessi di prestarlo nei confronti della divinità”
Le successive massime più rilevanti sono le seguenti:
Corte Cost., sentenza 12 aprile 1989, n. 203 -: “E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione (ove si rileva che l’insegnamento della religione cattolica è facoltativo e per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, n. 2, l. 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b, n. 2, protocollo addizionale, in riferimento agli art. 2, 3 e 19 cost.”

Corte Cost., sentenza 19 dicembre 1991, n. 467 : “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, 3° comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772 (norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l’espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell’art. 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare; è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, 2° comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata in riferimento agli art. 3 e 19 cost.”

Corte Cost., sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 -: “E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 2, 3, 19 cost., l’art. 238 c.p.c., limitatamente alle parole “davanti a Dio e agli uomini” contenute nel suo comma 2, e alle parole “religiosa e” contenute nel suo comma 1. Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art. 2, 3 e 19 cost., l’art. 238 comma 2 c.p.c., limitatamente alle parole “davanti a Dio e agli uomini” e l’art. 238 comma 1, seconda proposizione, c.p.c., limitatamente alle parole “religiosa e”, in quanto – posto che gli art. 2, 3 e 19 cost. garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa; che tale diritto, sotto il profilo giuridico – costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2; che esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l’oggetto di prescrizioni derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato; che qualunque atto di significato religioso (anche il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni) rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della libertà dei propri cittadini, che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall’irrilevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione co coscienza nell’ambito della religione e alla distinzione dell'”ordine” delle questioni civili da quello dell’esperienza religiosa corrisponde, rispetto all’ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti; e che il giuramento è certamente atto avente significato religioso – il giuramento “decisorio” , così come disciplinato dall’art. 238 c.p.c., viola sia la libertà di coscienza in materia di religione (esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, è comunque oggetto di una prescrizione legale), sia la distinzione, imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicità, o non confessionalità dello Stato, tra l'”ordine” delle questioni civili e l'”ordine” delle questioni religiose (laddove dalle norme impugnate deriva un’inammissibile commistione tra i due ordini, rappresentata dal fatto che un’obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio dell’ordinamento processuale dello Stato; con la conseguenza che, siccome la libertà di coscienza di chi sia chiamato a prestare il giuramento previsto dall’art. 238 comma 2 c.p.c. comporta che la determinazione del contenuto di valore che essa implica sia lasciata alla coscienza, la dichiarazione di incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio deve estendersi anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, e con l’ulteriore conseguenza (ex art. 27 l. n. 87 del 1953) che la dichiarazione di incostituzionalità deve estendersi al comma 1 del medesimo articolo – nella parte in cui prevede che il giurante sia ammonito dal giudice circa l’importanza religiosa del giuramento – avuto riguardo alla inscindibilità di tale previsione da quella contenuta nel comma 2.”

Corte Cost., sentenza 14 Novembre 1997 n. 329 : “E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 comma 1, e 8 comma 1 cost., l’art. 404 comma 1 c.p., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anzichè la pena diminuita prevista dall’art. 406 c.p., sia perchè, nella visione costituzionale attuale, la “ratio” differenziatrice – che ispirò il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione – non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa; sia perchè, in attuazione del principio costituzionale della laicità e non confessionalità dello Stato – che non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose – la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perchè il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale – quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge – se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell’art. 3 comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto la religione, e cioè che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga…”

Ed infine, la Corte di Cassazione, con sentenza 1 marzo 2000, n. 439 ha affermato che “La bestemmia contro i simboli e le persone venerati nella religione dello Stato, tra cui il crocifisso, non è più preveduta dalla legge come reato, come stabilito anche dalla corte costituzionale, che indica l’obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di “tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse”: pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio “pubblico” della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all’art. 3 Cost.), ad esclusione delle altre. Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose”.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale, resta comunque il dubbio indicato in premessa, relativo alla natura legislativa o regolamentare delle norme che, ancora oggi, prescrivono la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche.
Infatti, se tali norme hanno natura regolamentare il giudice può disapplicarle, mentre se hanno natura di legge egli può soltanto, come sopra accennato, sollevare la questione di costituzionalità e rimettere ogni decisione alla corte costituzionale; a meno che non dichiari che le norme di legge sono state implicitamente abrogate.
Sotto questo profilo, non è decisiva l’approvazione dei regolamenti tramite regio decreto, per qualificarli come norme secondarie.

Un significativo esempio è dato dal regolamento per l’esercizio della professione di avvocato che, benchè approvato con regio decreto nel 1934, è stato definito come norma primaria sia dal consiglio di Stato, con parere 16 ottobre 1989 n. 100/89, sia dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 febbraio 1972 n. 27.
Tuttavia, lo stesso parere del Consiglio di Stato (n. 63/88) indicato nella parte iniziale, che conferma la vigenza delle norme in commento, le definisce “di natura regolamentare” e non le qualifica come norme primarie.
Il giudice dell’Aquila, nella sua ampia motivazione, ha ritenuto due aspetti decisivi.
Con riferimento al bambino più piccolo, ha precisato che l’affissione del crocifisso è prevista soltanto per le elementari e medie, ma nessuna disposizione riguarda la scuola materna.
Con riferimento, invece, ai regolamenti sopra indicati e relativi alle scuole elementari e medie, li ha ritenuti di natura secondaria ed, inoltre, implicitamente abrogati e superati dall’accordo di modifica del concordato.
Secondo il giudice aquilano, l’esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di stato ha introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l’esposizione del crocifisso.
Così risolto il problema del fumus boni juris, il tribunale dell’Aquila ha poi ritenuto la sussistenza dell’altro requisito del periculum in mora, richiamandosi alla sentenza della cassazione del 2000 che fa espresso riferimento a messaggi subliminali.
In definitiva, è una decisione che certamente farà discutere e che può essere non condivisibile, ma che certamente non è abnorme.

Un significativo esempio è dato dal regolamento per l’esercizio della professione di avvocato che, benchè approvato con regio decreto nel 1934, è stato definito come norma primaria sia dal consiglio di Stato, con parere 16 ottobre 1989 n. 100/89, sia dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 febbraio 1972 n. 27.
Tuttavia, lo stesso parere del Consiglio di Stato (n. 63/88) indicato nella parte iniziale, che conferma la vigenza delle norme in commento, le definisce “di natura regolamentare” e non le qualifica come norme primarie.
Il giudice dell’Aquila, nella sua ampia motivazione, ha ritenuto due aspetti decisivi.
Con riferimento al bambino più piccolo, ha precisato che l’affissione del crocifisso è prevista soltanto per le elementari e medie, ma nessuna disposizione riguarda la scuola materna.
Con riferimento, invece, ai regolamenti sopra indicati e relativi alle scuole elementari e medie, li ha ritenuti di natura secondaria ed, inoltre, implicitamente abrogati e superati dall’accordo di modifica del concordato.
Secondo il giudice aquilano, l’esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di stato ha introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l’esposizione del crocifisso.
Così risolto il problema del fumus boni juris, il tribunale dell’Aquila ha poi ritenuto la sussistenza dell’altro requisito del periculum in mora, richiamandosi alla sentenza della cassazione del 2000 che fa espresso riferimento a messaggi subliminali.
In definitiva, è una decisione che certamente farà discutere e che può essere non condivisibile, ma che certamente non è abnorme.