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Sentenza TAR Veneto n. 6145/2003

Ricorso promosso contro il diniego alla domanda di regolarizzazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 2599/2003 Sent.n.6145/03

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2599/2003 proposto da ****, rappresentato e difeso dall’avv.to Stefania Filippi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi;

per l’annullamento

del decreto emesso dalla Prefettura di Venezia con il quale è stata respinta la domanda di regolarizzazione della posizione lavorativa proposta dalla sig.ra Gabelli Allinda a favore del ricorrente e, per quanto occorra del diniego di nulla-osta della Questura di Venezia;

Visto il ricorso, notificato il 23.10.2003 e depositato presso la Segreteria il 19.11.2003 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio dell’11.12.2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Adami in sostituzione di Filippi, per la parte ricorrente;

Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino jugoslavo, si è visto rigettare la domanda di regolarizzazione solamente per la presenza di un provvedimento, una mera denuncia, di cui lui non aveva avuto nessuna notizia.
In via di diritto eccepisce la violazione dell’articolo 33 della legge 189 del 2002 degli articoli 27, 24, 97 e 111 della costituzione. Non appare consentito al legislatore considerare equivalente una vera propria condanna a una semplice denuncia, senza che questa venga in qualche modo vagliata dall’autorità amministrativa e valutata nella sua fondatezza. Non può essere considerato un elemento ostativo alla regolarizzazione una semplice denuncia senza un seguito di valutazione da parte dell’amministrazione.

D I R I T T O

Il presente ricorso merita accoglimento; invero, sulla base del noto canone ermeneutica secondo il quale tra due interpretazioni possibili va privilegiata quella conforme a costituzione, questo collegio ritiene, sulla scorta anche di una nota giurisprudenza ormai diffusa, che la legge 189 del 2002 possa essere interpretata nel senso che – in presenza di una mera denuncia – non è possibile negare la regolarizzazione, senza una ponderazione concreta degli elementi posti alla base di detta denuncia, senza in sostanza acquisire idonei elementi da valutare da parte dell’amministrazione.

Tale interpretazione appare l’unica conforme a costituzione, in quanto una denuncia di per sé non indica nemmeno un indizio di colpevolezza in relazione al denunciato.
Per le su indicate ragioni il ricorso può essere accolto e il provvedimento impugnato annullato, anche se le imprecisioni normative e le incertezze giurisprudenziali inducono il collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2003.

Il Presidente estensore