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Sentenza TAR Veneto n. 6146/2003

Ric. n. 2649/2003 Sent.n.6146/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2649/2003 proposto da ****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Dal Ben, Davide Adami e Matteo Garbisi con elezione di domicilio presso lo studio del terzo in Venezia-Mestre, Via Mestrina, n. 6;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, (Prefettura di Verona), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege.

per l’annullamento

del provvedimento emesso dal Prefetto di Verona l’8.9.2003, di diniego alla richiesta di legalizzazione;

Visto il ricorso, notificato il 27.10.2003 e depositato presso la Segreteria il 21.11.2003 con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Visti gli atti della causa;

Uditi alla camera di consiglio dell’11.12.2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Adami per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per il Ministero;

Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino albanese, si è visto rifiutare la regolarizzazione in quanto nei suoi confronti sarebbe emersa la causa ostativa prevista dall’articolo 1 comma ottavo del decreto legge 195 del 2002 come convertito nella legge 222 sempre del 2002.

Considera illegittimo il provvedimento per i seguenti motivi: travisamento dei fatti e violazione della legge 241 del ’90 e carenza di motivazione. L’interpretazione data alla legge appare non corretta, in quanto l’elemento ostativo non è semplicemente l’accompagnamento alla frontiera, ma l’accompagnamento tramite forza pubblica in alcuni casi particolari, non sussistenti nell’ipotesi in discussione.
In via subordinata il ricorrente solleva la questione di costituzionalità dell’articolo 1 comma ottavo della legge 222 del 2002, in quanto contrastante con l’articolo 3 della costituzione e con i criteri di logicità legislativi.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che contesta le tesi della parte attrice.

Eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del pregresso diniego di nulla osta della Questura.

D I R I T T O

L’eccezione della parte resistente di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del diniego di nulla osta della Questura, da considerarsi atto prodromico, va disattesa in quanto, tenuto conto del ricorso e dei motivi dedotti e al di là della formula usata, emerge con chiarezza che lo stesso è diretto anche avverso detto diniego.

Venendo al merito, il presente ricorso può trovare accoglimento; risulta infatti esatta l’osservazione di parte ricorrente secondo cui non è sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato, che parla quale condizione ostativa semplicemente di un provvedimento di espulsione per motivi diversi del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto unica condizione ostativa è l’accompagnamento a mezzo di forza pubblica, nel caso non dimostrato affatto dall’atto impugnato.

Del resto, tale interpretazione della norma risulta l’unica conforme a costituzione, che quindi va privilegiata sulle altre possibili.

Per le ragioni su indicate il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2003.

Il Presidente estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione