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Sentenza TAR Veneto n. 6149/2003

Ricorso promosso contro il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

Ric. n. 2666/2003 Sent.n. 6149/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2666/2003 proposto da **** e ****, rappresentati e difesi dall’avv.to Tommaso Lenarda con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, P.le Leonardo da Vinci, n. 8;

CONTRO

Il Ministero del’interno, in persona del Ministro in carica, (Prefettura di Venezia Questura di Venezia) rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto della procedura di emersione (c.d. sanatoria) emesso l’11.9.2003, del provvedimento della Questura di Venezia emesso il 23.9.2003 di lasciare il territorio Nazionale entro il 28.9.2003 con la prescrizione di presentarsi al posto di Polizia di Frontiera prescelto, notificato in pari data;

Visto il ricorso, notificato il 6.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 21.11.2003 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Visti gli atti della causa;

Uditi alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Lenarda per i ricorrenti e l’avv.to dello Stato Bonora per il Ministero;
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino macedone, si è visto negare la regolarizzazione sulla base di un precedente penale, precisamente per un’indagine per il reato di cui all’articolo 648 del codice penale.

Considera illegittimo il provvedimento per violazione dell’articolo 1 del decreto legge 195 del 2002, in quanto non sono stati valutati esattamente i presupposti. Inoltre, violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990, in quanto il provvedimento risulta motivato erroneamente, violazione degli articoli 7 e 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, dell’articolo 8 della legge 241 del 1990, incompetenza, violazione della legge 286 del ’98 per mancata traduzione dell’atto in una lingua conosciuta, infine omessa notifica del provvedimento del prefetto.

In via subordinata solleva altresì la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 del dl 195 del 2002 per contrasto con gli artt. 3, 4 e 27 della costituzione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che contesta le tesi della parte attrice.

D I R I T T O

Il presente ricorso merita accoglimento, in quanto il reato commesso dal ricorrente è stato erroneamente qualificato ai sensi dell’articolo 648 del codice penale, laddove il ricorrente dimostra che si è trattato non già di ricettazione ma di falsità materiale, ex artt. 477 e 492 del codice penale. Ne consegue l’errore del presupposto dell’atto impugnato che va pertanto annullato, anche se le spese di giudizio si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie, come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2003.

Il Presidente estensore