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Sentenza TAR Veneto n. 6153/2003

Ric. n. 2677/03 Sent 6153/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2677/03 proposto da ****, rappresentato e difeso dall’avv.to Gianluca Pertoldi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento

del decreto del Prefetto di Rovigo del 14.8.2003 con cui viene rigettata l’istanza di regolarizzazione presentata con la dichiarazione di legalizzazione di lavoro irregolare; della nota della Questura di Rovigo in quanto richiamata nell’impugnato decreto prefettizio n. 19513502/EME del 14.8.2003 con cui viene denegata la concessione di nulla osta previsto dall’art. 1 comma 4 della legge 9.10.2002 n. 222;
Visto il ricorso, notificato il 13.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 24.11.2003 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Visti gli atti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 11.12.2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Pertoldi per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per la P.A.;
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, considera illegittimo il diniego di regolarizzazione per violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990 per mancato avviso di avvio del procedimento, inoltre violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 e dell’articolo 97 della costituzione per difetto di motivazione. Deduce altresì l’irragionevolezza e l’illogicità in quanto il ricorrente non si è reso colpevole di alcun reato.
Solleva in via subordinata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 8 lettera a della legge 222 del 2002 in relazione all’articolo 27 della Costituzione. Inoltre violazione dell’articolo 3 dPR 394 del ’99 per mancata comunicazione del provvedimento all’interessato mediante consegna o notificazione. Infine violazione dell’articolo 2 del D. lgs 286 del 1998 per omessa traduzione del provvedimento in lingua conosciuta al ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che contesta le tesi della parte attrice.

D I R I T T O

Il provvedimento impugnato risulta motivato con due diverse ragioni: due provvedimenti espulsivi emessi dal prefetto di Ferrara in data 8 maggio 2001 e dal Prefetto di Rovigo in data 1 marzo 2001 e la sottoposizione del ricorrente a un procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica di Rovigo.
Quanto al primo aspetto, l’articolo 1 della legge 222 del 2002 consente la regolarizzazione anche a chi è stato in precedenza espulso, purché non si tratti di alcuni tipi di espulsione particolari, non ricorrenti nel caso in esame, e purché l’interessato risulti inserito nel contesto sociale. Tale è la condizione della ricorrente.
Quanto poi al reato e alla sua pendenza, si osserva che un’interpretazione costituzionalmente corretta della norma non può far discendere semplicemente dalla pendenza di un procedimento penale il divieto di regolarizzazione, senza alcun vaglio da parte o dall’autorità penale o dall’autorità amministrativa. Risulta quindi necessario da parte dell’amministrazione acquisire notizie in merito a tale procedimento penale, senza procedere direttamente al diniego di regolarizzazione.
Per le ragioni sopraindicate il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, salve le decisioni che l’amministrazione vorrà assumere tenendo conto della presente sentenza.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11.12.2003.

Il Presidente estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione