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Diritti dei minori – Lettera al Ministro degli Interni

L’organizzazione Save the Children, interviene sulla questione del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio,ecc. a minori stranieri sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado, al compimento della maggiore eta’.

La lettera che pubblichiamo di seguito e stata scritta al Ministro dell’Interno e ai parlamentari.

Spett.li
Ministro dell’Interno
On. Giuseppe Pisanu
Sottosegretario all’Interno
On. Alfredo Mantovano
Direttore Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell’Immigrazione – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno
Pref. Alessandro Pansa

Roma, 24 Febbraio 2004

Oggetto: Rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado, al compimento della maggiore età

Le organizzazioni scriventi intendono sollevare l’attenzione sulla problematica relativa al rilascio del permesso di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno d’età, ai cittadini extracomunitari sottoposti da minorenni a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile, ovvero affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 184/83.

A questo proposito, abbiamo ricevuto da diverse associazioni che lavorano nel campo dell’accoglienza e della tutela dei diritti dei minori stranieri, l’indicazione che numerose Questure ad oggi non rilasciano il permesso di soggiorno a questi minori al compimento del diciottesimo anno di età.

La questione è stata recentemente oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 198 del 05.06.2003). La Corte Costituzionale è stata investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 T.U. d.lgs. 286/98, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile.

Il comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 prevede che possa “essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura” ai cittadini stranieri che compiano la maggiore età, “nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, co. 1 e 2 e ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”.
L’interpretazione data a questa norma dalle Questure prevedeva il rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno solo per quei minori in possesso di un provvedimento di affidamento ex art. 4 legge 184/83.

La Corte, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale, conclude che la disposizione del comma 1 dell’art. 32 del d.lgs. 286/98 va riferita anche ai minori sottoposti a tutela.
Secondo la Corte Costituzionale, “una interpretazione meramente letterale dell’art 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza”.
Nel porre sullo stesso piano i provvedimenti di affidamento ex legge 184/83 e di tutela di cui all’art. 343, ss. del codice civile, la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato che la disparità di trattamento sarebbe illegittima qualora l’art. 32, c. 1 fosse interpretato restrittivamente.

La decisione in merito sembrava aver chiarito definitivamente la questione, ma una circolare immediatamente successiva ha sollevato nuovamente dei dubbi interpretativi.
La recente circolare del Ministero dell’Interno (n. 400/AA/P/12.214.32), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore età, afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata è stata parificata la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
Il Ministero, dopo aver specificato che la sentenza fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini, esprime poi l’avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all’entrata in vigore della legge n.189/2002 debbano essere convertiti.
Molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente all’entrata in vigore della nuova legge non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di studio o di lavoro.
Risulta da più parti che le Questure non ricevano le domande di rilascio di permesso di soggiorno di minori non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (fra le Questure di cui abbiamo notizia: Treviso, Trento, Milano). In altri casi, alla ricezione delle istanze sono seguiti decreti di diniego la cui motivazione cita la predetta nota ministeriale.

Ora, tale interpretazione restrittiva non trova alcun fondamento né nella legge, né nella sentenza della Corte Costituzionale. La legge n. 189/2002 ha effettivamente modificato l’art. 32 T.U. 286/98, ma tale nuova previsione normativa non ha modificato il primo comma dell’art. 32, lo ha bensì integrato.
A conferma di ciò la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento all’art. 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra l’art. 32 del d.lgs. 286/98: “[…] l’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all’ordinanza di rimessione, ha integrato l’art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione […]»” e conclude che “sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela.”

Infine, si ricorda che anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14.10.2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo – Art. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189” interpreta la nuova normativa come parte integrativa e non modificativa della norma precedente prevista dal d.lgs. 286/98.

Per questi motivi oggi i provvedimenti di rigetto o di non ammissibilità delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani.
I primi processi che si sono conclusi hanno annullato i predetti provvedimenti di rigetto. Fra questi, il TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, conferma l’interpretazione data, qualificando le nuove previsioni dell’art. 1-bis e 1-ter come requisito alternativo e non concorrente, ai fine del rilascio del permesso di soggiorno, ritenendo quindi l’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98 applicabile alle persone già sottoposte a tutela anche in seguito all’entrata in vigore della legge 189/02.

Va notato, infine, che la sentenza della Corte Costituzionale non si limita ad equiparare i minori sottoposti a tutela ai minori affidati, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ma afferma anche che la disposizione dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98 “viene pacificamente interpretata […] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all’affidamento “amministrativo” di cui al primo comma dell’art. 4, che all’affidamento “giudiziario” di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all’affidamento di fatto, di cui all’art. 9 della medesima legge.”
La Corte Costituzionale chiarisce dunque che l’art. 32, c. 1 va interpretato con riferimento non solo ai minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento “giudiziale”), ma anche ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento “amministrativo”), nonché ai minori legittimamente affidati dai genitori a parenti entro il quarto grado, posto che ai sensi dell’art. 9, c. 4 della legge n. 184/83 l’affidamento a parenti entro il quarto grado non richiede alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria (affidamento “di fatto”).

In conclusione, affinché la legge venga applicata nel senso dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale e si ponga fine ai numerosi contenziosi in atto e in predicato, chiediamo a codesto Spettabile Ministero di voler al più presto dare ai propri uffici disposizioni che chiariscano che la la previsione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 32, c. 1 d.lgs. 286/98, si applica non solo ai minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 4, c. 2 legge 184/83, ma anche:
. a) ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 4, c. 1 legge 184/83;
. b) ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore età prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;
. c) ai minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado, ai sensi dell’art. 9, c. 4 della legge 184/83.

In attesa di una Vostra cortese risposta, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.