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Regolamento n. 377/2004 del Consiglio Europeo del 19 febbraio 2004

Creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 66,
vista l’iniziativa della Repubblica ellenica(1),
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, convenuto dal Consiglio nella sessione del 13 giugno 2002, prevede la creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione operante nei paesi terzi.
(2) Nelle conclusioni della riunione del 21 e 22 giugno 2002, il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto la creazione di una rete di funzionari di collegamento degli Stati membri incaricati dell’immigrazione entro il 2002.
(3) Nella sessione del 28 e 29 novembre 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni sul miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, nelle quali prende atto della relazione della Presidenza, da cui risulta che nella maggior parte dei paesi ivi esaminati è operante una siffatta rete, ma constata altresì che la rete deve essere ulteriormente rafforzata.
(4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha posto l’accento sulla necessità di accelerare i lavori relativi all’adozione quanto prima possibile, ed entro la fine del 2003, dello strumento giuridico appropriato volto ad istituire formalmente la rete di funzionari di collegamento sull’immigrazione nei paesi terzi. Il Consiglio europeo ha fatto altresì riferimento all’importanza delle informazioni che saranno fornite dalla rete di funzionari di collegamento sull’immigrazione in vista dell’elaborazione di un meccanismo di valutazione per controllare le relazioni con i paesi terzi che non cooperano con l’Unione europea nella lotta contro l’immigrazione clandestina.
(5) Conformemente al Consiglio europeo di Salonicco occorre formalizzare l’esistenza e il funzionamento di tale rete – avvalendosi delle esperienze tratte dalla realizzazione di progetti in corso, compreso il progetto guidato dal Belgio relativo a una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione nei Balcani occidentali – mediante l’adozione di un atto giuridicamente vincolante che stabilisca l’obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.
(6) È altresì auspicabile formalizzare le modalità di informazione delle pertinenti istituzioni comunitarie sulle attività dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per consentire loro di adottare o proporre le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per migliorare ulteriormente la gestione globale dei controlli delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri.
(7) Tenendo conto della decisione 2003/170/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all’utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all’estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge(2).
(8) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen(3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punti A ed E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo(4).
(9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e di conseguenza non è da questo vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(10) Il Regno Unito sta partecipando al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen(5).
(11) L’Irlanda sta partecipando al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen(6).
(12) La partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda al presente regolamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguarda le responsabilità della Comunità relative all’adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell’acquis di Schengen volte a combattere l’organizzazione di immigrazione illegale cui partecipano il Regno Unito e l’Irlanda.
(13) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nel presente regolamento, per “funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione” s’intende un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato all’estero dal servizio immigrazione o da altre autorità competenti, allo scopo di instaurare e di mantenere contatti con le autorità del paese ospitante per contribuire alla prevenzione dell’immigrazione illegale e alla lotta contro tale fenomeno, al rimpatrio di clandestini e alla gestione dell’immigrazione regolare.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati altresì funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione i funzionari di collegamento che nell’esercizio dei propri compiti si occupano di questioni in materia di immigrazione.
3. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione possono essere distaccati presso le autorità consolari nazionali degli Stati membri situate nei paesi terzi o presso le pertinenti autorità di altri Stati membri, ma anche presso le competenti autorità dei paesi terzi, nonché presso organizzazioni internazionali per un periodo ragionevole che deve essere determinato dallo Stato membro che procede al distacco.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicati i compiti che i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione svolgono nell’ambito delle responsabilità loro assegnate in virtù della legislazione nazionale, di politiche o procedure o di speciali accordi conclusi con il paese ospitante o con le organizzazioni internazionali.
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro provvede a che i propri funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione istituiscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti del paese ospitante e con ogni altra organizzazione pertinente operante nel paese ospitante, allo scopo di facilitare e sveltire la raccolta e lo scambio di informazioni.
2. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione raccolgono informazioni destinate ad attività di tipo operativo o strategico, oppure ad entrambi i tipi di attività. Tali informazioni riguardano in particolare questioni quali:
– flussi di immigrazione illegale provenienti dal paese ospitante o in transito sul suo territorio,
– rotte seguite da tali flussi di immigrazione illegale per raggiungere i territori degli Stati membri,
– il loro “modus operandi”, compresi i mezzi di trasporto usati, il coinvolgimento di intermediari, ecc.,
– esistenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini e loro attività,
– incidenti e avvenimenti che possono costituire o diventare la causa di nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi di immigrazione illegale,
– metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d’identità e documenti di viaggio,
– modi e mezzi di prestare assistenza alle autorità nei paesi ospitanti ai fini della prevenzione dei flussi dell’immigrazione illegale provenienti da tali paesi o in transito sul loro territorio,
– modi e mezzi per facilitare il ritorno e il rimpatrio dei clandestini nei paesi d’origine,
– legislazione e prassi giuridiche pertinenti in ordine alle questioni esposte sopra,
– informazioni trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido.
3. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione sono altresì abilitati a fornire assistenza per accertare l’identità dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro ritorno nel paese d’origine.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione assolvano i loro compiti nell’ambito delle loro responsabilità e nel rispetto delle disposizioni, incluse quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale, stabilite nelle rispettive legislazioni nazionali e negli accordi o nelle intese eventualmente conclusi con i paesi ospitanti o con le organizzazioni internazionali.
Articolo 3
1. Gli Stati membri comunicano sistematicamente e senza indugio agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione i distacchi da essi disposti di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione, nonché una descrizione dei loro compiti. La Commissione fornisce al Consiglio e agli Stati membri un resoconto di queste informazioni.
2. Ciascuno Stato membro comunica inoltre agli altri Stati membri le sue intenzioni riguardo al distacco di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione in paesi terzi, in modo che gli altri Stati membri possano esprimere un interesse a concludere un accordo di cooperazione con lo Stato membro interessato per quanto riguarda tale distacco, così come stabilito nell’articolo 5.
Articolo 4
1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione distaccati nello stesso paese terzo o nella stessa regione costituiscano tra loro reti locali o regionali di cooperazione. Nell’ambito di tali reti, gli ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione in particolare:
– si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario,
– scambiano informazioni ed esperienza pratica,
– se opportuno, coordinano le posizioni da adottare nei contatti con i vettori commerciali,
– partecipano, se del caso, a corsi specializzati di formazione congiunti,
– organizzano, se del caso, sessioni d’informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese ospitante,
– adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio, alle autorità competenti degli Stati membri di invio,
– contribuiscono alla redazione di relazioni biennali sulle loro attività comuni, elaborate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1,
– stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nel paese ospitante e nei paesi terzi limitrofi.
2. I rappresentanti della Commissione sono autorizzati a partecipare alle riunioni organizzate nell’ambito della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione, benché, ove considerazioni di carattere operativo lo richiedano, le riunioni possano tenersi in assenza di rappresentanti della Commissione. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità.
3. Spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea prendere l’iniziativa di organizzare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese o nella regione, tale iniziativa spetta allo Stato membro facente funzione di presidenza.
Articolo 5
1. Gli Stati membri possono convenire, a livello bilaterale o multilaterale, che gli ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione distaccati in un paese terzo o presso una organizzazione internazionale da uno Stato membro curino anche gli interessi di un altro o altri Stati membri.
2. Gli Stati membri possono altresì convenire che i loro ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione si ripartiscano taluni compiti tra loro.
Articolo 6
1. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell’Unione europea o, se tale Stato non è rappresentato nel paese o nella regione, lo Stato membro facente funzione di presidenza, al termine di ogni semestre redige per il Consiglio e la Commissione una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell’immigrazione in cui dispone di un rappresentante, nonché sulla situazione nel paese ospitante, in materie inerenti all’immigrazione clandestina.
2. Tali relazioni sono redatte conformemente al modello e al formato predisposti dalla Commissione.
3. Le relazioni costituiscono una forma essenziale di informazione per la preparazione, al termine di ciascuna presidenza, di una relazione valutativa da presentare al Consiglio, redatta dalla Commissione, sulla situazione esistente in ogni paese terzo in cui sono distaccati ufficiali di collegamento degli Stati membri incaricati dell’immigrazione.
4. Sulla base delle suddette relazioni, la Commissione include nella relazione annuale sull’elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente una sinossi fattuale. Nel presentare al Consiglio tale valutazione, la Commissione può formulare, se lo ritiene opportuno, le proposte o le raccomandazioni del caso.
Articolo 7
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare locale contenute nell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria(7).
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDowell