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Vademecum sui diritti dei minori stranieri non accompagnati

A cura di Elena Rozzi - Save the Children

Introduzione
I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”).
La Convenzione riconosce poi a tutti i minori un’ampia seria di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.
Ma quali diritti sono effettivamente riconosciuti dalla normativa italiana ai minori stranieri non accompagnati?
E nei casi in cui i diritti che dovrebbero essere loro riconosciuti sono invece violati da disposizioni amministrative o dalle prassi, quali strumenti abbiamo per fare in modo che siano effettivamente garantiti?
In questo breve “vademecum” trovate alcune risposte alle domande che più frequentemente vengono poste riguardo ai diritti dei minori non accompagnati.
Le norme di riferimento sono riportate nelle note.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni
Sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it, nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati, potete trovare:
. le fonti normative citate in questo vademecum;
. la giurisprudenza relativa all’ottenimento del permesso di soggiorno, al rimpatrio, all’affidamento e alla tutela.
Per ulteriori informazioni e consulenze su casi specifici, potete rivolgervi al Servizio di Consulenza Legale di Save the Children Italia, scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected]
Infine, per ricevere informazioni aggiornate sui minori stranieri non accompagnati in Italia (novità legislative, giurisprudenza, dati, appuntamenti ecc.) potete iscrivervi alla Newsletter trimestrale, compilando la richiesta scaricabile sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it, nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

I minori stranieri non accompagnati

1) Chi sono?
I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano [1].

Oltre ai minori completamente soli, dunque, rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.
E’ discusso se i minori che vivono con parenti entro il quarto grado (fratelli, zii, cugini ecc.) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale (c.d. affidati “di fatto”) siano da considerarsi o meno “minori non accompagnati”: alcuni ritengono che lo siano, mentre altri ritengono che non siano da considerarsi “non accompagnati” in quanto la legge italiana non richiede un provvedimento formale in caso di affidamento a parenti entro il quarto grado [2].
Il Comitato per i minori stranieri ha affermato che sono da considerarsi “accompagnati” i minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolari, mentre sono da considerarsi “non accompagnati” negli altri casi [3].

2) Hanno diritto alla protezione ed all’assistenza?
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti:
– il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono [4]; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all’Ente Locale (in genere il Comune);
l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale) [5]; la legge non prevede che per procedere all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
– l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà [6].

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato:
. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi [7];
. Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela;
. al Comitato per i minori stranieri, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo (i minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato) [8].

Come vedremo nei paragrafi successivi, la disposizione dell’affidamento e l’apertura della tutela hanno importanti conseguenze rispetto all’ottenimento del permesso di soggiorno e alla possibilità per il minore di presentare ricorsi.

3) Hanno diritto di restare in Italia?

1) L’inespellibilità
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi [9].

2) Il rimpatrio assistito
I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito” [10].

1) Il rimpatrio assistito si differenzia dall’espulsione in quanto è un provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine nel paese d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare.
Il rimpatrio assistito, che è disposto dal Comitato per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d’origine, e in seguito al rimpatrio viene proposto al minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.).
Infine, a differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.

2) Dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, il Comitato per i minori stranieri avvia entro 60 giorni le indagini nel paese d’origine. Le indagini vengono svolte da organizzazioni non governative convenzionate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quali il Servizio Sociale Internazionale, il VIS, l’AIBI ecc.
Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall’ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l’eventualità del rimpatrio.
Dopo che l’organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel paese d’origine e possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre al minore, e dopo che il minore è stato sentito, il Comitato decide se è nell’interesse del minore essere rimpatriato o restare in Italia.
Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nulla-osta al rimpatrio a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione che ha svolto le indagini nel paese d’origine.

Se invece il Comitato valuta che sia nell’interesse del minore restare in Italia, dispone il “non luogo a provvedere al rimpatrio” e segnala la situazione del minore alla Magistratura e ai servizi sociali per l’eventuale affidamento.

3) I criteri in base a cui il Comitato per i minori stranieri decide se il minore debba essere rimpatriato o restare in Italia non sono chiaramente stabiliti né dalla legge, né dal Comitato stesso.
In base all’orientamento finora adottato dal Comitato, in generale il minore non può essere rimpatriato se il rimpatrio comporta gravi rischi: ad es. se non si riescono a individuare né i familiari né autorità del paese d’origine disposte ad assumere l’affidamento del minore a seguito del rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.
Nel caso in cui il rimpatrio non comporti gravi rischi per il minore, non è chiaro quali criteri vengano adottati. Per rispettare pienamente la Convenzione sui diritti del fanciullo si dovrebbero comunque considerare una serie di fattori, quali la volontà del minore (il minore ha infatti diritto di esprimere la propria opinione e che questa sia debitamente presa in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità [11]), la volontà dei suoi familiari, le opportunità (di istruzione, assistenza ecc.) disponibili nel suo paese, le condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo, relazionale ecc.) del minore in Italia.
Tali fattori dovrebbero essere tenuti in conto, benché non in modo rigido e vincolante, per valutare caso per caso quale soluzione risponda maggiormente all’interesse del minore: è quindi fondamentale che il Comitato per i minori stranieri riceva tutte le informazioni relative a questi aspetti dagli operatori che seguono il minore a livello locale, mediante relazioni approfondite e aggiornate.

4) Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo superiore interesse, il minore ha diritto di presentare ricorso alla Magistratura (Tribunale ordinario [12] o TAR) per ottenere l’annullamento del provvedimento. Vi sono già stati diversi casi in cui il provvedimento di rimpatrio è stato annullato.
Per la presentazione del ricorso, il minore può essere rappresentato dal tutore o dai genitori dal paese d’origine (in questo caso i genitori devono inviare al difensore una dichiarazione di procura effettuata presso un notaio locale, tradotta e legalizzata presso il consolato italiano).

3) La richiesta di asilo
I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare domanda di asilo.
In questo caso il minore non viene segnalato al Comitato per i minori stranieri e non viene avviato il procedimento riguardante l’eventuale rimpatrio.

La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento sente il minore e il suo tutore.
Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo.
Se la Commissione rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno

Il minore ha comunque diritto, rappresentato dal tutore o dai genitori (vedi sopra), di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione. [13]

4) Hanno diritto di ottenere un permesso di soggiorno?
1) Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore età [14].
Questo permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari ecc.) [15].
Una circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che il permesso per minore età non consente di lavorare e non può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni [16].
Tuttavia, il mancato riconoscimento del diritto di esercitare attività lavorativa è da considerarsi illegittimo (vedi par. 7).
Inoltre, la legge prevede che il minore possa ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, nei casi in cui siano soddisfatte determinate condizioni [17] (vedi par. 8).

2) I minori titolari di permesso per minore età possono convertire questo permesso in un permesso di soggiorno per affidamento se:
. ricevono un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri;
. e vengono affidati ai sensi della legge 184/83 (ovvero con affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare).
Il permesso per affidamento che viene rilasciato in questi casi consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni [18].

3) I minori affidati ai sensi dell’art. 4 della legge 184/83 (che comprende sia l’affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l’affidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e che convivono con l’affidatario vengono iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario fino al compimento dei 14 anni, e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni [19].
Si può sostenere che anche i minori che sono entrati in Italia dopo aver compiuto 14 anni, e che quindi non sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario, possano ricevere un permesso per motivi familiari.
Nel caso in cui la Questura non rilasci un permesso per motivi familiari ma solo un permesso per minore età, è possibile presentare ricorso alla Magistratura per chiedere il permesso per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni [20].

4) Si può sostenere che le norme riguardanti i minori affidati ai sensi della legge 184/83 (iscrizione nel permesso di soggiorno dell’affidatario e dopo il compimento dei 14 anni rilascio del permesso per motivi familiari) dovrebbero essere applicate anche a:
. i minori sottoposti a tutela e che convivono con il tutore (che, se straniero, deve essere regolarmente soggiornante) [21];
. i minori affidati “di fatto” (cioè senza alcun provvedimento adottato ai sensi della legge 184/83) a un parente entro il quarto grado regolarmente soggiornante e che convivono con il parente [22].
Benché molte Questure non rilascino un permesso per motivi familiari ma solo un permesso per minore età ai minori che si trovano in queste condizioni, è comunque possibile presentare ricorso alla Magistratura al fine di ottenere il permesso per motivi familiari.

5) Gli stranieri che hanno terminato l’espiazione di una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono ottenere, al momento delle dimissioni dal carcere, un permesso di soggiorno per protezione sociale [23]. In alcune città tale norma viene applicata anche a coloro che sono stati sottoposti a misure alternative al carcere.
Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato agli stranieri che si trovino in una situazione di violenza o grave sfruttamento (prostituzione, grave sfruttamento lavorativo ecc.) e tale per cui vi siano concreti pericoli per la loro incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese nel corso di un processo a carico degli sfruttatori [24].
Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è rinnovabile anche dopo il compimento dei 18 anni.

6) I minori stranieri non accompagnati che presentano domanda di asilo ricevono un permesso di soggiorno per richiesta di asilo; se in seguito vengono riconosciuti come rifugiati ottengono un permesso per asilo; in caso contrario, la Commissione può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per motivi umanitari.
Il permesso per richiesta di asilo non consente di lavorare, mentre il permesso per asilo e il permesso per motivi umanitari lo consentono; questi tipi di permesso di soggiorno sono rinnovabili anche dopo il compimento dei 18 anni.

7) La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:
. se è stato nominato un tutore, la domanda deve essere presentata dal tutore;
. se non è stato nominato un tutore, ma il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall’Ente Locale, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o dall’Ente locale, in quanto esercenti i poteri tutelari [25];
. se non è stato nominato un tutore e il minore non è collocato in un istituto o comunità – come ad es. molti minori affidati “di fatto” (senza provvedimento di affidamento ai sensi della legge 184/83) a un parente – molte Questure accettano che la domanda sia presentata dal parente.

5) Hanno diritto all’assistenza sanitaria?
1) I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite [26].

2) I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva [27].
Questa limitata garanzia del diritto alla salute per i minori irregolari è in contrasto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria [28].

6) Hanno diritto di andare a scuola?
Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola.
Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell’obbligo).
L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. [29]

7) Hanno diritto di lavorare?
1) Per i titolari di permesso per minore età, il diritto di lavorare non è né esplicitamente stabilito né escluso dalla legge.
Una circolare del Ministero dell’Interno del 2000 ha affermato che il permesso per minore età non consente di esercitare attività lavorativa [30]: di conseguenza questo tipo di permesso spesso viene rilasciato con la dicitura “non valido per lavoro” e molti Centri per l’Impiego non accettano avviamenti al lavoro di minori titolari di questo permesso.

Il mancato riconoscimento del diritto di svolgere attività lavorative per i minori titolari di permesso per minore età, tuttavia, è da considerarsi illegittimo, in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del “superiore interesse del minore”, viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti del fanciullo (in tal senso si è espresso ad esempio il Tribunale di Torino).
Inoltre, la legge Bossi-Fini sembra prevedere implicitamente che questi minori possano lavorare, in quanto tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni è compreso anche lo svolgimento di attività lavorativa [31]. Infine, va considerato che le circolari del Ministero dell’Interno non sono vincolanti per le altre Amministrazioni, quali i Centri per l’Impiego o le Direzioni Provinciali del Lavoro.

In alcune Province (ad es. Torino e Bolzano) le istituzioni locali competenti hanno disposto che i minori titolari di permesso per minore età possano essere avviati al lavoro.
Nelle Province in cui ciò non avviene, va ricordato che, proprio perché su questa questione c’è una lacuna normativa, il datore di lavoro che assuma un minore titolare di permesso per minore età potrebbe essere denunciato con l’accusa di aver violato la legge sull’immigrazione [32], anche se è molto elevata la probabilità che il giudice riconosca la legittimità dell’assunzione e quindi l’insussistenza del reato, in base alle motivazioni sopra delineate.

2) I minori titolari di permesso per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale o per asilo possono lavorare alle stesse condizioni dei minori italiani [33].

3) Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani (salvo la discriminazione vista al punto 1), in base a cui i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e l’assolvimento dell’obbligo scolastico 1, e con modalità tali da non violare l’obbligo formativo:
. in generale l’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata a 16 anni; per stipulare un contratto di apprendistato o un contratto di formazione e lavoro, l’età minima è fissata a 16 anni 2;
. i minori sono soggetti all’obbligo formativo fino ai 18 anni; l’obbligo formativo può essere assolto nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nell’apprendistato; un minore può stipulare un contratto diverso dall’apprendistato solo se tale contratto non gli impedisce di frequentare la scuola o la formazione professionale [37].

8) Quando compiono 18 anni, hanno diritto di restare regolarmente in Italia?
La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni.

1) I minori presenti in Italia da 3 anni e che hanno seguito un progetto di integrazione per 2 anni:
Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:
. non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;
. sono entrati in Italia da almeno 3 anni, cioè prima del compimento dei 15 anni;
. hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall’art. 52 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99; non è chiaro che cosa debba intendersi esattamente per “progetto di integrazione sociale e civile” e come questa disposizione sarà interpretata dalle Questure, ma è ipotizzabile che l’aver frequentato corsi di studio o corsi di formazione professionale, o aver svolto attività lavorative o attività finalizzate all’avviamento al lavoro quali borse di formazione-lavoro possano essere elementi utili a dimostrare di aver seguito un progetto di integrazione; si attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo;
. frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato;
. hanno la disponibilità di un alloggio.
La sussistenza di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea documentazione, dall’ente gestore del progetto di integrazione [38].

2) I minori con permesso per affidamento e “non luogo a provvedere al rimpatrio”
Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni, i minori che, dopo aver ricevuto il provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri e dopo essere stati affidati ai sensi della legge 184/83, hanno ottenuto prima di compiere 18 anni un permesso per affidamento [39].
Poiché molto spesso il provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” arriva in prossimità del compimento dei 18 anni, alcune Questure rilasciano direttamente il permesso per studio o lavoro.

3) I minori affidati ai sensi della legge 184/83
Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni, i minori che siano affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83 [40].

L’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83 comprende sia l’affidamento familiare, sia l’affidamento a una comunità o istituto.

Comprende inoltre sia l’affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l’affidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare: di conseguenza, come è stato ribadito con chiarezza da un’importante sentenza della Corte Costituzionale [41], la possibilità di ottenere un permesso al compimento dei 18 anni non è limitata ai soli minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni, come sostenuto da alcune Questure.

Va notato che l’art. 32, co. 1 del T.U. 286/98 pone come unico requisito l’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, e non fa riferimento né ai requisiti dell’ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni, né al “non luogo a provvedere al rimpatrio” del Comitato per i minori stranieri: la legge pone infatti come requisiti alternativi l’affidamento e l’ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni.
Tali disposizioni, stabilite dalla legge, sono però largamente inapplicate: molte Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori affidati ai sensi della legge 184/83 che non siano entrati da almeno 3 anni e/o che non abbiano ricevuto un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato per i minori stranieri.
Tuttavia, poiché l’art. 32, co. 1 richiede come unico requisito l’affidamento ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, in questi casi è possibile presentare ricorso al TAR per ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

4) I minori sottoposti a tutela e i minori affidati “di fatto” a parenti entro il quarto grado
La legge non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni per i minori sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a un parente entro il quarto grado (cioè senza alcun provvedimento adottato ai sensi della legge 184/83), che abbiano un permesso diverso dal permesso per motivi familiari e che non rispondano ai requisiti trattati al punto 1) (ingresso da almeno 3 anni + progetto da 2 anni ecc.).
La Corte Costituzionale ha però affermato che i minori sottoposti a tutela e i minori affidati “di fatto” a un parente entro il quarto grado devono essere equiparati ai minori affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimenti dei 18 anni [42].
In seguito a tale sentenza, una circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che i permessi per minore età rilasciati ai minori sottoposti a tutela divenuti maggiorenni prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 devono essere convertiti.

Attualmente, molte Questure non rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a un parente entro il quarto grado.
In questi casi è possibile presentare ricorso al TAR, al fine di ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

5) I minori titolari di permesso per motivi familiari
I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono ottenere un permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni [43].

6) I minori titolari di permesso per protezione sociale o asilo
Il permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo possono essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni.

Principali norme e circolari di riferimento
– Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91
– Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi
– Testo Unico 286/98 sull’immigrazione e successive modifiche (D.lgs. 113/99, legge 189/2002 ecc.)
– Legge 184/83 sull’adozione e l’affidamento e successive modifiche (legge 476/98, legge 149/2001) Codice Civile, Titoli X e XI
– Regolamento di attuazione del T.U. 286/98, D.P.R. 394/99
– Regolamento del Comitato per i minori stranieri, D.P.C.M. 535/99
– Circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 relativa al permesso di soggiorno per minore età

– Circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001 relativa al permesso di soggiorno per minore età e al procedimento di competenza del Comitato per i minori stranieri
– Nota del Comitato per i minori stranieri sull’interpretazione dell’art. 25 della legge 189/2002 (14.10.2002)
– Linee Guida del Comitato per i minori stranieri del 2003

I testi di queste norme e circolari possono essere scaricati sul sito di Save the Children, www.savethechildren.it , nella sezione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

  1. http://www.istruzione.it/urp/obbligo_scolastico.shtml
  2. http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6345