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Diritto di asilo – Cosa fare quando non si possono reperire documenti dal proprio paese?

La risposta rimane sempre quella già data in passato e non è per nulla complicata. L’indicazione normativa esiste, ed è la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 (art. 25) che testualmente prevede che i rifugiati riconosciuti sono esentati da qualsiasi tipo di assistenza amministrativa da parte delle autorità del loro paese perché è fin troppo ovvio che una persona che scappa in quanto perseguitata dalle autorità del proprio paese non potrà confidare di avere qualche forma di assistenza amministrativa da parte di esse.
Proprio per questo la Convenzione di Ginevra sopra citata prevede che gli stranieri riconosciuti come rifugiati non abbiano nessun obbligo né onere di munirsi di certificati, documenti e attestazioni provenienti dal paese di provenienza perché non sono in condizioni di poterlo fare, e soprattutto prevede che non vi debbano essere ostacoli nell’esercizio dei diritti riconosciuti ai cittadini derivanti dalla mancanza di certificati, documenti o più in generale di assistenza amministrativa da parte del paese di origine. Si tratta di un vero e proprio diritto perché – ricordo – la Convenzione di cui sopra è recepita come legge dello Stato italiano a tutti gli effetti.
Ne discende che nel caso dei rifugiati, i certificati dei paesi di provenienza non servono.

Gli interessati potranno per maggiore scrupolo formalizzare presso la cancelleria una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si dà atto del loro stato civile.
Se l’Inps dovesse persistere nel rifiutare il riconoscimento e l’erogazione degli assegni famigliari, l’unica via percorribile sarebbe quella di promuovere un ricorso – in questo caso davanti al competente giudice del lavoro – per fare accertare e dichiarare il diritto di queste persone ad ottenere tali prestazioni sulla base delle loro affermazioni e senza la necessità che debbano munirsi dei prescritti certificati. In altre parole sarebbe illegittimo – e confidiamo che il giudice non mancherà di dichiararlo – un provvedimento di rifiuto che, nonostante sia stata specificata la condizione di rifugiati dei richiedenti, si basi esclusivamente sulla mancanza del documento che gli interessati non possono avere e hanno diritto di non far ricercare, in quanto possono far valere una precisa norma della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato.

Purtroppo questi problemi continuano a verificarsi sempre più spesso e questo succede perché tende a crescere negli anni il numero dei rifugiati che risiedono nel territorio italiano, persone che hanno le normali esigenze di qualsiasi cittadino, ivi compreso quelle di fruire dei diritti più elementari che purtroppo comportano una serie di adempimenti burocratici, compresa appunto l’esibizione di documenti e certificati.
D’altra parte problemi di questo tipo si pongono per i rifugiati sotto infiniti profili; pensiamo ad esempio all’iscrizione scolastica di un minore o di una persona maggiorenne che sia riconosciuta come rifugiato e che però non è in condizione di documentare gli studi già fatti nel proprio paese di provenienza. Questi problemi si sono verificati molto spesso e fortunatamente le amministrazioni – sempre che gli venga fatto presente che esiste una precisa disposizione della Convenzione di Ginevra al riguardo – si conformano abbastanza spesso al rispetto di questo principio. Tuttavia questo non accade regolarmente anche perché non risulta che ci sia una particolare attenzione al riguardo da parte dell’autorità del Ministero dell’Interno e non risulta che sia mai stata adottata una circolare precisa e puntuale che fornisca indicazioni chiare.

Le amministrazioni sono d’altra parte compartimenti stagni, ed ogni singola amministrazione si basa solo sulle sue disposizioni e di conseguenza non stupisce che l’Inps si arrangi solo in base alle sue circolari, il Ministero dell’Interno in base alle proprie e ogni altra amministrazione – quella scolastica, per fare un esempio – solo sulle proprie disposizioni, ciascuna senza ritenersi obbligata o interessata a riconoscere le disposizioni delle altre amministrazioni. Resta il fatto che non si tratta certo di un esempio di buon funzionamento della pubblica amministrazione.