Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ordinanza Tribunale di Milano del 15 marzo 2004

Diritto all'assegno di invalidità civile per gli stranieri legalmente soggiornanti da cinque anni, a prescindere dalla carta di soggiorno

*** L’ordinanza del Tribunale di Milano che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa al diritto all’assegno di invalidità civile per gli stranieri legalmente soggiornanti da cinque anni, a prescindere dalla carta di soggiorno (in base all’interpretazione applicazione della Convenzione OIL n°47 del 1949).

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Cancelliere comunica ai Sigg.

Avv. ANGIOLINI VITTORIO – VIA SERBELLONI, 8 MILANO
Avv. AMMENDOLA SALVATORE – VIA DELLA GUASTALLA, 8 MILANO
Avv. MOSTACCHI SILVANA – PIAZZA MISSORI, 10

Che nella causa fra ********

CONTRO

COMUNE DI MILANO + INPS

Giudice Dott. CHIAVASSA ALBA

è stato emesso in data 13/3/2004 ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE COME ALLEGATO

RESTITUIRE CON URGENZA

MILANO 15/3/2004

Ordinanza nella causa promossa, sub n. 2750/03 R.G. presso il tribunale del lavoro di Milano, da: MOHAMED Salah Eldin nei confronti di Comune di Milano e INPS.
A scioglimento della riserva che precede, il Giudice:

rilevato che MOHAMED Salah Eldin, cittadino egiziano presente dal 1989 sul territorio italiano munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1991, dopo aver prestato in Italia
regolare lavoro subordinato per quasi tre anni, è stato riconosciuto invalido civile al 100% ai fini del trattamento economico di inabilità di cui all’art. 12 L. 30/3/71 N. 118;
che dopo aver percepito detto trattamento economico dal settembre 1998 all’aprile 2001 si è visto sospendere l’erogazione del beneficio economico, accordatogli in ragione delle sue gravi condizioni di salute, nonostante la persistenza delle stesse e della sua inabilità, a causa della sua mancata presentazione della carta di soggiorno, considerata – dalla legge 23/12/00 N. 388 – requisito indispensabile per la concessione delle provvidenze economiche ex L.118/71 (art. 80 c. 19);
che, pur avendo egli richiesto la carta di soggiorno, non la può ottenere, giacchè essa – in base all’art. 9 D.L.vo 286/98, come modificato dalla L. 189/02, viene attribuita allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminati di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari;
che, proprio a causa della sua inabilità, egli non è in grado di produrre redditi, servendogli anzi il trattamento economico d’inabilità proprio per sopperire a tale carenza;
che, il Comune di Milano, già erogatore del trattamento economico di cui è causa, ritiene, sostenuto da un parere del Consiglio di Stato, che la carta di soggiorno sia indispensabile anche per chi già fruiva del beneficio al momento della modifica legislativa;

considerato che tale interpretazione va condivisa in ragione della natura del rapporto di durata che instaura per effetto della concessione del beneficio, come tale esposto alle variazioni connesse al mutamento del titolo di legittimazione;
che pertanto il ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti di legge per fruire della pensione di inabilità, né è escluso, non avendo la carta di soggiorno né la possibilità di ottenerla perché privo di redditi e della capacità di conseguirli in ragione di quella stessa invalidità per il quale in precedenza gli era stata concessa la pensione, poi sospesa a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della legge n. 388/00;

dato atto che il ricorrente solleva la questione di costituzionalità di tale normativa sotto vari profili;

ritenuto, per quanto detto, rilevante in giudizio la questione, giacchè una eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma che pone per lo straniero, quale condizione per i benefici ex L. 118/71 anche il possesso della carta di soggiorno in relazione al possesso di reddito sufficiente (come ex L. 189/02), comporterebbe per Mohamed Salah Eldin il ripristino della pensione sospesagli,

considerato, sul piano della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, che i benefici economici di cui alla legge n. 118 del 1971 si inquadrano nell’ambito della assistenza sociale,specificamente prevista e sancita, alla stregua di obblighi della Stato e di diritti dei cittadini, dei lavoratori, delle persone all’art. 38 Cost., per assicurare tutela a soggetti sprovvisti di reddito menomati nella propria integrità psicofisica, anche sottoforma di tutela economica ed evitare loro l’emarginazione sociale;
che tali forme di tutela economica, costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente, hanno stampo universalistico ed attengono a diritti fondamentali della persona, a diritti vitali di sopravvivenza, come tali inviolabili e non attenuabili nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
che sotto questo aspetto, la normativa censurata appare in violazione dell’art. 2 e dell’art. 38 Cost. I° e II° c., quest’ultimo specificamente riferito ai lavoratori, a prescindere, perciò dal requisito di nazionalità o cittadinanza;

ritenuto inoltre configurabile un contrasto della disciplina in esame sia col principio di solidarietà sociale di cui allo stesso art. 2 Cost., sia col precetto di parità e di non discriminazione di cui all’art. 3 I° c. Cost., laddove, con la condizione della titolarità della carta di soggiorno e del connesso requisito reddituale richiesta agli stranieri invalidi, pur già lavoratori regolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discrimina introducendo per essi un trattamento deteriore per fruire della legge 118/71, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con la specifica ratio di sostentamento dei benefici della legge riconosciuti ( aspetto che altresì rileva sotto il profilo della razionalità espresso dell’art. 3 Cost.);

valutato poi anche il precetto di tutela della salute, sancito all’art. 32 Cost. come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, che appare leso dalla eliminazione di provvidenze a stranieri divenuti inabili – pur in precedenza loro accordate dall’ordinamento e di fatto fruite – senza apparenti ragioni di protezioni di beni di pari o superiore livello;

considerato altresì violato l’art. 10, l’art. 35 3° c. e l’art. 117 1° c. Cost. nella misura in cui la Repubblica, favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali e alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, nella sostanza si adegua e conferma ai principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di giustizia sociale e il riconoscimento dei diritti dell’uomo, quale l’OIL in relazione alla sicurezza sociale;

richiamato specificamente in proposito l’art. 6 della convenzione OIL n. 97/49 (rat. con L.1305/52), che in materia di sicurezza sociale vuole assicurato all’immigrato un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini, nonché l’art. 10 della convenzione OIL n. 143/75 (rat. con L. 158/81) che per i lavoratori migranti garantisce parità di opportunità e di trattamento anche in materia di sicurezza sociale;

ritenute per quanto sopra la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della normativa di cui al comb. disp. art. 80 c. 19 legge 388/00 e art. 9 c. 1 legge 189/02 per contrasto con gli artt. 2,3,10,32,35,38 e 117 1° c. della Costituzione (comb. Con le citate convenzioni OIL 97/49 Ee 143/75) come sopra motivata;

considerato comunque poi che la normativa richiamata contrasta col principio di razionalità espresso all’art. 3 Cost. nella misura in cui, anziché limitarsi a regolare de futuro in modo difforme e più restrittivo per gli stranieri la materia dell’assistenza sociale ( sub specie di provvidenze legate a condizioni inabilitanti di salute) e senza alcuna graduazione dell’intervento normativo, introduce norme che determinano l’eliminazione – senza alcuna gradualità e disciplina transitoria – di benefici assistenziali di durata, con valenza alimentare e vitale, già concessi in base a diversi criteri normativi anteriormente vigenti nella materia garantita dall’art. 38 Cost;

P. Q. M.

Visto l’art. 23 L. 11/3/58 N. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 legge 388/00 (23 dicembre 2000 n. 388), comb. Con l’art. 9 c. legge 189/02 (30 luglio 2002 n. 189), in relazione all’art. 12 legge 118/71 (30 marzo 1971 n. 118), per contrasto con gli artt. 2, 3,10,32,35,38,117 c. 1° della Costituzione, nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perché gli stranieri inabili civili, tali riconosciuti dalla pubblica amministrazione possano fruire (o quantomeno continuare a fruire) della pensione di inabilità.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano 12/3/04

Il Giudice Alba Chiavassa