Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Carta di soggiorno – Chiarimento sui requisiti di soggiorno in Italia per ottenerla

Il quesito è molto chiaro, e presenta un problema che purtroppo si verifica frequentemente.
L’art. 9, comma primo, Testo Unico sull’Immigrazione prevede che “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno . . .”.
Si prevede cioè il diritto di ottenere la carta di soggiorno da parte dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni. La norma prevede anche che egli debba essere titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero illimitato di rinnovi e che dimostri di avere un reddito sufficiente.
È su questo aspetto che si gioca il parere della questura che viene in questa sede contestato perché non ci sembra corretto (è un tema che peraltro abbiamo già trattato).
L’interessato era stato avvisato dalla questura dell’inizio della procedura di rigetto in quanto i sei anni di soggiorno regolare in Italia – pur dallo stesso documentati – non sarebbero stati considerati utili ai fini del computo del periodo fissato dalla norma per ottenere la carta di soggiorno.
Perché? Perché secondo la questura l’interessato avrebbe dovuto possedere per tutti i sei anni di precedente e regolare soggiorno, un tipo di permesso di soggiorno che consentisse un numero indeterminato di rinnovi.

Appare utile aprire una parentesi a questo riguardo al fine di meglio evidenziare la questione sottesa al quesito in oggetto.
– Un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi è sostanzialmente un permesso che consente una relativa stabilità nel territorio italiano.
Permessi di soggiorno di questo tipo sono ad esempio quello per motivi di lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per lo status di rifugiato, per motivi di famiglia ecc.
In altre parole sono permessi di soggiorno che possono essere rinnovati periodicamente, senza un limite, per tutta la vita dello straniero (sempre che questi naturalmente non compia atti che possano pregiudicarne il rinnovo).
– Per contro, non è rinnovabile per un numero illimitato di volte il permesso di soggiorno per motivo di studio, perché alla scadenza del corso legale degli studi, indipendentemente dal fatto che l’interessato li abbia terminati, non potrà più automaticamente richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e vi potrà essere anche qualche difficoltà per convertirlo, perché ciò sarà possibile solo se vi saranno quote disponibili nell’ambito del decreto flussi.
La differenza tra le due ipotesi è evidente.

La questura di cui al quesito adotta un’interpretazione che va oltre ciò che è richiesto dalla norma sopra riportata, richiedendo che per tutti i sei anni previsti di soggiorno regolare, lo straniero deve aver posseduto un tipo di permesso di soggiorno rinnovabile per un numero indeterminato di volte, quindi, ad esempio, pretendendo che per tutti i sei anni precedenti l’interessato abbia avuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Si evidenzia che alcune questure hanno dimostrato di essere ancora più “fini” in questa bizantina ricerca di argomenti per rifiutare la carta di soggiorno, sostenendo che nel caso in cui lo straniero abbia avuto un periodo di disoccupazione durante la sua permanenza in Italia, poiché esiste – secondo la legge – un periodo massimo di disoccupazione oltre il quale può essere rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, quindi poiché il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato come tale per un numero indeterminato di volte, ecco che basterebbe anche solo questo per interrompere il computo dell’anzianità di soggiorno. Addirittura quindi alcune questure hanno sostenuto in passato che non può chiedere la carta di soggiorno lo straniero che risiede regolarmente da sei anni (o magari anche da 15 anni) in Italia, ma che ha avuto un permesso di soggiorno non rinnovabile per un numero indeterminato di volte. Tempo fa alcuni sostenevano persino che a partire da quel momento – quindi dall’interruzione della rinnovabilità del soggiorno per un numero illimitato di volte – quindi a partire da un breve periodo di disoccupazione, doveva ripartire da zero il computo dei sei anni di ininterrotto soggiorno regolare in Italia con un permesso di soggiorno che consentisse un rinnovo per un numero indeterminato di volte.

E’ evidente come tali interpretazioni non rispettino la lettera della legge che effettivamente all’art. 9, comma primo, T.U. sull’Immigrazione come sopra riportato, enuclea tre distinti requisiti.

1) Il primo è che lo straniero sia regolarmente soggiornante in Italia per almeno sei anni. Si precisa che tale è anche lo straniero che per sei anni ha avuto un permesso di soggiorno per turismo o per studio e poi magari un permesso di soggiorno per lavoro.
Tutte le tipologie di permesso di soggiorno posseduto nell’arco degli anni sono computabili ai fini dell’anzianità di soggiorno, quindi del computo dei sei anni richiesti dalla norma;

2) Lo straniero deve essere titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi. Si tratta di un requisito distinto perché deve essere posseduto dallo straniero nel momento in cui presenta la domanda di carta di soggiorno e non deve considerarsi indispensabile averlo posseduto per tutti i sei anni, perché questo la legge non lo richiede.
Ecco che quindi non è necessario avere avuto per tutti i sei anni precedenti, un soggiorno per lavoro subordinato mai interrotto da un periodo di disoccupazione, ma è sufficiente avere avuto un permesso di soggiorno regolare per sei anni di qualsiasi tipo e poi avere – nel momento in cui si presenta la domanda di carta di soggiorno – un permesso di soggiorno rinnovabile per un numero indeterminato di volte.

3) Lo straniero deve dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari. Nel momento in cui si presenta la carta di soggiorno è quindi necessario avere anche un reddito sufficiente, ma non è necessario averlo avuto per tutti i sei anni precedenti.

L’interpretazione della norma come appena delineata è stata chiarita da numerose pronunce della magistratura (pubblicate sulla rivista Diritto immigrazione e cittadinanza, edita da Franco Angeli) e dallo stesso Ministero dell’Interno attraverso un’apposita circolare che, pur essendo stata emanata prima della legge Bossi-Fini, conserva intatto il suo valore dal momento che la legge citata si è limitata a prolungare da cinque a sei anni l’anzianità di soggiorno prevista ai fini del rilascio della carta di soggiorno, rimanendo invariati tutti gli altri requisiti.

Giustamente chi ci scrive dice il vero quando afferma che l’interpretazione della questura competente appare fantasiosa. Qualora l’interessato ricevesse un diniego dovrà necessariamente fare ricorso e confidiamo che il tribunale competente lo accolga perché, sulla base di quanto appena esposto, sembra abbia ragione da vendere.