Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero del Lavoro n. 14/ 2004

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004

Roma, 28 aprile 2004

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Immigrazione

CIRCOLARE N. 14/ 2004

Prot. N. Serv./267/04

Allegati n.

OGGETTO: Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004”.

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.:

Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
D.G.I.E.P.M.-Uff. VI –Centro Visti Roma
Al Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direz. C.le per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Dipartimento per le libertà civilie e l’immigrazione Roma
All’ INPS–Direzione Generale Roma

Il 1 maggio 2004 dieci nuovi paesi entrano a far parte dell’Unione europea. Otto di questi paesi non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario (Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria) mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta si applicano immediatamente tutte norme comunitarie. La presente circolare, in applicazione del DPCM 20 aprile 2004 “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004”, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, indica le procedure da seguire relativamente all’ingresso per lavoro subordinato ed all’accesso al mercato del lavoro italiano durante il periodo transitorio per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati.

Con legge 24 dicembre 2003 n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, è stata autorizzata la ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all’Unione Europea tra gli Stati membri dell’Unione Europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, con Atto di adesione, Allegati, protocolli, Dichiarazioni, scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003

Dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini di Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68 la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’adesione, gli Stati membri attuali applicheranno le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l’accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell’adesione.

In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione e ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/98, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché del D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, si impartiscono le seguenti istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell’adesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.

Procedure per l’accesso al mercato del lavoro:

1. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.

Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell’Unione europea.

Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

2. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che godono dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo.

Godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le procedure di accesso all’impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.

3. Cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1 maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato.

Per tali cittadini troverà applicazione la procedura di seguito indicata.

Il D.P.C.M. del 20.4.2004 fissa il limite entro cui è ammesso l’accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.

Tale quota è aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti D.P.C.M. del 19.12.2003.

Pertanto, il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione del lavoratore di Stati di nuova adesione è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità semplificate.

La domanda, in bollo, redatta sul modello appositamente predisposto, qui allegato, (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL – Direzione provinciale del lavoro), deve essere indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per località di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:

1. le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);

2. le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);

3. le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d’impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).

Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro – redatto sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL), stipulato con il cittadino di Stati di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del lavoro e dell’effettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura.

A pena di inammissibilità, la domanda e l’allegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l’ora dell’invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. L’inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 20.4.2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.

Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del D.P.C.M. del 20.4.2004 potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell’ambito delle quote di cui ai due D.P.C.M. del 19.12.2003. Le istanze riferite a cittadini di Stati di nuova adesione non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL, nell’ambito dei due precedenti DPCM del 19/12/2003, andranno riformulate secondo la procedura e la modulistica allegata alla presente circolare.

Le richieste presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due D.P.C.M. del 19.12.2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno per il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare.

Ai fini dell’evasione delle richieste inoltrate ai sensi del DPCM del 20.4.2004, le Direzioni Provinciali dovranno provvedere al relativo esame secondo l’ordine basato sulla data di spedizione della raccomandata; in caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola l’amministrazione all’accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota.

Le Direzioni Provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo, rilasciano l’autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto, qui allegato.

L’autorizzazione è rilasciata mediante l’utilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei D.P.C.M. del 19.12.2003 se ancora disponibile. Se tale quota è esaurita l’Ufficio procedente rilascia l’autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal D.P.C.M. del 20.4.2004. Quest’ultima non sarà ripartita a livello regionale, pertanto le DPL ai fini del rilascio delle autorizzazioni dovranno utilizzare la procedura applicativa, a disposizione nella rete intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://inwelfare/gcun, unitamente alle modalità di accesso e di utilizzo di tali procedure.

L’autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato. Un’ulteriore copia sarà trattenuta a cura della D.P.L. per eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Si fa presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all’INPS e all’INAIL l’instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l’Impiego l’assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell’atto autorizzativo in parola.

Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.

I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei paesi di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch’essi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.

Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall’art. 27 co. 1 del D. L.vo 286/98 il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste dall’art. 27 del T.U. 286/98 e dalle relative norme di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Maurizio Silveri

Vedi allegati:

modello richiesta autorizzazione

modello contratto individuale

modello autorizzazione al lavoro