Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 Giugno 2004

Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2004

Flussi d'ingresso neocomunitari 2004

Gazzetta Ufficiale N. 150 del 29 Giugno 2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi entrano a far parte dell’Unione europea. Per i cittadini della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta si applicano con effetto immediato tutte le norme comunitarie.
I cittadini provenienti dai restanti otto Paesi –
Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria – non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario.
La presente circolare, emanata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, indica per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati, le procedure da seguire per l’ingresso per lavoro subordinato e l’accesso al mercato del lavoro italiano, durante il periodo transitorio.
Con la legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, e’ stata autorizzata la «Ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto
finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003».
Dal 1° maggio 2004, nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario, ad eccezione degli
articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68, la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell’adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l’accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al
proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell’adesione.
In conformita’ a quanto previsto dal Trattato di adesione ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti, la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonche’ del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni alle quali gli Uffici interessati dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell’adesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato e dei titoli di
soggiorno ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.
Procedure per l’accesso al mercato del lavoro.
1. I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi già occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro. Per essi si applicano le procedure di accesso all’impiego subordinato in Italia
previste per i cittadini dell’Unione europea.
Per dimostrare l’esistenza di questa condizione, il lavoratore dovra’ dotarsi della certificazione rilasciata dalla direzione provinciale, del lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.
2. I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi in possesso dei requisiti necessari ad esercitare una attivita’ di lavoro autonomo, godono di libera circolazione ai fini dell’accesso al mercato del lavoro. Per essi si applicano le procedure di accesso all’impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.
3. Ai cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1° maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato, si applichera’ la procedura di seguito indicata.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004 fissa il limite entro cui e’ ammesso l’accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei cittadini degli otto Paesi summenzionati per l’anno 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.
Tale quota e’ aggiuntiva per l’anno 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalita’, dai due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003.
Il datore di lavoro che intende procedere all’assunzione di un lavoratore, cittadino di uno degli otto Stati di nuova adesione, e’ tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al
lavoro con le seguenti modalita’ semplificate.
La domanda, redatta in bollo sul modello appositamente predisposto
(reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le
DPL – Direzioni provinciali del lavoro), deve essere indirizzata alla
direzione provinciale del lavoro competente per la localita’ ove e’
resa la prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di
inammissibilita’, oltre alla ragione sociale (se trattasi di
azienda), i seguenti elementi:
le complete generalita’ del richiedente (accompagnate dalla
fotocopia di valido documento di identita’ ovvero di passaporto se
non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino
extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia
del permesso di soggiorno in corso di validita);
le complete generalita’ del lavoratore richiesto (accompagnate
dalla fotocopia di passaporto in corso di validita);
le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e
livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile,
orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali
nel caso di tempo parziale, localita’ d’impiego, tipologia
contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato,
stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro – redatto
sul modello appositamente predisposto (reperibile sul sito web
ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL) – stipulato con il
cittadino proveniente dallo Stato di nuova adesione, la cui efficacia
e’ sottoposta alla condizione dell’effettivo rilascio
dell’autorizzazione al lavoro da parte della direzione provinciale
del lavoro e dell’effettiva presentazione della domanda della
relativa carta di soggiorno alla Questura.
A pena di irricevibilita’, la domanda e l’allegato contratto di
lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita dagli
Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla
data anche l’ora dell’invio. Piu’ richieste potranno essere
cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate
dallo stesso datore di lavoro mittente.
L’inoltro della raccomandata sara’ possibile a decorrere dal giorno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004. Dalla stessa data tutte le
richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si
applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente
presentate secondo le modalita’ stabilite dalla presente circolare.
a) Le richieste spedite in data anteriore al giorno di
pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 aprile 2004, potranno essere prese in considerazione
esclusivamente nell’ambito delle quote di cui ai due decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003.
b) le istanze riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione,
non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL nell’ambito dei
due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 dicembre 2003, andranno riformulate.
c) le richieste presentate in data anteriore all’entrata in
vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione,
se rientranti nelle quote dei due decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, la cui istruttoria si
esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello
stesso, seguiranno il rilascio delle relative autorizzazioni le
modalita’ semplificate introdotte dalla presente circolare.
Ai fini dell’evasione delle richieste inoltrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004,
le direzioni provinciali del lavoro dovranno provvedere al relativo
esame secondo l’ordine della data di spedizione della raccomandata.
In caso di parita’ di data sara’ accordata priorita’ alla domanda il
cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti
antecedente.
Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata
contenente la richiesta di autorizzazione non vincola
l’amministrazione all’accoglimento della domanda stessa, che rimane
condizionato alla verifica della disponibilita’ della quota.
Le direzioni provinciali, una volta completata la fase istruttoria
con esito positivo, rilasciano l’autorizzazione al lavoro redatta su
modello appositamente predisposto.
L’autorizzazione e’ rilasciata mediante l’utilizzo della quota
corrispondente localmente assegnata sulla base dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, se ancora
disponibile. Se tale quota e’ esaurita, l’Ufficio procedente rilascia
l’autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in
20.000 unita’ dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 aprile 2004. Quest’ultima quota non sara’ ripartita a livello
regionale e, pertanto, le DPL, ai fini del rilascio delle
autorizzazioni, dovranno utilizzare la procedura applicativa, messa a
disposizione sulla rete internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che provvedera’ a definire le modalita’ di accesso
e di utilizzo di tali procedure.
L’autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura
delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro
richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la
quale dovra’ recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta
di soggiorno per lavoro subordinato di durata pari a quella
dell’autorizzazione stessa.
Si fa presente che il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare,
entro i termini previsti, all’INPS e all’INAIL l’instaurazione del
rapporto di lavoro, ed entro cinque giorni, al centro per l’impiego,
l’assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di
lavoro instaurato a seguito dell’atto autorizzativo in parola.
Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro
con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del
lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12
mesi. Per dimostrare l’esistenza di questa condizione il lavoratore
dovra’ dotarsi della certificazione rilasciata dalla DPL, previa
esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento
dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al
periodo corrispondente.
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di
nuova adesione, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di
studio, sono tenuti anch’essi a presentare la relativa richiesta di
autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente
circolare.
Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall’art. 27, comma 1
del decreto legislativo n. 286/1998, il rilascio della relativa
autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova
adesione implica, comunque, la verifica delle condizioni previste
dallo stesso art. 27 del medesimo decreto legislativo e dalle
relative norme di attuazione.
Titoli di ingresso e di soggiorno per lavoratori subordinati.
I cittadini degli Stati di nuova adesione sono esonerati dal visto
d’ingresso, ivi incluso quello per motivi di lavoro, per effetto
dell’acquisizione della cittadinanza europea e in applicazione
dell’art. 18 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea, il
quale stabilisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
La carta di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi Stati
aderenti che intendano svolgere attivita’ di lavoro subordinato,
previa esibizione dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla
direzione provinciale del lavoro. Tale carta ha durata pari a quella
dell’autorizzazione al lavoro. Dopo un periodo di lavoro ininterrotto
pari o superiore a 12 mesi puo’ essere concessa la carta di soggiorno
di validita’ quinquennale.
I cittadini dei Paesi di nuova adesione in argomento che intendono
svolgere attivita’ di lavoro stagionale nel territorio dello Stato,
sono esentati dalla richiesta della carta di soggiorno, purche’ siano
in possesso di un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza
diplomatica o consolare e dell’autorizzazione al lavoro rilasciata
dalla direzione provinciale del lavoro, in base all’art. 3, comma 2,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 54.
I cittadini degli Stati di nuova adesione, gia’ presenti sul
territorio dello Stato ed in possesso di permesso di soggiorno
rilasciato a vario titolo e di durata superiore a tre mesi, possono
richiedere la carta di soggiorno dal 1° maggio p.v. Gli stessi devono
essere in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
Dal 1° maggio p.v. non deve essere piu’ apposto il nulla osta in
calce all’autorizzazione al lavoro, previsto dall’art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999; pertanto, le
autorizzazioni giacenti presso le Questure devono essere restituite
ai datori di lavoro, costituendo titolo idoneo per la richiesta della
carta di soggiorno da parte del cittadino di cui trattasi.

Roma, 28 aprile 2004

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Registrato alla Corte dei conti l’8 giugno 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 261