Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 261 del 6 agosto 2004

Direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004

Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

Direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004

Il Consiglio dell’Unione Europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, primo comma, punto 3,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Elaborare una politica comune dell’immigrazione, comprendente la definizione delle condizioni d’ingresso e di soggiorno degli stranieri e misure di lotta contro l’immigrazione clandestina, è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione europea di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 , il Consiglio europeo ha espresso la propria determinazione a combattere alla radice l’immigrazione illegale, in particolare contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti, ed ha raccomandato agli Stati membri d’incentrare i loro sforzi sull’individuazione e lo smantellamento delle reti criminali, provvedendo al tempo stesso a garantire i diritti delle vittime.

(3) A riprova del carattere sempre più preoccupante di questo fenomeno a livello internazionale, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, corredata da un protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e da un protocollo per controllare il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La Comunità ed i quindici Stati membri li hanno firmati nel dicembre 2000.

(4) L’attuazione della presente direttiva non incide sulla protezione prevista per i rifugiati, per i beneficiari di una protezione sussidiaria e per chi chiede protezione internazionale a norma del diritto internazionale riguardante i rifugiati, né sugli altri strumenti relativi ai diritti umani.

(5) La presente direttiva non incide su altre disposizioni relative alla protezione delle vittime, dei testimoni o di persone particolarmente vulnerabili, né lede le prerogative degli Stati membri in materia di concessione del diritto di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo.

(6) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(7) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credenze, opinioni politiche od ogni altra opinione, appartenenza ad una minoranza nazionale, condizioni economiche, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

(8) Si dovrebbe ricordare che, a livello europeo, al fine di intensificare la prevenzione e la lotta contro tali reati sono state adottate la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002 , volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali [4] e la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002 , sulla lotta alla tratta degli esseri umani [5].

(9) La presente direttiva prevede un titolo di soggiorno destinato alle vittime della tratta di esseri umani o, qualora uno Stato membro decida di ampliare il campo di applicazione della presente direttiva, ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale per i quali il titolo di soggiorno abbia carattere d’incitamento sufficiente perché essi cooperino con le autorità competenti, pur subordinandolo a determinate condizioni, per evitare gli abusi.

(10) A tale scopo, è necessario stabilire i criteri per il rilascio del titolo di soggiorno, le condizioni di soggiorno e i motivi di non rinnovo o di ritiro. Ai sensi della presente direttiva il diritto al soggiorno è subordinato al rispetto di determinate condizioni e ha carattere provvisorio.

(11) È necessario informare i cittadini in questione di paesi terzi, che è possibile ottenere tale titolo di soggiorno e che essi dispongono di un periodo di riflessione. Tale periodo dovrebbe metterli in grado di decidere con cognizione di causa se vogliano o no cooperare con le autorità di polizia e con le autorità inquirenti e giudiziarie – tenendo conto dei rischi che corrono – cosicché la loro cooperazione sia libera e, quindi, più efficace.

(12) In considerazione della loro vulnerabilità, ai cittadini in questione di paesi terzi dovrebbe essere concessa l’assistenza prevista dalla presente direttiva. Tale assistenza dovrebbe consentire loro di ristabilirsi e di sottrarsi all’influenza degli autori dei reati. Le cure mediche da prestare al cittadino di un paese terzo contemplato dalla presente direttiva comprendono anche, se del caso, un’assistenza psicoterapeutica.

(13) Le autorità competenti devono prendere una decisione sul rilascio del titolo di soggiorno valido almeno sei mesi o sul suo rinnovo. Esse dovrebbero valutare se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte.

(14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle attività svolte dalle autorità competenti in tutte le fasi delle pertinenti procedure nazionali, e in particolare allorché indagano sui reati in questione.

(15) Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di autorizzare il soggiorno per altri motivi, in funzione delle rispettive legislazioni nazionali, ai cittadini di paesi terzi che possono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ma che non sono, o non sono più in possesso dei requisiti in essa stabiliti, ai loro familiari o alle persone trattate come familiari.

(16) Per consentire ai cittadini in questione di paesi terzi di rendersi indipendenti e di non ricadere nella rete criminale, i beneficiari del titolo di soggiorno dovrebbero essere autorizzati, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all’istruzione. Nell’autorizzare l’accesso dei beneficiari del titolo di soggiorno alla formazione professionale e all’istruzione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata probabile del soggiorno.

(17) La partecipazione dei cittadini di paesi terzi interessati a programmi e regimi già esistenti o da prevedere dovrebbe contribuire alla ripresa di una vita sociale normale.

(18) Se i cittadini dei paesi terzi interessati presentano domanda per ottenere un titolo di soggiorno di un’altra categoria, gli Stati membri dovrebbero prendere una decisione in base al diritto ordinario riguardante gli stranieri. Nell’esaminare la suddetta domanda, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che i cittadini in questione di paesi terzi hanno ottenuto il titolo di soggiorno a norma della presente direttiva.

(19) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per quanto riguarda l’applicazione della presente direttiva, le informazioni che ha individuato nell’ambito delle attività svolte con riferimento alla raccolta e al trattamento di dati statistici riguardanti materie che rientrano nel settore della giustizia e degli affari interni.

(20) Poiché lo scopo di istituire un titolo di soggiorno per i cittadini in questione di paesi terzi che cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 del suddetto protocollo, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente direttiva e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,
ha adottato la presente Direttiva:

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto della presente direttiva è definire le condizioni per rilasciare titoli di soggiorno di limitata durata, collegata alla lunghezza delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi, i quali cooperino alla lotta contro la tratta di esseri umani o contro il favoreggiamento dell’immigrazione illegale.

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi della presente direttiva:

a) per «cittadino di paese terzo» s’intende ogni persona non avente la cittadinanza dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

b) «favoreggiamento dell’immigrazione illegale» abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE del Consiglio;

c) «tratta di esseri umani» abbraccia casi quali quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/629/GAI;

d) per «misura di esecuzione di una decisione di allontanamento» s’intende ogni provvedimento adottato da uno Stato membro per attuare la decisione presa dalle autorità competenti nella quale è ordinato l’allontanamento di un cittadino di paese terzo;

e) per «titolo di soggiorno» s’intende ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo, che soddisfi le condizioni fissate dalla presente direttiva, di risiedere legalmente sul suo territorio;

f) per «minori non accompagnati» s’intendono i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni, che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché una tale persona non ne assuma effettivamente la custodia, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio dello Stato membro.

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati vittime di reati collegati alla tratta degli esseri umani, anche se sono entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono stati coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale.

3. La presente direttiva si applica ai cittadini in questione di paesi terzi che hanno raggiunto la maggiore età fissata nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono in via di deroga decidere di applicare la presente direttiva ai minorenni in base alle condizioni definite nel rispettivo ordinamento giuridico.

Articolo 4 – Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la facoltà di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone cui si applica la presente direttiva.

Capo II – Procedura di rilascio del titolo di soggiorno

Articolo 5 – Informazione del cittadino di un paese terzo interessato

Quando le autorità competenti degli Stati membri ritengono che un cittadino di un paese terzo possa rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, esse informano questa persona delle possibilità offerte a norma della presente direttiva.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tale informazione possa anche essere fornita da un’organizzazione non governativa o da un’associazione specificamente designata dallo Stato membro interessato.

Articolo 6 – Periodo di riflessione

1. Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all’influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti.

La durata e la decorrenza del periodo di cui al comma precedente vengono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

2. Durante il periodo di riflessione, e nell’attesa della decisione delle autorità competenti è accordato al cittadino di un paese terzo l’accesso al trattamento previsto all’articolo 7 e non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento decisa a suo riguardo.

3. Il periodo di riflessione non conferisce un diritto di soggiorno in base alla presente direttiva.

4. Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l’interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati di cui all’articolo 2, lettere b) e c), oppure per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 7 – Trattamento concesso prima del rilascio del titolo di soggiorno

1. Gli Stati membri assicurano che al cittadino in questione, di un paese terzo, privo delle risorse sufficienti siano garantiti un livello di vita in grado di permettergli la sussistenza e l’accesso a cure mediche urgenti. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, compresa, se del caso e se prevista dalla legislazione nazionale, un’assistenza psicologica.

2. Gli Stati membri, nell’applicare la presente direttiva, tengono nel debito conto le esigenze di sicurezza e di protezione del cittadino di un paese terzo interessato, conformemente alla legislazione nazionale.

3. Gli Stati membri assicurano, se del caso, un’assistenza linguistica al cittadino in questione, di un paese terzo.

4. Gli Stati membri possono fornire al cittadino in questione, di un paese terzo, un’assistenza legale gratuita se previsto e alle condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico nazionale.

Articolo 8 – Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno

1. Una volta trascorso il periodo di riflessione, o ancora prima se le autorità competenti ritengono che il cittadino in questione, di un paese terzo, abbia già soddisfatto i criteri fissati alla lettera b), gli Stati membri valutano:

a) l’opportunità presentata dalla proroga del suo soggiorno sul territorio nazionale ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario; e

b) l’esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall’interessato; e

c) la rottura di ogni legame con i presunti autori dei fatti che potrebbero configurarsi come uno dei reati menzionati all’articolo 2, lettere b) e c).

2. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e fatti salvi i motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale, si richiede l’adempimento delle condizioni enumerate al paragrafo 1.

3. Fatte salve le disposizioni relative al ritiro di cui all’articolo 14, il titolo di soggiorno è valido almeno sei mesi. Esso viene rinnovato se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Capo III – Trattamento dei beneficiari del titolo di soggiorno

Articolo 9 – Trattamento concesso dopo il rilascio del titolo di soggiorno

1. Gli Stati membri assicurano che al beneficiario del titolo di soggiorno che non disponga di risorse sufficienti sia perlomeno concesso lo stesso trattamento previsto all’articolo 7.

2. Gli Stati membri forniscono le necessarie cure mediche o altra assistenza al cittadino in questione di un paese terzo che non disponga di risorse sufficienti e con particolari esigenze, come le donne incinte, i disabili, le vittime di violenza sessuale o di altre forme di violenza e, nell’ipotesi che essi si avvalgano della facoltà conferita dall’articolo 3, paragrafo 3, i minorenni.

Articolo 10 – Minorenni

Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà conferita dall’articolo 3, paragrafo 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nell’applicare la presente direttiva, gli Stati membri prendono in debita considerazione l’interesse superiore del minorenne. Essi provvedono ad adeguare il procedimento in considerazione dell’età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell’interesse del minorenne;

b) gli Stati membri accordano al minorenne l’accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico;

c) se il cittadino di un paese terzo è un minorenne non accompagnato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilirne l’identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell’ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico.

Articolo 11 – Lavoro, formazione professionale e istruzione

1. Gli Stati membri definiscono le norme secondo le quali il beneficiario del titolo di soggiorno è autorizzato ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all’istruzione.

Tale accesso è limitato alla durata del titolo di soggiorno.

2. Le condizioni e le procedure di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all’istruzione sono determinate, conformemente alla legislazione nazionale, dalle autorità competenti.

Articolo 12 – Programmi o regimi per i cittadini di paesi terzi interessati

1. Ai cittadini in questione di paesi terzi è concesso l’accesso a programmi o regimi esistenti, previsti dagli Stati membri o da organizzazioni o associazioni non governative che hanno accordi specifici con gli Stati membri, aventi come prospettiva la ripresa di una vita sociale normale, compresi, eventualmente, corsi intesi a migliorare la loro capacità professionale, oppure la preparazione al ritorno assistito nel paese di origine.

Gli Stati membri possono prevedere programmi specifici per i cittadini in questione di paesi terzi.

2. Se uno Stato membro decide di istituire e attuare i programmi o i regimi di cui al paragrafo 1, può vincolare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno alla partecipazione a tali programmi o regimi.
Capo IV – Non rinnovo e ritiro

Articolo 13 – Non rinnovo

1. Il titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva non è rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, o se una decisione adottata dalle autorità competenti ha posto fine al relativo procedimento.

2. Allo scadere del titolo di soggiorno rilasciato a norma della presente direttiva, si applica il diritto ordinario riguardante gli stranieri.

Articolo 14 – Ritiro

Il titolo di soggiorno è soggetto a ritiro in qualsiasi momento se non sono più soddisfatte le condizioni del rilascio. In particolare, il titolo di soggiorno può essere ritirato nei seguenti casi:

a) se il beneficiario ha ristabilito attivamente, volontariamente e di propria iniziativa, un legame con i presunti autori dei fatti configurati come reati; oppure

b) se l’autorità competente ritiene la cooperazione della vittima fraudolenta o la sua denuncia fraudolenta o infondata; oppure

c) per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale; oppure

d) se la vittima cessa di cooperare; oppure

e) se le autorità competenti decidono di archiviare il caso.

Capo V – Disposizioni finali

Articolo 15 – Clausola di salvaguardia

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione delle vittime e dei testimoni.

Articolo 16 – Relazione

1. Entro il 6 agosto 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, eventualmente, le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni opportuna informazione per la stesura di tale relazione.

2. Dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno ogni tre anni, una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 17 – Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 6 agosto 2006 . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18 – Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 19 – Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004 .

Per il Consiglio

Il presidente

M. Mc Dowell

[1] GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.

[2] Parere espresso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[3] GU C 221 del 17.9.2002, pag. 80.

[4] GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.

[5] GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 1.