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da Il Corriere della Sera del 21 aprile

L’accompagnamento coattivo alla frontiera … di Dino Martirano

Roma – L’accompagnamento coattivo alla frontiera dell’immigrato clandestino è illegittimo se prima non vi è un controllo pieno del magistrato. In altre parole, il meccanismo dell’espulsione amministrativa decretata dal questore rischia di essere travolto per mancanza di garanzie nei confronti dello straniero seppur privo di permesso di soggiorno. Ecco allora che verrebbe meno uno dei cardini (legge 106 del 2002) sui cui poi si è poggiata la «Bossi-Fini», ovvero il fiore all’occhiello della maggioranza in materia di immigrazione. «Bocciato l’architrave di quella legge», dicono i Ds.

Il governo, comunque, è già pronto a metterci una toppa con un decreto. Dopo mesi di attesa, la Corte Costituzionale sarebbe in procinto di dichiarare illegittima l’espulsione amministrativa dell’immigrato con accompagnamento coattivo alla frontiera. Nella decisione, adottata in camera di consiglio prima di Pasqua ma ancora non ufficializzata, la Consulta avrebbe riconosciuto che la norma in esame è in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi en ei modi previsti dalla legge». Ancora: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le 48 ore successive, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto». Questo è scolpito nella Costituzione.

Ma nel caso dell’espulsione amministrativa dello straniero una marcia indietro dopo l’allontanamento coattivo sembra oggettivamente impossibile. Per questo la Corte (il relatore del provvedimento è il giudice Carlo Mezzanotte) avrebbe dato ragione ai tribunali di Parma e di Roma che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale: perché la prevista convalida entro 48 da parte dell’autorità giudiziaria del provvedimento di espulsione consisterebbe soltanto in un controllo parziale e non in una verifica capace di garantire il contraddittorio e il pieno diritto alla difesa. Una volta espulso, infatti, l’immigrato ingiustamente accompagnato alla frontiera ha poche possibilità di far valere il suo punto di vista.

Il meccanismo dell’espulsione amministrativa è incardinato nella legge 106 del 2002, che ha preceduto di poco la Bossi-Fini e che ha modificato la vecchia Turco-Napolitano. E c’è da dire che il giudice Carlo Mezzanotte (tutt’altro una «toga rossa») aveva scritto l’ordinanza 105 del 2001 che passava al setaccio la legge Turco-Napolitano, ovvero il fiore all’occhiello del centro sinistra. In quell’occasione, la Corte aveva si riconosciuto l’accompagnamento coattivo alla frontiera, dopo il trattenimento nei centri di accoglienza, ma aveva anche posto una condizione: tutti gli atti del procedimento di espulsione devono essere sottoposti al controllo pieno del giudice».

Presto la Corte (relatore il giudice Guido Neppi Modona) dovrà pronunciarsi anche su un altro nodo della Bossi Fini: l’arresto obbligatorio per l’immigrato recidivo che non rispetta l’ordine del questore ad abbandonare il territorio nazionale. E se si tratterà di un’altra bocciatura, per il governo la quadratura del cerchio si profila assai complessa.