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Sentenza della Corte di Cassazione I sez. civ. n. 07472/04 del 20 aprile 2004

Posizione di chi viene espulso mentre è in attesa di regolarizzazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati :

Dott. Giovanni LOSAVIO – Presidente
Dott. Aldo CECCHERINI – Consigliere
Dott. Fabrizio FORTE – Consigliere
Dott. Francesco A. GENOVESE – Cons. Rel.
Dott. Luigi MACIOCE – Consigliere

Ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
— – selettivamente domiciliato in Roma, via Vittoria Colonna, 40, presso l’avv. Ambra Giovene con gli avv.ti Ernesto Pecora e Paolo Oddi del Foro di Milano che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso

– Ricorrente-

Contro

Prefetto di Milano – Intimato-

Avverso il decreto del Tribunale di Milano n.678 cron. Del 24.02.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.02.2004 dal relatore Cons.Luigi Macioce il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per il rigetto del ricorso .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14.09.2002 era proposta dichiarazione di emersione (art. 1 D.L. 195/2002 conv. in L.222/2002) nell’interesse del cittadino del Marocco —- e con successiva nota del 3.02.2003 gli interessati (datore di lavoro e lavoratore) erano convocati per il 21.03.2003 innanzi l’Ufficio Territoriale del Governo per la stipula del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso al lavoratore. Comparso alla data fissata presso l’indicato sportello Polifunzionale, —- veniva quindi accompagnato in Questura ove riceveva notifica di contestuale decreto di espulsione e della misura di trattenimento presso il CPTA di Milano. Convalidata la misura coercitiva, lo —- proponeva opposizione al decreto espulsivo deducendo la violazione dell’art. 2, c.2 della L.222/02, non essendo stato adottato alcun rituale provvedimento di reiezione della domanda di regolarizzazione . L’adito Giudice, con decreto 24.02.2003, convalidato il trattenimento, rigettava il ricorso affermando : che dalle norme non si ricavava alcun obbligo della P.A. di comunicare al richiedente la sanatoria gli atti di accertamento ostativi; che l’atto conclusivo era quello di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ; che nella specie la relazione di servizio 21.03.2003 evidenziava l’esistenza di motivi ostativi con la conseguenza per la quale doveva ritenersi conclusa la procedura e possibile l’adozione nella misura espulsiva.

Per la cassazione di tale decreto lo — ha proposto articolato ricorso il 10.04.2003 al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente — si duole del fatto che la misura espulsiva sia stata adottata a suo carico nella pendenza della procedura di emersione e quindi in violazione del disposto dell’art.2 c.1 del D.L. 195/02 conv . in L.222/02(che fa divieto di adottare l’espulsione fino alla conclusione della procedura di cui all’art. 1, salva ipotesi, nel suo caso non ricorrente, del pericolo per la sicurezza dello Stato).

Nel mentre il Giudice del merito ha ritenuto che la conclusione negativa de qua si possa ritener avverata per facta concludentia, ad avviso del ricorrente – che denunzia violazione anche degli artt.13 c.7 T.U. , 12 DPR 394/99, 1 e 2 L.241/90 – logica e civilta’ giuridica, oltre che il rispetto delle menzionate norme, impongono di ritenere conclusa detta procedura le sole volte in cui al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale ( la traduzione di cui all’art.2 c.6 del D. leg. 286/98), l’esito negativo della stessa, con la conseguenza per la quale in difetto di tal comunicazione ne’ la procedura puo’ ritenersi conclusa ne’ il Prefetto puo’ riassumere l’esercizio del suo potere espulsivo.

La censura – pertinente e persuasivamente argomentata – merita piena condivisione, ed il decreto impugnato – che e’ incorso in denunziati errori di diritto – deve essere cassato.

Che il richiedente la legalizzazione ai sensi dell’art.1 c.1 e 2 della L. 222/02 abbia il diritto di ottenere la comunicazione scritta – dall’Ufficio destinatario della richiesta – dell’esito negativo della procedura (tal comunicazione costituendo il suo atto “conclusivo” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c.1 e che sia errato ipotizzare che sussistano equipollenti verbali o scritti (come ritenuto dal Tribunale di Milano con riguardo alla informazione acquisita dal —- all’atto di ricevere notifica a mani proprie della espulsione 31.03.2003) e’ dato indiscutibile alla luce de :

la stessa previsione di una convocazione scritta per gli adempimenti successivi, in caso di esito positivo (art.1 c.5 L.cit.) e la stessa espressione letterale di cui alla norma che occupa (fino alla data di conclusione della procedura), tali da far ritenere impensabile la compatibilita’ con le norme di una comunicazione verbale;
la previsione generale di cui agli artt. 2 e 3 della L.241/90 (che nel caso dell’atto di esternazione dell’esito negativo della procedura de qua non puo’ che applicarsi, non sussistendo ragioni di urgenza o di ordine pubblico che vi facciano ostacolo);
la previsione di cui all’art. 2. c. 6 D.Leg. 286/98 che, imponendo l’obbligo di traduzione, presuppone la forma scritta dell’atto destinato allo straniero;
la sostanziale natura di atto di diniego del permesso di soggiorno che assume il rifiuto di procedere alla legalizzazione del rapporto di lavoro, un atto sottooposto al sindacato del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 6 c. 10 del D. Leg. 286/98 e, come tale, necessariamente fornito di sintetica motivazione in fatto ed in diritto.

Cassato il decreto e nessuna valutazione residuando alla cognizione del giudice del rinvio, ben puo’ questa Corte provvedere alla decisione del merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Pertanto, in accoglimento del ricorso dello straniero —-, si puo’ provvedere ad annullare l’espulsione 21.03.2003 perche’ adottata in violazione del divieto di cui all’art. 2 c.1 citato.

Si provvede in dispositivo alla determinazione delle spese per il giudizio di merito e per quello di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato ; decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. , accoglie l’opposizione di —- ed annulla il decreto di espulsione in data 21.03.2003; condanna l’intimato Prefetto di Milano a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio che determina per la fase di merito in euro 550,00 (di cui 50, 00 per esborsi, 200,00 per diritti e 30,00 per onorari) ed in euro 2000,00, per il giudizio di legittimita’ (comprensivi di euro 100,00 per esborsi).

Cosi’ deciso in Roma il 12.02.2004.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004.