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A cura di Grazia Ferdenzi e Alessandro Cimaglia, avvocati del CIAC Parma

Centri di Permanenza Temporanea. Il caso di E.L.

Tratto dal periodico Ponte di Mezzo.

L’art. 14 del Testo Unico prevedeva il trattenimento obbligatorio dello straniero, ove non fosse possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, quando si verificavano i seguenti casi:
– occorreva procedere al soccorso dello straniero;

– occorreva eseguire accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità;

– occorreva acquisire documenti di viaggio;

– vi era l’indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo.

Lo straniero veniva così trattenuto, previa convalida del provvedimento da parte del Pretore, in un C.P.T. per un periodo massimo di venti giorni, prorogabili di ulteriori dieci quando fosse imminente l’eliminazione dell’impedimento all’espulsione o al respingimento.
Contro il provvedimento di convalida e di proroga era proponibile il ricorso per Cassazione, ricorso che però non sospendeva l’esecuzione della misura.
Attualmente l’art. 14 del Testo Unico, nella nuova formulazione introdotta dalla Legge Bossi-Fini, prevede, oltre alle ipotesi di trattenimento già in precedenza in vigore, anche le seguenti ulteriori possibilità:
– che la misura del trattenimento presso un C.P.T. possa essere applicata anche in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria competente su richiesta del Questore di nulla-osta all’esecuzione del provvedimento amministrativo di espulsione (art. 13 comma 3);
– che debba essere applicata a seguito della presentazione da parte dello straniero, già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, di una domanda di asilo (art. 1 ter comma 3 L. 39/90).
In questi casi il trattenimento presso un C.P.T., sempre previa convalida del Tribunale in composizione monocratica (vista la soppressione delle Preture e l’istituzione del Giudice Unico), passa però dai precedenti 20 giorni agli attuali 30, prorogabili di ulteriori 30.
Anche le motivazioni che conducono alla richiesta di proroga cambiano: mentre prima la proroga, come si legge dalla precedente formulazione dell’art. 14 del Testo Unico, veniva concessa solo quando fosse imminente l’eliminazione dell’impedimento che ostacolava l’esecuzione dell’espulsione o del respingimento, ora bastano gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità e nazionalità del trattenuto o nell’acquisizione dei documenti di viaggio per ottenere un provvedimento che “allunghi” la permanenza dello straniero nel C.P.T..
Invariata rimane la possibilità di ricorrere in Cassazione contro il decreto di convalida o di proroga, così come invariato rimane il fatto che tale ricorso non produca la sospensione della misura.
La legge Bossi-Fini ha, quindi, raddoppiato da 30 (20+10) a 60 (30+30) il periodo massimo di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea.
Circa la procedura di convalida, occorre precisare che non sono intervenute modifiche rispetto alla legislazione precedente: anche nell’ipotesi della Bossi-Fini, infatti, il provvedimento di trattenimento dovrà essere comunicato dal Questore, entro 48 ore, al Tribunale in composizione monocratica il quale, sentito l’interessato, con l’assistenza ove necessario di un interprete, ne disporrà, entro le 48 ore la convalida o meno.
La disciplina che introduce nel nostro ordinamento i centri di permanenza temporanea non regolamenta però in alcun modo il diritto dello straniero trattenuto ad esercitare in tempo utile il suo diritto alla difesa, cioè il diritto a presentare personalmente il proprio ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione.
Benché l’art. 14 del Testo Unico affermi che “lo straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità” nulla si dice in merito alla concreta possibilità di far pervenire all’esterno l’eventuale ricorso, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di violazione del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.
Ciò desta enormi preoccupazioni riguardo la tutela della dignità umana che appare così costantemente violata.
Emblematico, al riguardo, è il caso riferito da uno dei legali del Ciac.
“E.L. è una giovane cittadina della Costa d’Avorio. A causa di una sanguinosa guerra civile nella quale hanno perso la vita molti dei suoi familiari, E.L. fugge dal proprio paese e raggiunge l’Italia dove vivono alcuni dei suoi fratelli. Una mattina, nel corso di un normale controllo di polizia, viene trovata priva di documenti e, dunque, espulsa. Inutilmente cerca di raccontare la sua storia che appare un semplice tentativo di sottrarsi all’espulsione. Nell’arco di poche ore, senza poter avere alcun contatto con un legale che rappresenti le sue ragioni e formalizzi una legittima richiesta di asilo o di permesso di soggiorno per motivi umanitari, viene trasferita da Parma al centro di temporanea permanenza (ctp) di Roma in attesa di imbarcarsi su un aereo per la Costa d’Avorio. Giunta al ctp, insiste per formulare la richiesta di asilo che redige essa stessa come può. Nel frattempo i familiari, qui a Parma, prendono contatti con il sottoscritto. E’ necessario infatti proporre ricorso innanzi al tribunale di Parma – competente per territorio – al fine di ottenere la revoca o la sospensione della espulsione in attesa che la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato si pronunzi sulla relativa domanda. Per proporre ricorso a Parma occorre avere la delega scritta della giovane, l’originale del decreto di espulsione (che è nelle sue mani) e, possibilmente, una prova dell’avvenuto deposito della domanda di status di rifugiato proposta dalla straniera presso il ctp di Roma. Prendo contatti con il ctp per sapere se la domanda di asilo è stata formalmente depositata: al riguardo non ottengo alcuna risposta. Il rischio è altissimo: senza presentazione della domanda l’espulsione potrebbe essere eseguita in qualsiasi momento. Parto per Roma.
Raggiunto il ctp chiedo di poter parlare con E.L. Durante il colloquio raccolgo la sua delega scritta e l’originale del decreto di espulsione; riguardo la domanda di asilo E.L. non è in grado di confermarmi se è stata depositata e mi riferisce che l’indomani dovrà svegliarsi presto – le hanno detto che devono portarla fuori dal ctp. Chiedo informazioni, nessuno è in grado di dirmi se la domanda di asilo è stata formalmente depositata, né dove E.L. è diretta per il giorno seguente. Chiedo se al ctp esiste una cancelleria o un ufficio dove si conservano i fascicoli dei trattenuti, per poterne prendere visone: mi rispondono che presso il ctp non vi è nulla; alcuni atti, sono conservati presso il tribunale di Roma, altri presso la questura; mi dicono che l’indomani mattina potrò andare in quegli uffici e fare le mie ricerche. Sottolineo che potrebbe essere troppo tardi, visto che per il giorno dopo è previsto un trasferimento della straniera, forse per l’aeroporto. Insisto dunque per sapere dove E.L. verrà condotta, se all’aeroporto o, dove spero, presso la Commissione per l’audizione relativa alla richiesta dello status di rifugiato: nessuna risposta.
Il giorno successivo raggiungo la Commissione: mi riferiscono che effettivamente attendono E.L. per l’audizione. Questo mi solleva. Resto tuttavia perplesso per il fatto che l’audizione è stata fissata in tempi strettissimi: generalmente occorrono mesi; in questo caso invece l’audizione è stata fissata due giorni dopo la proposizione della domanda di asilo, impedendo di fatto qualunque efficace difesa. Prima che E.L. entri in Commissione riesco a scambiare con lei qualche parola: le spiego come si svolgerà l’audizione (a cui gli avvocati non possono assistere). Lascio Roma con i documenti faticosamente recuperati, necessari per proporre il ricorso a Parma. Dopo qualche giorno soltanto la Commissione decide: a E.L. non viene riconosciuto lo status di rifugiato ma viene concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A questo punto la corsa contro il tempo si arresta, l’espulsione viene sospesa ed il permesso di soggiorno rilasciato. Restano le domande: il sistema, nel suo complesso, ha offerto a E.L. strumenti e modi attraverso cui esercitare effettivamente il diritto alla difesa? Trasferire lo straniero a centinaia di chilometri di distanza dal luogo ove si svolgerà il procedimento che deciderà sulla legittimità dell’espulsione garantisce realmente il diritto alla difesa? E’ giusto che un procedimento così ricco di implicazioni, anche umanitarie, si svolga in assenza dell’interessato? E’ equo anteporre la speditezza dell’azione amministrativa al concreto esercizio del diritto di difesa? Trattare, in definitiva, le persone immigrate come un problema di ordine pubblico non rappresenta una forma di arretramento giuridico e culturale?