Questa interpretazione della questura non è purtroppo rara, ma ci sembra non corretta. Ci siamo già occupati di questioni del genere, ma, poiché si tratta di pratiche molto diffuse, ci sembra giusto approfondirle ancora.
Ebbene, la signora che ci ha esposto così chiaramente il quesito, ha compreso esattamente i termini della questione, sottolineandone il carattere paradossale. Ha spiegato che lei ha già fatto la pratica per il ricongiungimento familiare e ha ottenuto il nulla osta; la questura ha dunque verificato che la signora possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per ricongiungersi con la figlia e, quindi, inserirla nel suo permesso di soggiorno.
Esistono peraltro tutti i requisiti dal punto di vista strettamente burocratico – per esempio la figlia è già inserita nel passaporto della madre – e l’unica particolarità sta nel fatto che la figlia è già in Italia regolarmente soggiornante, in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di turismo.
La signora richiama giustamente la corretta applicazione dell’art. 30, comma 1, lett. c del T.U. sull’Immigrazione, che prevede espressamente che il permesso di soggiorno per motivi familiari sia rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento … con straniero regolarmente soggiornante in Italia. E’ esattamente la situazione descritta dalla signora.
Il passaggio dalla condizione di turista a quella di titolare di soggiorno per coesione familiare dovrebbe essere pacifico. Ciononostante la questura inventa una regola che non è prevista nella legge, stabilendo che è possibile il passaggio dal permesso di soggiorno di altro tipo a permesso di soggiorno per motivi familiari, ad eccezione però per i casi di permesso di soggiorno per motivi turistici.
Fortunatamente la legge è uguale per tutti…Anche per la questura che ha esaminato questo provvedimento o per l’operatore che ha ritenuto di interpretare correttamente la regola stabilita dalla legge commettendo un clamoroso errore.
Riteniamo che la signora abbia un pacifico diritto a rivendicare la conversione del permesso di soggiorno per motivi di turismo in permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, soprattutto, abbia un evidente interesse a formalizzare la richiesta di conversione prima che scada la validità del permesso di soggiorno per motivi di turismo, perché poi non servirebbe più a nulla.
Ciò significa che deve accertarsi di poter aver la prova formale dell’avvenuto inoltro della domanda di conversione. Dopodiché, eventualmente, l’ufficio della questura potrà metterci del tempo a rispondere, potrà anche proporre un quesito al Ministero dell’Interno, ma la cosa importante è che sia formalmente recepita la domanda di conversione.
Qualora si possa sospettare o ritenere che l’operatore continui a rimanere della sua opinione, o qualora fosse riaffermata questa impossibilità di conversione del permesso di soggiorno da turismo a motivi di famiglia, consigliamo alla signora interessata di insistere affinché sia ricevuta la sua domanda circostanziata di conversione (in cui devono essere evidenziate tutte le circostanze che legittimano il passaggio), e di assicurarsi anche che le venga rilasciata una ricevuta che dimostri l’avvenuto inoltro di questa domanda.
Qualora fosse rifiutato – come talvolta capita – il rilascio di una ricevuta o del numero di protocollo della pratica, la signora avrà interesse ad uscire dalla questura e a recarsi presso un ufficio postale per inoltrare copia della medesima istanza e di tutti i documenti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (sottolineando con apposita lettera di accompagnamento di aver inoltrato formalmente la domanda e di aver tentato invano di ottenerne una ricevuta e di sentirsi quindi costretta ad inoltrarla anche a mezzo raccomandata proprio per disporre in tal senso di una prova formale).
A quel punto ha tutto il diritto di ottenere una risposta e qualora fosse negativa, non possiamo che consigliare all’interessata di rivolgersi al competente tribunale per proporre ricorso in materia di coesione familiare.
E’ lo stesso articolo 30 a prevedere (al comma 6) la possibilità di ricorso con procedura d’urgenza al Tribunale del luogo in cui risiede lo straniero, contro ogni provvedimento relativo al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Confidiamo nella certezza che il Giudice non vedrà altro da fare che applicare la legge…
Per l’appunto, in una precedente puntata dello sportello radiofonico, abbiamo già dato notizia di una recente sentenza che, peraltro sottolineando il carattere paradossale di una diversa interpretazione, ha affermato in un caso simile il diritto alla conversione del permesso di soggiorno.