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Chi assume un solo lavoratore irregolare non compie reato

Commento alla sentenza del Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Conegliano – n. 193/2004 del 19 maggio 2004

Si vuole di seguito commentare una recente sentenza del Tribunale di Treviso, relativa ad un tema piuttosto scottante quale è l’interpretazione del reato previsto dall’art. 22 comma 12, del Testo Unico sull’Immigrazione come modificato dall’art. 18 della Legge Bossi – Fini (L. 30 luglio 2002, n. 189).
Tale norma sanziona il comportamento del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno idoneo allo svolgimento di regolare attività lavorativa ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, stabilendo che egli è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.
A seguito della modifica apportata dalla legge Bossi-Fini non è più possibile estinguere il reato di cui sopra attraverso il meccanismo dell’oblazione (pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria), con la conseguenza che il datore di lavoro è in tali casi sottoposto a procedimento penale, avendo quali uniche alternative il dibattimento oppure il patteggiamento (che comunque è una forma di condanna).

Il Tribunale di Treviso, occupandosi del caso di un datore di lavoro o meglio del legale rappresentante di un’associazione che aveva occupato una persona priva di permesso di soggiorno, ha introdotto con la sentenza in oggetto un’interpretazione innovativa della norma citata. L’interpretazione strettamente letterale della norma penale in commento proposta dalla difesa ha infatti portato all’assoluzione del datore di lavoro. Partendo dal dettato letterale dell’art. 22, comma 12 del Testo Unico sull’Immigrazione sopra riportato, si è rilevato che il comportamento sanzionato viene descritto ed individuato dalla norma utilizzando il termine lavoratori stranieri e, quindi, con un termine espresso al plurale.

In altre parole, secondo la formulazione della norma, sembra che sia considerato reato solo il fatto di occupare più di un lavoratore straniero alle proprie dipendenze, mentre invece se fosse occupato un solo lavoratore in condizioni irregolari, ecco che non si potrebbe applicare la sanzione penale perché ciò non rientrerebbe nella previsione normativa.

Il giudice di Treviso precisa che le regole proprie dell’interpretazione delle norme penali (codificate dall’art. 2 del codice penale e dall’art. 14 delle preleggi) non consentono una interpretazione analogica, ma impongono una interpretazione secondo il principio di tassatività che prevede che si possa punire soltanto il comportamento del soggetto che è corrispondente a quanto esattamente previsto dalla norma penale stessa; in altre parole non si possono punire con una sanzione penale comportamenti simili, analoghi a quelli previsti come illeciti dalla norma penale, ma solo i comportamenti che corrispondono esattamente con la descrizione del comportamento sanzionato, contenuto nella norma penale stessa.

Il principio di tassatività è un principio cardine di un ordinamento penale di un paese democratico e costituisce una garanzia di difesa rispetto al rischio che – per motivi di vario genere quali, ad esempio, i cambiamenti degli umori politici – si possano usare norme penali per punire comportamenti che non sono dalle stesse espressamente previsti.
A sostegno di questa interpretazione lo stesso giudice richiama l’art. 24, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione, che commina la sanzione penale nei confronti dei datori di lavoro che occupano cittadini stranieri per lavori di carattere stagionale. Questa norma precisa che il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’art. 22 comma 12.
In altre parole la sanzione penale è dello stesso tenore, ma per il lavoro di carattere stagionale, si prevede che possa essere punito il datore di lavoro che occupa anche un solo lavoratore straniero senza permesso di soggiorno. Ne discende che si può ritenere che la diversità terminologica sia l’espressione della precisa volontà del legislatore di sanzionare penalmente solo l’assunzione di due o più lavoratori stranieri. Diversamente si sarebbe descritto il fatto penalmente rilevante utilizzando anche nell’art. 22, come nel successivo art. 24, l’espressione “uno o più stranieri”.
In definitiva, secondo il Tribunale di Treviso l’assunzione per un attività lavorativa di carattere non stagionale di un solo straniero irregolare, non rientra nella fattispecie incriminatrice, quale espressa dal suo dettato letterale, anche comparato con il dettato dell’art. 24, comma 6, della medesima legge.

Si precisa che è la prima volta che si affaccia nel nostro ordinamento un’interpretazione di questo tipo rispetto al reato di occupazione illegale di lavoratori stranieri; non possiamo affermare che la stessa verrà fatta propria anche da altri tribunali, ma possiamo dire che si presterà sicuramente ad essere messa in discussione.
Non possiamo nascondere però qualche perplessità rispetto alla sua fondatezza dal punto di vista strettamente tecnico giuridico, perché l’interpretazione della norma penale dovrebbe basarsi anche sull’analisi dei motivi, della cosiddetta ratio che ha spinto il legislatore a prevedere una sanzione penale per situazioni del tipo sopra delineato.

Effettivamente non sembra molto logico che si preveda una sanzione dello stesso tipo per il datore di lavoro che occupa anche un solo lavoratore per lavori di carattere stagionale mentre invece – sempre secondo la sopra esposta interpretazione – non vi dovrebbe essere nessuna sanzione per il datore di lavoro che occupa un solo dipendente per lavori di tipo diverso a carattere più stabile. Anche perché semmai potrebbe sembrare più grave un occupazione di tipo più duraturo rispetto ad un’occupazione che è per definizione precaria come il lavoro di tipo stagionale.

Tuttavia “chi siamo noi”, potremmo dire, “per contestare l’interpretazione adottata da un magistrato?”.
Un modesto artigiano del diritto come il sottoscritto, non può dire di avere la verità in tasca, ma sente quantomeno il dovere di riportare e divulgare, l’esistenza di una interpretazione che è sicuramente innovativa e interessante. Naturalmente non mancheremo di dare notizia anche di eventuali altri provvedimenti di altri tribunali, per comunicare agli interessati se l’orientamento espresso dal Tribunale di Treviso si sta facendo strada o se viceversa viene diffusamente contestato da parte di altri giudici.
D’altra parte è anche vero che questa sentenza potrebbe essere impugnata dal pubblico ministero e che, in grado di appello, potrebbe essere data una diversa soluzione alla questione prospettata.

Sappiamo peraltro che ci sono molti datori di lavoro che vorrebbero occupare in condizioni sostanzialmente regolari le persone, garantendogli tutte le forme di applicazione del contratto di lavoro (tariffe sindacali, contributi assicurativi) e non possono farlo, solo perché, come è ben noto, non ci sono le quote disponibili per l’assunzione dall’estero. Di certo sarà per loro interessante sapere che, eventualmente, le assunzioni di singoli lavoratori, presso aziende normalmente piccole o addirittura presso famiglie che occupano le persone per prestazioni di assistenza domestica, potrebbero, in base all’interpretazione di cui sopra, essere ammesse.
In conclusione, è bene però precisare che non ci sentiamo di dire che sicuramente e con la massima serenità si potrà assumere come lavoratore dipendente uno straniero privo di permesso di soggiorno, con la certezza che non si rischierà di essere condannati con procedimento penale.
Nonostante ciò l’ interpretazione innovativa del Tribunale di Treviso meritava di essere commentata e soprattutto di essere divulgata anche perché si ritiene sia comunque positiva la circolazione dell’analisi e della discussione sui profili interpretativi di questa normativa.