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Ordinanza TAR Veneto del 1 luglio 2004

Ricorso contro diniego di rinnovo del p.s. nei confronti di beneficiaria della ricongiunzione familiare divenuta maggiorenne e disoccupata

*Ricorso promosso gratuitamente nell’ambito dell’attività ello “Sportello ASGI di Arzignano” con l’intervento adesivo di ASGI (patrocinata dal sottoscritto), CGIL Vicenza, UIL Vicenza, Ass. Diaconia Onlus-braccio operativo della Caritas di Vicenza (patrocinati da Marco ferrero e Zeno Baldo), avverso diniego di rinnovo del p.s. nei confronti di beneficiaria della ricongiunzione familiare divenuta maggiorenne e disoccupata.

Ric. n. 1297/2004 Orde200400665

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio dell’1 luglio 2004.

Visto il ricorso n. 1297/2004 proposto da NASREEN ANWAR, rappresentata e difesa dall’avv. M. Paggi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

e con l’intervento ad adiuvandum di
Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. M. Paggi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

Diakonia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to M. Ferrero, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CGIL – Camera del Lavoro Territoriale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore,

U.I.L. – Unione Italiana del Lavoro – di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Z. Baldo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Questore della provincia di Vicenza del 10.12.2003, notificato il 9.3.2004, prot. Cat. 1.12/2003/Imm nr. 310, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno.
visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;
uditi (relatore il Consigliere Angelo Gabbricci) – gli avv.ti Paggi per la parte ricorrente e per l’A.S.G.I. interveniente, Cardin per l’Amministrazione dell’Interno e Ferrero per la Diakonia Onlus e, in sostituzione di Baldo, per la CGIL di Vicenza e la UIL di Vicenza;

considerato

a) che, tanto più ai fini della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, appare superfluo verificare l’ammissibilità degli atti d’intervento ad adiuvandum, i quali, del resto, non appaiono in alcun modo idonei ad influire sul thema decidendum, il quale viene delimitato dalle censure prospettate con il ricorso introduttivo;

b) che è di rilievo assorbente, nella presente controversia, se l’Amministrazione, pur non sussistendo i presupposti per il rilascio – ovvero il rinnovo – allo straniero del permesso di soggiorno, per il motivo da questi richiesto, debba comunque verificare d’ufficio, possedendone gli elementi, se al richiedente possa essere concesso un altro tipo di permesso (art. 5, IX comma, d.lgs. 286/98);

c) che, a tale questione, allo stato, sembra di poter dare risposta positiva, sicchè la relativa censura, proposta con il ricorso in esame, presenta profili di fondatezza, poiché non risulta che, nella fattispecie, la suddetta verifica sia stata effettuata dalla Questura di Vicenza, impregiudicato se la Nasreen abbia effettivamente titolo al rilascio-rinnovo di tale diverso permesso, segnatamente per motivi di famiglia;

d) che, d’altro canto, gli effetti del provvedimento gravato si presentano particolarmente dannosi per l’interessata, tenuto conto della sua giovane età e del lungo intervallo di permanenza sul territorio italiano;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare, disponendo, per l’effetto, che l’Amministrazione resistente riesamini la posizione della ricorrente, conformandosi a quanto espresso al precedente punto c).

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 1 luglio 2004

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario