Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ordinanza TAR Veneto del 1 luglio 2004

Ricorso contro diniego di rinnovo del p.s. per lavoro autonomo richiesto da una neoregolarizzata come badante

Ric. n. 1727/2004 Orde200400661

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 1° luglio 2004.

Visto il ricorso n. 1727/2004 proposto da DANCESCU VALERIA, rappresentata e difesa dall’avv.to M. Paggi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

la Prefettura della Provincia di Padova, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, del decreto cat. A.12/2004/Imm./887/PV adottato dalla Questura di Padova in data 20 maggio 2004, mediante il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 7 aprile 2004 per il rinnovo del permesso di soggiorno n. SPD059383 rilasciato dalla Questura di Padova in data 10 marzo 2003 per lavoro subordinato e scaduto in data 11 marzo 2004, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

udito (relatore il Consigliere Gabbricci) – l’avv.to Paggi per la parte ricorrente;

considerato

1) quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, che lo stesso è insito nel tipo di provvedimento impugnato, ragion per cui ciò che rileva ai fini della decisione sulla domanda cautelare sono i profili di possibile fondatezza del ricorso;

2) quanto ai profili di merito del ricorso, che, ad un sommario esame, le censure svolte dal ricorrente non appaiono inattendibili;

3) che la liquidazione delle spese e competenze relative alla presente fase del giudizio può essere riservata alla decisione di merito;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 1 luglio 2004

Il Presidente

L’Estensore
Il Segretario