Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Regolamento n. 1560/2003 del Consiglio Europeo del 2 settembre 2003

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo(1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafi 3 e 5, l’articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 e l’articolo 22, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’effettiva attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio richiede che siano definite alcune modalità concrete. Dette modalità devono essere definite chiaramente in modo da facilitare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri competenti per la loro applicazione, con riguardo sia alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, sia alle domande di informazione e all’esecuzione dei trasferimenti.
(2) Per garantire la massima continuità fra la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee(2) e il regolamento (CE) n. 343/2003 che la sostituisce, il presente regolamento deve riprendere i principi, gli elenchi e i moduli comuni adottati dal comitato ex articolo 18 della citata convenzione, apportando le modificazioni dovute ai nuovi criteri introdotti e alla formulazione di talune disposizioni, ovvero dettate dall’esperienza.
(3) È opportuno tenere in debito conto l’interazione fra le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 343/2003 e l’applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce il sistema “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino(3).
(4) È altresì auspicabile, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che un meccanismo permetta di comporre eventuali divergenze tra Stati membri sull’applicazione della clausola umanitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003.
(5) La creazione di una rete di trasmissione elettronica diretta a facilitare l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 implica che siano introdotte disposizioni relative, da un lato, alle norme tecniche applicabili e, d’altro lato, alle modalità d’utilizzo.
(6) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4), si applica agli esami dei dati personali operati in applicazione del presente regolamento, a norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003.
(7) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, che non è vincolata dal regolamento (CE) n. 343/2003, non partecipa all’adozione del presente regolamento che pertanto non è vincolante né applicabile nel paese fino a quando non sia concluso un accordo che ne consenta la partecipazione al regolamento (CE) n. 343/2003.
(8) A norma dell’articolo 4 dell’accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia(5), il presente regolamento viene applicato simultaneamente dagli Stati membri, da un lato, e dall’Islanda e dalla Norvegia, dall’altro. Pertanto ai fini del presente regolamento per “Stati membri” si intendono anche l’Islanda e la Norvegia.
(9) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I PROCEDURE
CAPO I EMISSIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 1
Emissione di una richiesta di presa in carico
1. La richiesta di presa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all’allegato I del presente regolamento. Il modulo comporta delle rubriche obbligatorie che devono essere opportunamente compilate. Le sezioni restanti sono riempite in funzione delle informazioni disponibili. Si possono introdurre informazioni complementari nello spazio riservato a tal fine.
La richiesta consta inoltre:
a) di copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda d’asilo dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all’elenco delle prove e prove indiziarie di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, di cui all’allegato II del presente regolamento;
b) eventualmente di copia delle dichiarazioni rilasciate per iscritto dal richiedente asilo o messe a verbale.
2. La richiesta comporta altresì i dati forniti dall’unità centrale, quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dall’unità centrale di Eurodac a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all’unità centrale a norma dell’articolo 8 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
3. Qualora lo Stato membro richiedente solleciti una risposta urgente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003, la richiesta espone le circostanze della domanda d’asilo e i motivi di fatto e di diritto che giustificano una risposta urgente.
Articolo 2
Emissione di una richiesta di ripresa in carico
La richiesta di ripresa in carico è presentata mediante un modulo standard, conforme al modello di cui all’allegato III, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 su cui è basata.
La richiesta contiene inoltre il risultato positivo, trasmesso dall’unità centrale di Eurodac a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all’unità centrale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
Per le richieste afferenti a domande d’asilo anteriori all’entrata in funzione di Eurodac, il modulo è corredato delle impronte digitali.

CAPO II REAZIONE A UNA RICHIESTA
Articolo 3
Esame di una richiesta di presa in carico
1. I motivi di fatto e di diritto esposti nella richiesta sono esaminati con riguardo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 e all’elenco delle prove e prove indiziarie di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Quali che siano i criteri e le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 esposti nella richiesta, lo Stato membro richiesto verifica, nei termini prescritti dall’articolo 18, paragrafi 1 e 6, in modo esauriente e obiettivo e considerate tutte le informazioni di cui dispone direttamente o indirettamente, se è accertata la sua competenza. Ove emerga da queste verifiche che lo Stato membro richiesto è competente in virtù di almeno un criterio del regolamento (CE) n. 343/2003, quello Stato membro è tenuto a dichiararsi competente.
Articolo 4
Esame di una richiesta di ripresa in carico
Qualora una richiesta di ripresa in carico sia fondata sui dati trasmessi dall’unità centrale di Eurodac e controllati dallo Stato membro richiedente in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2725/2000, lo Stato membro richiesto si dichiara competente salvo se emerge dalle verifiche cui procede che la sua competenza è cessata in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma o dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 o 4. La cessazione della competenza in virtù di tali disposizioni può essere invocata solo sulla base di elementi di prova materiali o di dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo.
Articolo 5
Risposta negativa
1. Lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto.
2. Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 6 e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003.
Articolo 6
Risposta positiva
Qualora lo Stato membro richiesto riconosca la competenza, la risposta ne fa menzione precisando la pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 343/2003 e contiene indicazioni utili per organizzare il trasferimento, come gli estremi del servizio/della persona da contattare.

CAPO III ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO
Articolo 7
Modalità
1. Il trasferimento verso lo Stato competente può avvenire in uno dei modi seguenti:
a) su iniziativa del richiedente, con fissazione di un termine ultimo;
b) sotto forma di partenza controllata, ovvero il richiedente è accompagnato fino all’imbarco da un agente dello Stato richiedente e il suo arrivo è notificato allo Stato competente entro un termine precedentemente convenuto;
c) sotto scorta, essendo il richiedente accompagnato da un agente dello Stato richiedente o dal rappresentante di un organismo incaricato a tal fine dallo Stato richiedente e consegnato alle autorità dello Stato competente.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il richiedente è provvisto del lasciapassare di cui all’articolo 19, paragrafo 3 e all’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), conforme al modello riportato all’allegato IV del presente regolamento, che gli permetta di recarsi nello Stato competente e di qualificarsi quando si presenta nel luogo e alla data indicati nella notificazione della decisione sulla sua presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato competente.
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), è rilasciato un lasciapassare al richiedente asilo privo di documenti di identità. Il luogo e l’ora del trasferimento sono decisi di comune accordo dagli Stati membri interessati con le modalità di cui all’articolo 8.
3. Lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinché tutti i documenti del richiedente siano restituiti al legittimo proprietario prima della partenza ovvero siano affidati ai membri della scorta perché li consegnino alle competenti autorità dello Stato membro responsabile o siano trasmessi per altre vie appropriate.
Articolo 8
Cooperazione ai fini del trasferimento
1. Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. Spetta allo Stato membro competente stabilire, eventualmente, la località del suo territorio in cui il richiedente sarà trasferito, ovvero consegnato alle autorità competenti, alla luce sia dei condizionamenti geografici sia dei modi di trasporto di cui dispone lo Stato membro che esegue il trasferimento. In nessun caso può essere chiesto alla scorta di accompagnare il richiedente oltre il punto di arrivo (stazione, porto, aeroporto,…) del mezzo di trasporto internazionale utilizzato, o che lo Stato membro che esegue il trasferimento sostenga le spese di trasporto al di là di tale punto.
2. Compete allo Stato membro che esegue il trasferimento organizzare il trasporto del richiedente e della sua scorta e fissare, d’accordo con lo Stato membro competente, l’orario d’arrivo e le eventuali modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti. Lo Stato membro competente può esigere un preavviso di tre giorni lavorativi.
Articolo 9
Rinvio e ritardi di trasferimento
1. Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento.
2. Compete allo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi di cui all’articolo 19, paragrafo 3 e all’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 343/2003, per uno dei motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 4 e all’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento, informarne lo Stato competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda d’asilo e/o le altre obbligazioni a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 ricadono su quello Stato membro in conformità dell’articolo 19, paragrafo 4 e dell’articolo 20, paragrafo 2.
3. Compete allo Stato membro che per uno dei motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 4 e all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 decide di effettuare il trasferimento dopo il termine normale di sei mesi, avviare preventivamente le concertazioni necessarie con lo Stato membro competente.
Articolo 10
Trasferimento a seguito di implicita accettazione
1. Quando, in virtù dell’articolo 18, paragrafo 7 o secondo i casi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 343/2003, si debba ritenere che lo Stato membro cui è stata presentata la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico l’abbia accettata, spetta allo Stato membro richiedente avviare le concertazioni necessarie per organizzare il trasferimento.
2. Quando è invitato a farlo dallo Stato membro richiedente, lo Stato membro competente conferma, senza indugio e per iscritto, la sua competenza risultante dall’inosservanza del termine per rispondere. Lo Stato membro responsabile prende quanto prima le disposizioni necessarie per determinare il luogo di arrivo del richiedente ed eventualmente convenire con lo Stato membro richiedente l’orario di arrivo e le modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti.

CAPO IV CLAUSOLA UMANITARIA
Articolo 11
Casi di dipendenza
1. L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 si applica sia al richiedente asilo che dipenda dall’assistenza del familiare soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno Stato membro che dipenda dall’assistenza del richiedente asilo.
2. I casi di dipendenza di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici. Ove questi elementi non sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati.
3. Nel valutare se sia necessario e opportuno provvedere al ricongiungimento delle persone interessate, si tiene conto:
a) della situazione familiare preesistente nel paese di origine;
b) delle circostanze all’origine della separazione degli interessati;
c) dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri.
4. L’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 è comunque subordinata all’impegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente all’assistenza necessaria.
5. Gli Stati membri interessati determinano, di comune accordo, lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto di quanto segue:
a) la capacità di spostarsi della persona dipendente;
b) lo status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare se del caso il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia già titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno.
Articolo 12
Minori non accompagnati
1. Ove la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischi di creare difficoltà particolari, specie quando l’adulto in questione risieda fuori dalla giurisdizione dello Stato membro in cui il minore ha richiesto asilo, è agevolata la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori e sono assunte le misure necessarie perché dette autorità possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacità dell’adulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nell’interesse di quest’ultimo.
A questo fine, si tiene conto delle possibilità previste nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile.
2. Il superamento dei termini di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, imputabile alla durata delle procedure per l’affidamento del minore non osta necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente né all’esecuzione del trasferimento.
Articolo 13
Procedure
1. L’iniziativa di chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente asilo in forza dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003 spetta, a seconda dei casi, allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di asilo e si svolge il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, ovvero allo Stato membro competente.
2. La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.
3. Lo Stato richiesto provvede alle debite verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari, specie d’ordine familiare o culturale, l’effettiva dipendenza dell’interessato o la capacità e l’impegno dell’altra persona interessata a prestare la necessaria assistenza.
4. È in ogni caso richiesto il consenso dell’interessato.
Articolo 14
Conciliazione
1. In caso di disaccordo persistente sulla necessità di un trasferimento o di un ricongiungimento a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003, ovvero sullo Stato membro in cui è opportuno che gli interessati si ricongiungano, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.
Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.
Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.
Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 15
Trasmissione delle richieste
1. Per l’inoltro delle richieste, delle risposte nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 è utilizzata, per quanto possibile, la rete telematica “DubliNet” di cui al titolo II del presente regolamento.
In deroga al primo comma, le comunicazioni fra i servizi incaricati del trasferimento e i servizi competenti dello Stato membro richiesto circa gli aspetti pratici, l’orario e il luogo d’arrivo del richiedente, specie se trasferito sotto scorta, possono avvenire secondo altre modalità.
2. Ogni richiesta, risposta o corrispondenza scritta proveniente da un punto nazionale d’accesso di cui all’articolo 19 è considerata autentica.
3. L’avviso di ricevimento emesso dal sistema attesta l’avvenuta trasmissione, la data e l’ora di ricezione della richiesta o della risposta.
Articolo 16
Lingue
La lingua o le lingue di comunicazione sono scelte dagli Stati membri, di comune accordo e su base bilaterale.
Articolo 17
Consenso dell’interessato
1. Per l’applicazione degli articoli 7 e 8, dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, subordinata alla condizione che gli interessati desiderino avvalersene o vi acconsentano, il consenso è espresso per iscritto.
2. Nel caso dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente.

TITOLO II CREAZIONE DELLA RETE “DUBLINET”
CAPO I NORME TECNICHE
Articolo 18
Creazione di “DubliNet”
1. Le linee di comunicazione elettronica sicure di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003, sono denominate “DubliNet”.
2. DubliNet si basa sull’utilizzo dei servizi generici IDA di cui all’articolo 4 della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6).
Articolo 19
Punti nazionali d’accesso
1. Ogni Stato membro dispone di un unico, individuato punto nazionale d’accesso.
2. I punti nazionali d’accesso sono responsabili del trattamento dei dati in entrata e della trasmissione dei dati in uscita.
3. I punti nazionali d’accesso sono responsabili dell’emissione di un avviso di ricevimento per ogni trasmissione in entrata.
4. La trasmissione tra i punti nazionali d’accesso dei moduli di cui agli allegati II e III nonché della richiesta di informazioni di cui all’allegato V è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.

CAPO II REGOLE PER L’USO
Articolo 20
Numero di riferimento
1. Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2) o una richiesta di informazione (tipo 3).
2. Il numero di riferimento comincia con le lettere utilizzate per identificare lo Stato membro in Eurodac. Il codice è seguito dall’indicazione del tipo di richiesta secondo la classificazione stabilita nel paragrafo 1.
Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac.
Articolo 21
Continuità di funzionamento
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il loro punto nazionale d’accesso funzioni senza interruzione.
2. Se un punto nazionale d’accesso subisce un’interruzione nel funzionamento superiore alle sette ore lavorative, lo Stato membro lo notifica alle autorità competenti designate in virtù dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003, nonché alla Commissione, e prende tutte le misure necessarie per garantire al più presto la ripresa del normale funzionamento.
3. Se un punto nazionale d’accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d’accesso il cui funzionamento è interrotto, l’avviso di trasmissione generato dai servizi generici IDA fa fede della data e dell’ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (CE) n. 343/2003 per l’invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l’interruzione del funzionamento del punto nazionale d’accesso interessato.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Lasciapassare in applicazione della convenzione di Dublino
I lasciapassare prodotti per l’applicazione della convenzione di Dublino sono accettati ai fini del trasferimento dei richiedenti asilo a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 per una durata massima di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2003.
Per la Commissione
António Vitorino
Membro della Commissione

ELENCO A ELEMENTI DI PROVA
I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per una domanda di asilo
1. Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente asilo minore non accompagnato (articolo 6)
Prove:
– conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro,
– estratto di registri,
– titoli di soggiorno rilasciati al familiare,
– documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile,
– in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue.
2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro (articolo 7)
Prove:
– conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro,
– estratto di registri,
– titoli di soggiorno rilasciati alla persona che gode dello status di rifugiato,
– documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile,
– assenso degli interessati.
3. Presenza di un familiare richiedente asilo la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 8)
Prove:
– conferma scritta delle informazioni da parte dell’altro Stato membro,
– estratto di registri,
– autorizzazioni temporanee di soggiorno rilasciate al familiare durante l’esame della sua domanda d’asilo,
– documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile,
– in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue,
– assenso degli interessati.
4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 9, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)
Prove:
– titolo di soggiorno,
– estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno.
5. Visti in corso di validità (articolo 9, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)
Prove:
– visto rilasciato (valido o scaduto, a seconda dei casi),
– estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti
,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto.
6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 11)
Prove:
– timbro di ingresso su un passaporto,
– timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente asilo e la data di attraversamento della frontiera,
– titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’ingresso attraverso una frontiera esterna,
– timbro d’ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.
7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 10, paragrafo 1)
Prove:
– risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 8 del regolamento “Eurodac”,
– timbro d’ingresso su un passaporto falso o falsificato,
– timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente asilo e la data di attraversamento della frontiera,
– titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’ingresso attraverso una frontiera esterna,
– timbro d’ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.
8. Soggiorno di più di cinque mesi sul territorio dello Stato membro (articolo 10, paragrafo 2)
Prove:
– autorizzazioni di soggiorno rilasciate nel periodo dell’esame di una richiesta di titolo di soggiorno,
– inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di cinque mesi o più e rimasti senza effetto,
– estratti di registri di ospedali, carceri, strutture detentive.
9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 3)
Prove:
– timbro di uscita,
– estratti di registri dello Stato terzo (prova del soggiorno),
– titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l’uscita o l’ingresso attraverso una frontiera esterna,
– rapporto informativo/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente l’asilo ha lasciato il territorio degli Stati membri,
– timbro di uno Stato terzo confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente l’asilo e la data dell’attraversamento della frontiera.
II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo
1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d’asilo (articolo 4, paragrafo 5)
Prove:
– risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 4 del regolamento “Eurodac”,
– modulo compilato dal richiedente asilo,
– verbale redatto dalle autorità,
– impronte digitali prese in occasione di una domanda d’asilo,
– estratti di registri e relativi schedari,
– rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.
2. Procedura di domanda d’asilo in corso di esame o anteriore [articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)]
Prove:
– risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell’articolo 4 del regolamento “Eurodac”,
– modulo compilato dal richiedente asilo,
– verbale redatto dalle autorità,
– impronte digitali rilevate in occasione di una domanda d’asilo,
– estratti di registri e relativi schedari,
– rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.
3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 5; articolo 16, paragrafo 3)
Prove:
– timbro di uscita,
– estratti di registri dello Stato terzo (prova del soggiorno),
– timbro di uno Stato terzo confinante con uno Stato membro, considerato l’itinerario percorso dal richiedente asilo e la data dell’attraversamento della frontiera,
– prova scritta delle autorità che attesta l’effettiva espulsione dello straniero.
4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 4)
Prove:
– prova scritta delle autorità che attesta l’effettiva espulsione dello straniero,
– timbro di uscita,
– conferma delle informazioni relative all’espulsione da parte dello Stato terzo.

ELENCO B PROVE INDIZIARIE
I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per una domanda di asilo
1. Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente asilo minore non accompagnato (articolo 6)
Indizi(1):
– indicazioni verificabili del richiedente asilo,
– dichiarazioni dei familiari interessati,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR.
2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro (articolo 7)
Indizi:
– indicazioni verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR.
3. Presenza di un familiare richiedente asilo la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 8)
Indizi:
– indicazioni verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR.
4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 9, paragrafi 1 e 3) e titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.
5. Visti in corso di validità (articolo 9, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 9, paragrafo 4)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il visto,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.
6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 11)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
– impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A,
– biglietti di viaggio,
– conti di albergo,
– carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri,
– biglietto d’appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
– dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un’agenzia di viaggi,
– altri indizi della stessa natura.
7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 10, paragrafo 1)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
– impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A,
– biglietti di viaggio,
– conti di albergo,
– carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri,
– biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
– dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi,
– altri indizi della stessa natura.
8. Soggiorno di più di cinque mesi sul territorio dello Stato membro (articolo 10, paragrafo 2)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione non governativa, ad esempio un’organizzazione che dà alloggio a persone disagiate,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
– impronte digitali,
– biglietti di viaggio,
– conti di albergo,
– carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri,
– biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
– dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi,
– altri indizi della stessa natura.
9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 3)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma di informazioni da parte di un altro Stato membro,
– timbro di uscita se il richiedente asilo in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
– impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A,
– biglietti di viaggio,
– conti di albergo,
– biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
– dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi,
– altri indizi della stessa natura.
II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo
1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d’asilo (articolo 4, paragrafo 5)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.
2. Procedura di domanda d’asilo in corso di esame o anteriore [articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)]
Indizi:
– dichiarazioni verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.
3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 5; articolo 16, paragrafo 3)
Indizi:
– dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro,
– timbro di uscita se il richiedente asilo in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
– impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A,
– biglietti di viaggio,
– conti di albergo,
– biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
– dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi,
– altri indizi della stessa natura.
4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 16, paragrafo 4)
Indizi:
– dichiarazioni verificabili del richiedente asilo,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un’organizzazione internazionale, come l’UNHCR,
– timbro di uscita se il richiedente asilo in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi,
– rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.,
– impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall’autorità all’attraversamento della frontiera esterna. In tal caso costituiscono prove in base all’elenco A,
– biglietti di viaggio,
– conti di albergo,
– biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.,
– dati attestanti che il richiedente asilo ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un’agenzia di viaggi,
– altri indizi della stessa natura.
(1) Queste prove indiziarie devono essere sempre seguite da una prova ai sensi dell’elenco A.